Massimario
Autore | Casa Editrice La Tribuna |
Pagine | 83-84 |
Page 83
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. i titoli sono stati elaborati dalla redazione
@Assemblea dei condòmini
■ Attribuzioni – Spese senza preventiva autorizzazione – Ratifica
A differenza di quanto previsto dall’art. 1134 cod. civ. - che consente il rimborso al condomino delle spese sostenute senza autorizzazione soltanto in caso di urgenza - l’art. 1135 cod. civ. non contiene analogo divieto di rimborso delle spese non urgenti sostenute dall’amministratore nell’interesse comune; ne consegue che l’assemblea di condominio può ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall’amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza, purché non voluttuarie o gravose, e, di conseguenza, approvarle, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di delibera di esecuzione.
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Cass. civ., sez. II, 10 agosto 2009, n. 18192, Fracchia c. Cond. Piazza Imperatore Tito Milano ed altro (C.c., art. 1130; c.c., art. 1134; c.c., art. 1135). [RV609158]
■ Deliberazioni – Nullità – Modestia della somma
La delibera dell’assemblea di condominio che ratifichi una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale è nulla, e non già semplicemente annullabile, senza che possa aver rilievo in senso contrario il fatto che la spesa sia modesta in rapporto all’elevato numero di condomini e all’entità complessiva del rendiconto. (Nella specie, si trattava di spese relative al telefono privato dell’amministratore ed all’acquisto di una licenza di “software” compiuta in proprio dall’amministratore).
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Cass. civ., sez. II, 10 agosto 2009, n. 18192, Fracchia c. Cond. Piazza Imperatore Tito Milano ed altro (C.c., art. 1136; c.c., art. 1137). [RV609155]
■ Deliberazioni – Verbale – Contenuto
In tema di delibere di assemblee condominiali, non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, “nominatim”, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il “quorum” richiesto dall’art. 1136 cod. civ.
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Cass. civ., sez. II, 10 agosto 2009, n. 18192,...
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