Massimario

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine83-84

Page 83

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. i titoli sono stati elaborati dalla redazione

@Assemblea dei condòmini

Attribuzioni – Spese senza preventiva autorizzazione – Ratifica

A differenza di quanto previsto dall’art. 1134 cod. civ. - che consente il rimborso al condomino delle spese sostenute senza autorizzazione soltanto in caso di urgenza - l’art. 1135 cod. civ. non contiene analogo divieto di rimborso delle spese non urgenti sostenute dall’amministratore nell’interesse comune; ne consegue che l’assemblea di condominio può ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall’amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza, purché non voluttuarie o gravose, e, di conseguenza, approvarle, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di delibera di esecuzione.

    Cass. civ., sez. II, 10 agosto 2009, n. 18192, Fracchia c. Cond. Piazza Imperatore Tito Milano ed altro (C.c., art. 1130; c.c., art. 1134; c.c., art. 1135). [RV609158]

Deliberazioni – Nullità – Modestia della somma

La delibera dell’assemblea di condominio che ratifichi una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale è nulla, e non già semplicemente annullabile, senza che possa aver rilievo in senso contrario il fatto che la spesa sia modesta in rapporto all’elevato numero di condomini e all’entità complessiva del rendiconto. (Nella specie, si trattava di spese relative al telefono privato dell’amministratore ed all’acquisto di una licenza di “software” compiuta in proprio dall’amministratore).

    Cass. civ., sez. II, 10 agosto 2009, n. 18192, Fracchia c. Cond. Piazza Imperatore Tito Milano ed altro (C.c., art. 1136; c.c., art. 1137). [RV609155]

Deliberazioni – Verbale – Contenuto

In tema di delibere di assemblee condominiali, non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, “nominatim”, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il “quorum” richiesto dall’art. 1136 cod. civ.

    Cass. civ., sez. II, 10 agosto 2009, n. 18192,...

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