Massimario
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 4/2015
Massimario
Abusivo esercizio di una professione
■ Ambito di applicazione – Reiterazione degli atti tipici –
Consumazione del reato.
Nell’esercizio abusivo della professione - reato solo eventual-
mente abituale - la reiterazione degli atti tipici dà luogo ad un
unico reato, il cui momento consumativo coincide con l’ultimo
di essi, vale a dire con la cessazione della condotta. F Cass. pen.,
sez. VI, 9 aprile 2014, n. 15894 (ud. 8 gennaio 2014), Erario (c.p.,
art. 348). [RV260153]
Abuso d`ufcio
■ Elemento psicologico – Collusione tra privato e pub-
blico ufficiale – Prova.
Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto
di abuso d’ufficio, l’esistenza di una collusione tra il privato ed il
pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coinciden-
za tra la richiesta dell’uno e il provvedimento adottato dall’altro,
essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti
personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno,
dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta,
accompagnata o seguita dall’accordo con il pubblico ufficiale,
se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al com-
pimento dell’atto illegittimo. F Cass. pen., sez. VI, 16 settembre
2014, n. 37880 (ud. 11 luglio 2014), Savini e altro (c.p., art. 110;
c.p., art. 323). [RV260031]
■ Elemento psicologico – Dolo intenzionale – Prova.
In tema di abuso d’ufficio, la prova del dolo intenzionale, che
qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da
elementi sintomatici come la macroscopica illegittimità dell’at-
to compiuto, non essendo richiesto l’accertamento dell’accor-
do collusivo con la persona che si intende favorire, in quanto
l’intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà
di favorire specificamente quel privato interessato alla singola
vicenda amministrativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto
che correttamente la sentenza impugnata avesse fondato il giu-
dizio di colpevolezza dell’imputato sulla base di atti qualificati
“doppiamente abnormi”). F Cass. pen., sez. VI, 27 agosto 2014,
n. 36179 (ud. 15 aprile 2014), Dragotta (c.p., art. 110; c.p., art.
323; c.p.p., art. 192). [RV260233]
■ Estremi – Momento consumativo – Individuazione.
Il momento consumativo del reato di abuso di ufficio da cui
decorre il termine di prescrizione coincide, per la sua natura di
reato di evento, con la data di avvenuto conseguimento dell’in-
giusto vantaggio patrimoniale o con la produzione ad altri di un
danno ingiusto. F Cass. pen., sez. III, 10 luglio 2014, n. 30265 (ud.
2 aprile 2014), Lupi e altro (c.p., art. 157; c.p., art. 158; c.p., art.
323). [RV260236]
■ Estremi – Violazione di legge o regolamento – Nozione.
In tema di abuso d’ufficio, il requisito della violazione di legge
può consistere anche nella inosservanza dell’art. 97 della Co-
stituzione, nella parte immediatamente precettiva, che impone
ad ogni pubblico funzionario, nell’esercizio delle sue funzioni,
di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere
deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi, ovvero per
realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare
ingiusti danni. (Fattispecie in tema di adozione di provvedi-
menti illegittimi finalizzati a svuotare di mansioni l’attività del
responsabile del Servizio Lavori Pubblici di un Comune quale
ritorsione per l’adozione di provvedimenti contrari agli interessi
personali del Sindaco). F Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 2014,
n. 38357 (ud. 12 giugno 2014), Mangione (c.p., art. 323; c.p., art.
357). [RV260472]
■ Estremi – Violazione di norme di legge o di regolamento
– Sviamento di potere.
Il delitto di abuso d’ufficio è configurabile non solo quando
la condotta si ponga in contrasto con il significato letterale o
logico-sistematico di una norma di legge o di regolamento, ma
anche quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito
dalla norma, concretandosi in uno “svolgimento della funzione
o del servizio” che oltrepassi ogni possibile scelta discrezionale
attribuita al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico ser-
vizio; tuttavia, deve escludersi la sussistenza del reato qualora
si sia in presenza di un quadro normativo disorganico e suscet-
tibile di contrapposte letture interpretative, che impedisca di
individuare con certezza una condotta violativa del contenuto
precettivo di una precisa disposizione di legge o di regolamento.
(Principio affermato con riferimento all’evoluzione normativa
concernente le molteplici attribuzioni conferite al presidente
dell’Autorità Portuale). F Cass. pen., sez. VI, 21 luglio 2014, n.
32237 (ud. 13 marzo 2014), Pg in proc. Novi e altri (c.p., art.
323). [RV260428]
Appello penale
■ Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Reato continuato.
Non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice dell’im-
pugnazione che, qualora sia necessario rideterminare il tratta-
mento sanzionatorio in applicazione della disciplina del reato
continuato o per intervenuta modifica dei reati satelliti ovvero
per una diversa individuazione del reato ritenuto più grave, ap-
porti per uno dei fatti unificati un aumento maggiore rispetto a
quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena
complessivamente superiore. F Cass. pen., sez. II, 4 luglio 2014,
n. 29017 (ud. 20 giugno 2014), Boschi (c.p.p., art. 597; c.p., art.
81). [RV260099]
Appropriazione indebita
■ Elemento oggettivo del reato – Restituzione della cosa
– Mera omissione.
Integra il delitto di appropriazione indebita l’omessa restitu-
zione del bene al legittimo proprietario, se dal comportamento
tenuto dal detentore si rilevi, per le modalità del rapporto con
la cosa, un’oggettiva interversione del possesso. (Fattispecie
in cui la Corte ha ritenuto illegittima la decisione impugnata
che, nonostante la inottemperanza alla richiesta di restituzione
di un bene preso a noleggio, aveva escluso la rilevanza penale
della condotta per il mancato esercizio della clausola risolutiva
espressa prevista dal contratto). F Cass. pen., sez. II, 14 ottobre
2014, n. 42977 (c.c. 2 ottobre 2014), P.M. in proc. Di Giacomo
(c.p., art. 646). [RV260473]
■ Rapporto societario – Condotta commessa dal legale
rappresentante – Legittimazione alla proposizione della
querela da parte del singolo socio.
La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di
appropriazione indebita posto in essere dal legale rappresentan-
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4/2015 Rivista penale
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te ai danni della società da lui amministrata spetta al singolo
socio (nella specie, detentore della maggioranza del pacchetto
azionario), che assume la posizione non solo di danneggiato dal
reato, ma anche di persona offesa titolare del bene giuridico co-
stituito dalla integrità del patrimonio sociale. F Cass. pen., sez.
II, 1 ottobre 2014, n. 40578 (ud. 24 settembre 2014), Gatti (c.p.,
art. 120; c.p., art. 646). [RV260363]
Armi e munizioni
■ Armi clandestine – Possesso – Prova della ricettazione.
Il possesso di un’arma clandestina integra di per sé la prova
del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della matricola,
che priva l’arma medesima di numero e dei contrassegni di cui
all’art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente fina-
lizzata ad impedirne l’identificazione, dimostra, in mancanza di
elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore
e la consapevolezza della provenienza illecita dell’arma. F Cass.
pen., sez. I, 24 settembre 2014, n. 39223 (ud. 26 febbraio 2014),
Bonfiglio (c.p., art. 648; l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 11).
[RV260347]
■ Detenzione abusiva – Pluralità di armi di differente
tipologia detenute illegalmente – Condotta accertata in
un unico contesto.
Nel caso di detenzione di più armi di differente tipologia, si
configura, per ciascun gruppo di armi appartenenti alla mede-
sima categoria, non un’ipotesi di continuazione, ma un unico
reato. (Fattispecie in cui l’imputato veniva trovato in possesso
di più armi da guerra, armi comuni da sparo, armi clandestine).
F Cass. pen., sez. I, 24 settembre 2014, n. 39223 (ud. 26 febbraio
2014), Bonfiglio (c.p., art. 81; l. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2;
l. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7; l. 14 ottobre 1974, n. 897, art.
10). [RV260348]
Associazione per delinquere
■ Associazione di tipo mafioso – Affectio societatis – Cri-
teri di individuazione.
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini
dell’accertamento dell’appartenenza all’associazione ex art. 416
bis c.p., ciò che rileva - posta l’esistenza, di fatto, della struttura
delinquenziale prevista dalla legge - è l’innestarsi del contributo
apportato dal singolo agente nella prospettiva del perseguimen-
to dello scopo comune, ovvero dell’attività delittuosa confor-
me al piano associativo, e non la considerazione che del detto
soggetto hanno gli altri componenti l’associazione mafiosa. (In
applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto
immune da censure la decisione con cui il giudice di appello
ha affermato la responsabilità dell’imputato, ex art. 416 bis c.p.,
avuto riguardo alle attività dallo stesso svolte, ritenute tipiche
di un soggetto intraneo ad una struttura criminale, ancorché
i vari collaboratori di giustizia l’avessero disconosciuto come
‘loro parì, vale a dire camorrista a tutti gli effetti). F Cass. pen.,
sez. V, 20 marzo 2014, n. 13071 (ud. 14 febbraio 2014), Petrone e
altro (c.p., art. 416 bis). [RV260211]
■ Associazione di tipo mafioso – Aggravanti – Disponibi-
lità di armi.
In tema di reati di criminalità organizzata, la prova della dispo-
nibilità di armi da parte di un solo appartenente ad un sodali-
zio mafioso (nella specie, l’organizzazione denominata “Sacra
Corona Unita”), che sia anche componente di un’associazione
finalizzata al traffico degli stupefacenti, è idonea a fornire dimo-
strazione della simultanea sussistenza delle aggravanti di cui
all’art 416 bis, quarto comma, c.p., e di cui all’art.74, comma
quarto, d.p.r. n. 309 del1990 nei confronti degli altri soggetti
che partecipano contestualmente ad entrambe le consorterie,
in quanto la dotazione di strumenti di offesa è connaturata al
perseguimento degli scopi di un sodalizio di tipo mafioso, ed
è quindi ragionevole presumere la conoscenza di tale disponi-
bilità anche in capo agli altri associati; tale dato, però, non è
sufficiente per ritenere accertata, nei confronti degli altri mem-
bri della sola associazione dedita al narcotraffico, l’aggravante
prevista dalla legge speciale, atteso che il possesso e l’uso di
armi non è caratteristica indefettibile di tale struttura illecita,
nè, nei confronti dei concorrenti esterni alla cosca mafiosa, l’ag-
gravante contemplata dal c.p., non essendo tali soggetti organici
al gruppo delinquenziale. F Cass. pen., sez. VI, 27 agosto 2014, n.
36198 (ud. 3 luglio 2014), Ancora e altri (c.p., art. 110; c.p., art.
416 bis; d.p.r. 10 settembre 1990, n. 309, art. 74). [RV260272]
■ Associazione di tipo mafioso – Capi e promotori – Con-
dotta commessa dal promotore o capo.
L’art. 416 bis c.p. prevede una pluralità di figure criminose di carat-
tere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo
riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la con-
dotta del promotore o capo costituisce figura autonoma di reato e
non circostanza aggravante della partecipazione all’associazione
medesima. F Cass. pen., sez. II, 29 settembre 2014, n. 40254 (ud. 12
giugno 2014), Avallone e altri (c.p., art. 416 bis). [RV260444]
■ Associazione di tipo mafioso – Concorso esterno – Con-
figurabilità.
In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di “con-
corrente esterno” il soggetto che, non inserito stabilmente nella
struttura organizzativa dell’associazione e privo dell’”affectio
societatis”, fornisce un concreto, specifico, consapevole e vo-
lontario contributo, sempre che questo esplichi un’effettiva rile-
vanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria
per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative
dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala come
“Cosa nostra”, di un suo particolare settore e ramo di attività o
articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche
parziale, del programma criminoso della medesima. (Fattispecie
in cui la Corte ha annullato la misura cautelare emessa nei con-
fronti dell’amministratore giudiziario di una società sottoposta
a confisca di prevenzione, in quanto il “contributo esterno” non
poteva desumersi solo dall’aver consentito al precedente titola-
re, aderente al sodalizio, di intromettersi nella gestione azien-
dale, senza verificare l’intenzionalità di tale comportamento e
la sua incidenza causale sul contesto associativo). F Cass. pen.,
sez. VI, 31 luglio 2014, n. 33885 (c.c. 18 giugno 2014), Marcello
(c.p., art. 110; c.p., art. 416 bis). [RV260178]
■ Associazione di tipo mafioso – Reato di scambio eletto-
rale politico-mafioso – Accordo.
In tema di delitto di scambio elettorale politico-mafioso, la l. 17
aprile 2014, n. 62, modificando l’art. 416 ter c.p. ha introdotto
un nuovo elemento costitutivo nella fattispecie incriminatrice,
relativo al contenuto dell’accordo, che deve contemplare l’impe-
gno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo
elettorale anche dispiegando concretamente, se necessario, il
proprio potere di intimidazione, con la conseguenza che sono
penalmente irrilevanti le condotte pregresse consistenti in pat-
tuizioni politico-mafiose, che non abbiano espressamente previ-
sto le descritte modalità di procacciamento dei voti. F Cass. pen.,
sez. VI, 28 agosto 2014, n. 36382 (ud. 3 giugno 2014), Antinoro
(c.p., art. 2; c.p., art. 416 bis; c.p., art. 416 ter). [RV260168]
■ Associazione di tipo mafioso – Reato di scambio eletto-
rale politico-mafioso – Programmazione di singoli atti di
sopraffazione o di minaccia.
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale
politico-mafioso, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente
che nell’accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o
altra utilità, il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia
persona la quale esercita un condizionamento diffuso fondato
sulla prepotenza e sulla sopraffazione e le cui indicazioni di
voto, sono percepite all’esterno come provenienti da un soda-
lizio mafioso, mentre non sono necessarie né l’attuazione né
l’esplicita programmazione di una campagna attuata mediante
intimidazioni. F Cass. pen., sez. VI, 9 settembre 2014, n. 37374
(c.c. 6 maggio 2014), P.M in proc. Polizzi (c.p., art. 416 bis; c.p.,
art. 416 ter). [RV260167]
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