Massimario
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 3/2015
Massimario
Abuso d`ufcio
■ Estremi – Attribuzione illegittima della gestione di
servizi nell’interesse dell’amministrazione conferente –
Vantaggio patrimoniale costituente evento del reato.
In tema di abuso di ufficio, qualora l’azione amministrativa
illegittima si caratterizzi per l’attribuzione al privato della ge-
stione di servizi nell’interesse dell’amministrazione conferente,
il vantaggio patrimoniale che integra l’evento del reato non si
sostanzia né nell’atto, meramente interno, di scelta del privato
né nell’ulteriore ed opposto estremo dell’acquisizione del “tan-
tundem” patrimoniale derivante dall’esecuzione del servizio,
ma nella stipula dell’atto negoziale nel quale si incontrano le
volontà dell’amministrazione, rappresentata all’esterno, e del
soggetto beneficiario, in quanto in questo momento la sfera pa-
trimoniale del privato si accresce ingiustamente delle posizioni
soggettive connesse all’accordo con l’amministrazione; in as-
senza, invece, della stipula di un atto negoziale, la consuma-
zione del reato coincide con l’atto di assegnazione dell’incarico
o con il momento di materiale affidamento del servizio. (Nella
specie, relativa ad affidamento di due incarichi di consulenza,
da parte di una regione, ad una società in cui era stato assunto il
figlio del presidente della giunta regionale, la S.C. ha individuato
il momento consumativo del reato nella data della delibera di
affidamento del secondo incarico, e non in quella - valorizzata
dal giudice di merito - del pagamento della seconda consulen-
za). F Cass. pen., sez. VI, 3 giugno 2014, n. 23005 (ud. 12 febbraio
2014), Iorio (c.p., art. 323). [RV259952]
Appropriazione indebita
■ Elemento oggettivo del reato – Prima condotta appro-
priativa – Momento in cui la persona offesa viene a cono-
scenza della condotta dell’agente.
Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si
consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in
cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volon-
tà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la
conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a
conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della
individuazione della data di consumazione del reato e di inizio
della decorrenza del termine di prescrizione. F Cass. pen., sez.
II, 29 aprile 2014, n. 17901 (ud. 10 aprile 2014), Idone (c.p., art.
124; c.p., art. 158; c.p., art. 646). [RV259715]
Armi e munizioni
■ Materie esplodenti – Delitto di cui all’art. 6 legge 2
ottobre 1967 n. 895 – Contravvenzione prevista dall’art.
703 c.p..
In tema di detenzione di materie esplodenti, la contravvenzione
di cui all’art. 703 c.p. è volta a tutelare la vita e l’incolumità fisica
riferibili ad un numero indeterminato di soggetti e richiede la
mera coscienza e volontà del fatto, mentre il delitto previsto
dall’art. 6 legge n. 895 del 1967, pur potendo avere ad oggetto lo
stesso elemento materiale, tutela l’ordine pubblico e richiede il
dolo specifico, consistente nel fine di incutere timore, di susci-
tare tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica. F Cass. pen.,
sez. I, 26 febbraio 2014, n. 9286 (ud. 20 gennaio 2014), Sciacca
(l. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 6; l. 14 ottobre 1974, n. 497, art.
13; c.p., art. 703). [RV259731]
Associazione per delinquere
■ Associazione di tipo mafioso – Aggravanti – Finanzia-
mento delle attività economiche con il provento di delit-
ti.
Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416 bis,
comma sesto, c.p., che ha natura oggettiva, è sufficiente che il
prezzo, il profitto o il prodotto derivanti dai delitti posti in es-
sere in esecuzione del programma criminoso dell’associazione
a delinquere di stampo mafioso siano destinati a finanziare le
attività economiche di cui gli associati intendono assumere o
mantenere il controllo, non essendo necessario che tale con-
trollo sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il
finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita sia
idoneo a conseguire tale risultato. F Cass. pen., sez. V, 11 giugno
2014, n. 24661 (ud. 11 dicembre 2013), Adelfio e altri (c.p., art.
59; c.p., art. 416 bis). [RV259863]
■ Associazione di tipo mafioso – Partecipazione ad au-
tonome associazioni di tipo mafioso tra loro collegate –
Concorso di reati.
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, risponde
di distinti reati associativi colui che agisce per conto di due con-
sorterie criminali, le quali, pur se tra loro federate e funzional-
mente collegate, conservano entrambe autonomia decisionale
ed operativa. F Cass. pen., sez. II, 23 giugno 2014, n. 27116 (ud.
22 maggio 2014), Grande Aracri e altri (c.p., art. 416; c.p., art.
416 bis). [RV259810]
Banche
■ Attività bancaria – Aggiotaggio manipolativo – Concor-
so di persona.
Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di aggiotaggio
manipolativo, materialmente posto in essere da altri, è necessa-
rio un contributo, anche soltanto agevolatore, all’altrui attività
manipolativa, e la prova di tale contributo, che può prescindere
dalla dimostrazione della esistenza di un previo accordo tra i
concorrenti, può consistere in un rafforzamento del proposito
del correo o, in alternativa, in un apporto materiale efficiente
alla condotta di questo. (Fattispecie in cui la Corte ha esclu-
so che, in assenza di elementi idonei a dimostrare il concorso
morale, la sussistenza del concorso materiale potesse essere
desunta dall’avere, l’imputato, nella sua qualità di direttore
generale di una fondazione bancaria, impartito l’ordine di acqui-
stare un “blocco” di azioni quando la manovra speculativa sulle
stesse era già stata perfezionata da altri soggetti). F Cass. pen.,
sez. V, 26 febbraio 2014, n. 9369 (ud. 20 novembre 2013), Tonini
(d.l.vo 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185; c.p., art. 110; c.c., art.
2637; l. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9). [RV260020]
Bellezze naturali (Protezione delle)
■ Deturpamento o distruzione – Concorso con la contrav-
venzione di cui all’art. 734 c.p. – Possibilità.
Il reato, formale e di pericolo, previsto dall’art. 181 del d.l.vo
n. 42 del 2004, che, indipendentemente dal danno arrecato al
paesaggio, sanziona la violazione del divieto di intervento in
determinate zone vincolate senza la preventiva autorizzazione
amministrativa, può concorrere con la contravvenzione punita
dall’art. 734 c.p., la quale, invece, presuppone l’effettivo danneg-
giamento delle aree sottoposte a protezione. F Cass. pen., sez. III,
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