Massimario

Pagine295-298
295
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2015
Massimario
Assicurazione (Contratto di)
Assicurazione contro i danni – Surrogazione legale
dell’assicuratore – Recupero di prestazioni erogate al
danneggiato da sinistro stradale dall’assicuratore sociale
a norma dell’art. 28 L. n. 990/1969 – Comportamento pre-
giudizievole da parte del danneggiato – Responsabilità
nei confronti dell’assicuratore sociale – Sussistenza –
Conseguenze.
Ai sensi dell’art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il dan-
neggiato che renda una dichiarazione non veritiera all’assicu-
ratore del responsabile civile, affermando di non aver diritto a
prestazioni da parte degli istituti che gestiscono assicurazioni
sociali - prestazioni che ha invece percepito o ha comunque di-
ritto a percepire - pregiudica in tal modo l’esercizio dell’azione
di surrogazione dell’assicuratore sociale previsto dalla norma
citata, ed è pertanto tenuto a restituire all’ente previdenziale le
somma delle quali il medesimo non abbia potuto ottenere il rim-
borso dall’assicuratore del responsabile civile in considerazione
del comportamento del danneggiato. F Cass. civ., sez. III, 25 set-
tembre 2014, n. 20176, Inps c. Simonetti (l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 28; c.c., art. 1916; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 142). [RV632830]
Assicurazione obbligatoria
Assicuratore Responsabilità dell’assicuratore
Estensione ai fatti illeciti dolosi – Sussistenza.
In tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei
veicoli, la responsabilità civile dell’assicuratore nei confronti
del danneggiato si estende anche al danno derivante da fatto
illecito doloso. F Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2014, n. 19890 (ud.
28 novembre 2013), Pobochij e altro (d.l.vo 7 settembre 2005,
n. 209, art. 122; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144; c.c.,
art. 1900; c.c., art. 1917; c.c., art. 2054). [RV260198]
Fondo di garanzia per le vittime della strada – Sinistro
causato da veicolo non identif‌icato – Presentazione di
denuncia o querela contro ignoti – Condizione di propo-
nibilità dell’azione ex art. 19 L. n. 990/1969 – Esclusione
– Onere del danneggiato di attivarsi per l’identif‌icazione
del mezzo – Esclusione – Fondamento.
In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identif‌icati, la
presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti
non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento
del danno esperita, ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre
1969, n. 990 (“ratione temporis” applicabile), nei confronti del-
l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della
strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identif‌icare il
veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la
presentazione o meno della denuncia o della querela costitui-
sce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel
consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza
che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un
veicolo non identif‌icato. F Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2014,
n. 23434, Russo c. Generali Ass.ni Spa (c.c., art. 2697; l. 24 di-
cembre 1969, n. 990, art. 19; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 205,
art. 283). [RV633196]
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti del-
l’assicuratore – Eccezioni derivanti dal contratto – Clau-
sola di esclusione della garanzia assicurativa nel caso di
conducente non abilitato alla guida – Presupposti di ap-
plicazione – Abilitazione mai conseguita o venuta meno –
Necessità – Applicabilità nel caso di violazioni del codice
della strada – Limite – Fattispecie relativa a sinistro con-
seguente a trasporto illegittimo di passeggero.
La clausola di una polizza assicurativa della responsabilità civile
derivante dalla circolazione di veicoli che escluda la copertura
assicurativa qualora il conducente non sia abilitato alla guida
si applica nel caso in cui risulti che questi, al momento del sini-
stro, non avesse mai conseguito la patente di guida, ovvero che
la validità o l’eff‌icacia di essa fossero venute meno per qualsiasi
ragione, ma non quando si accerti che egli, in possesso di rego-
lare patente di guida, abbia solo violato le relative prescrizioni o
quelle del codice della strada, potendo tale circostanza esclude-
re la garanzia assicurativa solo se espressamente prevista dalle
condizioni di contratto. (Fattispecie relativa a sinistro stradale
avvenuto nel 1987, sotto il vigore dell’art. 79 dell’abrogato co-
dice della strada, conseguente all’inosservanza del divieto di
trasportare passeggeri su un ciclomotore). F Cass. civ., sez. III,
25 settembre 2014, n. 20190, Fin c. Axa Assicurazioni Spa già
Uap Italiana Spa ed altro (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18).
[RV633144]
Risarcimento danni – Limiti del massimale – Direttiva
CEE n. 84/5 del 1983 – Sinistro stradale avvenuto prima
della scadenza del termine di recepimento della direttiva
– Applicazione dei massimali da essa previsti in luogo di
quelli di polizza – Esclusione – Ragioni.
In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, i mas-
simali previsti dall’art. 1 della direttiva CEE n. 84/5 del 30 di-
cembre 1983 non sono applicabili, in luogo dei massimali di
polizza, ai sinistri stradali verif‌icatisi prima della scadenza del
termine di recepimento della direttiva negli ordinamenti degli
Stati membri (f‌issato al 31 dicembre 1987 dall’art. 5, comma 1),
non trattandosi di direttiva “self executing”, applicabile ai rap-
porti orizzontali tra danneggiato e/o assicurato, da un lato, ed
assicuratore del danneggiante, dall’altro. F Cass. civ., sez. III, 4
novembre 2014, n. 23430, Tirrena Compagnia Assicurazioni Spa
in Lca c. Mantovani ed altri (dir. 30 dicembre 1983, n. 5, art. 1;
dir. 30 dicembre 1983, n. 5, art. 5; d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 354). [RV633324]
Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative – Conte-
stazione – Infrazione stradale commessa da conducente
non proprietario – Obbligo del proprietario di comunicare
i dati del guidatore – Omissione – Incomprensibilità della
contestazione – Rilevanza – Esclusione.
L’omessa comunicazione da parte del proprietario di un autovei-
colo dei dati identif‌icativi del conducente autore di una infrazio-
ne del codice della strada integra un illecito amministrativo, di
cui risponde anche il cittadino straniero proprietario del mezzo
che alleghi il difetto di comprensibilità della contestazione
(nella specie, comunque tradotta nella lingua tedesca di appar-
tenenza), trattandosi di ragione inidonea ad esimere dal dovere
di collaborazione con l’autorità pubblica. F Cass. civ., sez. VI,
8 ottobre 2014, n. 21272, Schiefer c. Ministero Interno ed altro
(nuovo c.s., art. 126 bis; nuovo c.s., art. 180). [RV633158]

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT