Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 3/2015
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in pe-
ius – Aumento per la recidiva superiore rispetto a quello
determinato in primo grado.
Nel giudizio di appello, il divieto di “reformatio in peius” della
sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità
complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che con-
corrono alla sua determinazione, talchè il giudice di appello, non
può modif‌icare l’entità della componente intermedia inerente
all’aumento per la recidiva rispetto a quanto statuito in primo
grado. F Cass. pen., sez. II, 31 ottobre 2013, n. 44332 (ud. 15 otto-
bre 2013), Ardizzone e altri (c.p.p., art. 597). [RV257444]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Mutamento della qualif‌icazione giuridica del fatto.
Non viola il divieto della “reformatio in peius” la sentenza di
appello che, su impugnazione dell’imputato, dia al fatto una
def‌inizione giuridica più grave. (Fattispecie in cui la Corte di
appello aveva riformato, in assenza di impugnazione del P.M.,
la decisione di primo grado che aveva considerato la qualità di
capo di un’associazione maf‌iosa come un’aggravante, ritenen-
dola, invece, un reato autonomo ed aveva, quindi, respinto l’ap-
pello dell’imputato con cui si chiedeva di applicarsi il criterio
moderatore di cui all’art. 63, comma quarto, c.p.). F Cass. pen.,
sez. II, 7 ottobre 2013, n. 41142 (ud. 19 settembre 2013), Rea e
altri (c.p.p., art. 597; c.p., art. 416 bis). [RV257338]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Reato continuato.
Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del
solo imputato, viola il divieto della reformatio in peius, il giudice
che, in ipotesi di reato continuato, assolva l’imputato dalla vio-
lazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova
pena base in relazione ad altro reato, in maniera superiore a
quella in precedenza stabilita. F Cass. pen., sez. V, 25 settembre
2013, n. 39837 (ud. 2 luglio 2013), Cavaliere e altri (c.p., art. 81;
c.p.p., art. 597). [RV257365]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Riferimento alla sola pena complessiva.
Nel giudizio di appello, il divieto di “reformatio in peius” della
sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l’enti-
tà complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che
concorrono alla sua determinazione, fra cui vanno ricompresi
sia gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena-base per le
circostanze, che l’aumento conseguente al riconoscimento del
vincolo della continuazione. F Cass. pen., sez. II, 15 novembre
2013, n. 45973 (ud. 18 ottobre 2013), A. (c.p.p., art. 597; c.p.p.,
art. 597). [RV257522]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Sentenza di condanna in primo grado per più reati.
Il divieto di “reformatio in peius” conseguente ad impugnazio-
ne proposta dal solo imputato preclude al giudice di appello,
quando dichiara improcedibile per “bis in idem” l’azione penale
in ordine ad alcuni dei reati per i quali è intervenuta condanna in
primo grado, di irrogare una pena per gli altri reati che, cumulata
con quella divenuta irrevocabile, risulti superiore alla sanzione
complessiva inf‌litta nella sentenza impugnata. (In applicazione
del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della
corte di appello che aveva irrogato la pena di sei mesi di re-
clusione per i reati residui, rilevando che il cumulo di questa
con la sanzione sostitutiva di Euro 2.850, applicata dalla diversa
decisione per gli altri reati e divenuta irrevocabile, era pari alla
reclusione di otto mesi e quindici giorni, a fronte di una con-
danna complessiva in primo grado ad otto mesi di reclusione).
F Cass. pen., sez. VI, 18 novembre 2013, n. 46200 (ud. 15 ottobre
2013), Sorrenti (c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 671). [RV257451]
Decisioni in camera di consiglio – Decreto di citazione
Erronea indicazione del provvedimento impugnato.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo nell’ipo-
tesi in cui rechi un’erronea indicazione del provvedimento
impugnato, causando un’incertezza non superabile in ordine al
processo da trattare. (Fattispecie in cui il decreto di citazione
indicava erroneamente la sentenza impugnata, il reato conte-
stato, il “locus” e il “tempus commissi delicti”). F Cass. pen., sez.
VI, 24 ottobre 2013, n. 43385 (ud. 22 ottobre 2013), P. (c.p.p., art.
178; c.p.p., art. 601). [RV257511]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Casi.
Deve ritenersi riconducibile alla categoria della “prova nuova”
- in presenza della quale è possibile la convocazione istruttoria
dibattimentale ex art. 603 comma secondo c.p. - l’esame del
teste non esaminato in primo grado perchè irreperibile e dive-
nuto reperibile dopo il giudizio. (Fattispecie in cui il teste era
stato arrestato dopo il giudizio di primo grado ed era detenuto
al momento della celebrazione del giudizio di appello). F Cass.
pen., sez. II, 10 ottobre 2013, n. 41810 (ud. 27 settembre 2013),
Coroneo (c.p.p., art. 495; c.p.p., art. 603; l. 4 agosto 1955, n.
848, art. 4). [RV257339]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Diverso
apprezzamento di prove orali decisive.
In caso di riforma “in peius”, da parte del giudice d’appello, della
sentenza di assoluzione in primo grado laddove l’affermazione
di penale responsabilità scaturisca da un diverso apprezzamen-
to dell’attendibilità di prove orali considerate decisive, sussiste
l’obbligo, in forza dell’art. 6 par. 1 CEDU, così come interpretato
dalla Corte EDU, di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale sentendo nuovamente, nel contraddittorio delle
parti, i suddetti testimoni. (In applicazione di tale principio la
Corte ha annullato la sentenza impugnata in cui i giudici di se-
condo grado, pur avendo valutato diversamente le dichiarazioni
di collaboratore di giustizia ritenute inattendibili dal Tribunale,
avevano omesso di procedere ad una nuova audizione degli
stessi al f‌ine di valutarne la credibilità in contraddittorio). F
Cass. pen., sez. II, 15 novembre 2013, n. 45971 (ud. 15 ottobre
2013), Corigliano (c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603). [RV257502]
Motivi – Specif‌icità – Assenza.
È inammissibile l’appello che non indichi con chiarezza e pre-
cisione gli elementi fondanti le censure dedotte. (Fattispecie
relativa ad atto di appello in cui il difensore aveva censurato il
trattamento sanzionatorio disposto in primo grado limitandosi
ad un generico riferimento alla “modestissima gravità del com-
portamento” attribuito all’imputato). F Cass. pen., sez. VI, 23
settembre 2013, n. 39247 (ud. 12 luglio 2013), Tartaglione (c.p.p.,
art. 581). [RV257434]
Motivi – Specif‌icità – Signif‌icato.
In tema di impugnazioni, il requisito della specif‌icità dei motivi
di appello è rispettato quando l’atto di impugnazione individua

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