Massimario

Pagine169-194
169
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 2/2015
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Benef‌ici – Mancata
concessione della sospensione condizionale della pena.
Il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare sulla mancata con-
cessione, ai sensi dell’art. 597, quinto comma, c.p.p., della so-
spensione condizionale della pena solo se il benef‌icio sia stato
espressamente richiesto da una delle parti almeno in sede di
conclusioni, ovvero se la sentenza d’appello abbia condannato
l’imputato in riforma della decisione assolutoria di primo grado,
sempre che la sospensione condizionale fosse stata richiesta, in
via subordinata, dinanzi al giudice “a quo”. F Cass. pen., sez. VI,
28 luglio 2011, n. 30201 (ud. 27 giugno 2011), Ferrante (c.p., art.
163; c.p.p., art. 597). [RV256560]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Accoglimento della proposta di patteggiamento respin-
ta in primo grado.
Non viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice di
appello che, in accoglimento dell’impugnazione dell’imputato,
determini la pena in base alla richiesta ex art. 444 c.p.p., non ac-
colta in primo grado per dissenso del pubblico ministero, indi-
viduando una pena base superiore a quella irrogata dal giudice
di primo grado, in quanto la pena da esaminare, per la verif‌ica
del rispetto del citato principio, è solo quella f‌inale. F Cass. pen.,
sez. III, 24 luglio 2013, n. 32050 (ud. 31 gennaio 2013), Galanti
(c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 597). [RV257042]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Mutata individuazione del reato più grave.
Il divieto di “reformatio in peius” non opera nel caso in cui, per
effetto di una diversa individuazione del reato più grave, i reati
unif‌icati dal vincolo della continuazione dal giudice d’appello
siano diversi da quelli indicati nella sentenza di primo grado,
fermo restando comunque il divieto d’inf‌liggere una pena com-
plessivamente maggiore di quella irrogata in precedenza. (Fatti-
specie in cui, a fronte di un aumento di anni due di reclusione
operato dal primo giudice a titolo di continuazione, il giudice
d’appello, individuato un diverso reato più grave, aveva operato
un aumento di anni due e mesi otto). F Cass. pen., sez. III, 17
settembre 2013, n. 38053 (ud. 3 luglio 2013), C. (c.p.p., art. 597).
[RV256933]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Rideterminazione della pena per effetto di annullamen-
to con rinvio della cassazione.
In presenza di un reato continuato in cui, a seguito di annulla-
mento con rinvio da parte della Corte di Cassazione su ricorso
del solo imputato, la pena base deve essere rideterminata per
effetto della riqualif‌icazione giuridica del fatto in termini più
favorevoli per l’imputato, il divieto della “reformatio in peius”
impone il rispetto dei criteri aritmetici seguiti nella sentenza
annullata per la commisurazione tanto della pena base quanto
dei singoli aumenti a titolo di continuazione o di circostanze
aggravanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato
la sentenza che, dovendo rideterminare a seguito di precedente
annullamento la pena base in relazione a reato derubricato da
consumato a tentato, aveva f‌issato la stessa nel massimo editta-
le, sebbene in precedenza, per l’ipotesi consumata, fosse stata
computata una sanzione in misura intermedia tra il massimo
ed il minimo, ed aveva calcolato gli aumenti per aggravanti e
continuazione nella medesima entità stabilita dalla decisione
anteatta senza tener conto della nuova qualif‌icazione data al
reato). F Cass. pen., sez. VI, 4 luglio 2013, n. 28723 (ud. 19 giugno
2013), Costa (c.p.p., art. 597; c.p., art. 81; c.p., art. 132; c.p.,
art. 133). [RV257101]
Cognizione del giudice di appello – Riduzione della
pena detentiva – Rideterminazione in aumento della pena
pecuniaria.
Non viola il divieto di “reformatio in peius” la sentenza del giu-
dice d’appello quando riduce la pena detentiva inf‌litta in primo
grado ed aumenta quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di
quest’ultima ai sensi dell’art. 135 c.p., l’entità f‌inale della pena
non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal
giudice di primo grado. F Cass. pen., sez. VI, 24 giugno 2013, n.
27723 (ud. 5 marzo 2013), Carandente (c.p.p., art. 597; c.p., art.
135). [RV256801]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Condan-
nato in contumacia.
Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l’impu-
gnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha
diritto di ottenere la rinnovazione dell’istruzione in appello, non
potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnova-
zione medesima previste dall’art. 603 c.p.p.. F Cass. pen., sez. I,
20 giugno 2013, n. 27160 (ud. 16 aprile 2013), Voli (c.p.p., art.
175; c.p.p., art. 603). [RV256703]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Esame
dell’imputato ai f‌ini di far risultare il nuovo status di
collaboratore.
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio d’ap-
pello, per consentire l’esame dell’imputato e far risultare il suo
“status” di collaboratore di giustizia, deve essere disposta solo
nel caso in cui sia valutata assolutamente necessaria in relazio-
ne alla funzionalità della prova rispetto al processo per l’insuf-
f‌icienza degli elementi istruttori già acquisiti e non per esigenze
esclusivamente soggettive del dichiarante. F Cass. pen., sez. II, 8
ottobre 2013, n. 41500 (ud. 24 settembre 2013), Adornetto e altri
(c.p.p., art. 603). [RV257157]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Esame
dell’imputato non assunto in primo grado.
In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appel-
lo, l’esame dell’imputato non assunto in primo grado può essere
ammesso soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specif‌i-
che esigenze, che è onere della parte instante indicare e docu-
mentare. F Cass. pen., sez. II, 5 settembre 2013, n. 36365 (ud. 7
maggio 2013), Braccini e altri (c.p.p., art. 603). [RV256875]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Obbliga-
torietà.
Il giudice di appello, qualora intenda riformare “in peius” una
sentenza di assoluzione, è obbligato in base all’art. 6 CEDU -
così come interpretato dalle sentenze della Corte Europea del
5 luglio 2011 e del 5 marzo 2013, rispettivamente rese nei casi
Dan c/ Moldavia e Manolachi c/ Romania - alla rinnovazione del-
l’istruzione dibattimentale per escutere, nel contraddittorio con
l’imputato, i testimoni a carico tranne che non ricorrano due
circostanze: a) l’escussione risulti a priori superf‌lua perché le
dichiarazioni rese in primo grado non necessitino di chiarimenti
o integrazioni, né sussistano contraddittorietà o ambiguità da
170
mas
2/2015 Arch. nuova proc. pen.
MASSIMARIO
dirimere; b) la persona da escutere non sia terza rispetto alla
vicenda, ma vittima di un reato che ne ha leso gravemente e
violentemente la libertà personale ed il cui effetto è stato, in
misura maggiore o minore, pregiudizievole per la vittima mede-
sima e tale da far ritenere che la rievocazione ulteriore del fatto
in sede processuale possa per essa essere oggettivamente lesiva
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la
“reformatio in peius” di una sentenza assolutoria per il delitto di
violenza sessuale, anche in assenza della escussione “ex novo”
delle vittime del reato). F Cass. pen., sez. III, 29 luglio 2013, n.
32798 (ud. 5 giugno 2013), N.S. e altro (l. 4 agosto 1955, n. 848,
art. 6; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603). [RV256906]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Perizia.
Nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una
perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non
essere in grado di decidere allo stato degli atti. (La S.C. ha preci-
sato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione
del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata,
è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di
fatto). F Cass. pen., sez. II, 6 settembre 2013, n. 36630 (ud. 15
maggio 2013), Bommarito (c.p.p., art. 220; c.p.p., art. 603).
[RV257062]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Presup-
posti.
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di
appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazio-
ne giudiziale di assoluta necessità conseguente all’insuff‌icienza
degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l’assunzione di
ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto
a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall’art.
468 c.p.p.. F Cass. pen., sez. II, 10 ottobre 2013, n. 41808 (ud. 27
settembre 2013), Mongiardo (c.p.p., art. 468; c.p.p., art. 603).
[RV256968]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Refor-
matio in peius di una sentenza di assoluzione.
La riforma “in peius” della sentenza assolutoria di primo grado
richiede, in base all’art. 6 CEDU - così come conformemente
interpretato dalla Corte Edu - la rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale solo quando il giudice di appello intenda operare
un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale,
ma non quando compie una diversa valutazione di prove non di-
chiarative, ma documentali, tali dovendo ritenersi anche le con-
versazioni telefoniche oggetto di intercettazione. (Nella specie,
il diverso apprezzamento concerneva l’uso ed il signif‌icato di
espressioni criptiche e/o fuori contesto, contenute in intercet-
tazioni telefoniche). F Cass. pen., sez. II, 10 luglio 2013, n. 29452
(ud. 17 maggio 2013), Marchi e altri (c.p.p., art. 266; c.p.p., art.
267; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603). [RV256467]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Riforma
di una sentenza di assoluzione.
La Corte di appello qualora intenda riformare in “peius” una
sentenza di assoluzione, emessa a seguito di un’istruttoria
dibattimentale nell’ambito della quale il giudice aveva assun-
to solo alcune delle prove testimoniali richieste dalla difesa
escludendone altre perché sovrabbondanti, non può valutare
le medesime testimonianze in senso sfavorevole all’imputato,
ritenendole inattendibili sulla scorta di incoerenze e contrasti
sui quali l’esame in primo grado non si era sviluppato essen-
do, invece, tenuto - in base al principio di cui all’art. 6 CEDU,
come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte
EDU - a rinnovare l’istruttoria dibattimentale, per consentire
ai testimoni di spiegare le imprecisioni ed i contrasti rilevati. F
Cass. pen., sez. III, 15 ottobre 2013, n. 42344 (ud. 9 luglio 2013),
Polimeno (c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 603). [RV256856]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Rinnova-
zione di una perizia.
Nel giudizio di appello la rinnovazione di una perizia può essere
disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di deci-
dere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se
logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede
di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto. F Cass. pen.,
sez. II, 13 agosto 2013, n. 34900 (ud. 7 maggio 2013), S. (c.p.p.,
art. 220; c.p.p., art. 603). [RV257086]
Facoltà del giudice di appello – Acquisizione di certif‌i-
cato penale aggiornato successiva alla sentenza con rito
abbreviato – Ammissibilità.
In tema di giudizio abbreviato, il giudice d’appello può autono-
mamente acquisire un certif‌icato penale dell’imputato aggiorna-
to, in quanto la scelta del rito abbreviato non preclude tale pos-
sibilità, operando il riferimento normativo “allo stato degli atti”
soltanto in ambito probatorio, mentre la presenza nel fascicolo
del giudizio del certif‌icato penale risponde a valutazioni afferen-
ti il trattamento sanzionatorio, anche per l’eventuale esercizio
dei poteri d’uff‌icio riconosciuti al giudice d’appello dal comma
quinto dell’art. 597 c.p.p.. F Cass. pen., sez. VI, 18 ottobre 2013,
n. 42823 (ud. 24 settembre 2013), Haka (c.p.p., art. 236; c.p.p.,
art. 597). [RV257149]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Presupposti – Diversa qualif‌icazione del fatto – Con-
seguenze.
In tema di applicazione della pena concordata, il giudice, ove
ritenga di pervenire a diversa qualif‌icazione giuridica del fatto,
non può modif‌icare l’imputazione, ma deve respingere la richie-
sta di “patteggiamento” e procedere con rito ordinario. F Cass.
pen., sez. V, 2 ottobre 2013, n. 40797 (ud. 19 aprile 2013), Traini
(c.p., art. 110; c.p., art. 624; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445).
[RV257188]
Richiesta – Acquisizione di documentazione relativa a
questioni estranee all’accordo sulla pena – Ammissibilità
Nel procedimento per l’applicazione della pena su richiesta
delle parti è ammissibile l’acquisizione di documenti su que-
stioni estranee all’accordo sulla pena e relative al pagamento
delle spese sostenute dalla parte civile e alla ricorrenza di giu-
sti motivi per la compensazione totale o parziale delle stesse. F
Cass. pen., sez. VI, 17 luglio 2013, n. 30779 (ud. 4 aprile 2013),
P.c. in proc. De Nigris (c.p.p., art. 121; c.p.p., art. 237; c.p.p.,
art. 444). [RV256742]
Richiesta – Consenso delle parti – Poteri del procura-
tore generale.
In tema di patteggiamento, l’accordo delle parti sulla pena non
può essere oggetto di recesso ed è, pertanto, inammissibile l’im-
pugnazione del procuratore generale fondata su censure che
si risolvono in un recesso dall’accordo, non potendosi ricono-
scere ad altro uff‌icio del pubblico ministero, nonostante la so-
vraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere
di impugnazione, un potere che non spetta alle parti. (Nella
specie il Procuratore generale aveva presentato ricorso per cas-
sazione lamentando l’applicazione delle circostanze attenuanti
generiche e di quella di cui all’art. 73, comma quinto, d.p.r. 309
del 1990). F Cass. pen., sez. VI, 1 luglio 2013, n. 28427 (ud. 12
marzo 2013), P.g. in proc. Ennaciri (c.p.p., art. 444; c.p., art. 62;
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73). [RV256455]
Richiesta – Consenso delle parti – Poteri del procura-
tore generale.
Il Procuratore Generale non può sostituire la propria volontà
a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli
elementi concreti acquisiti al processo, dal P.M. che ha parte-
cipato al patteggiamento e non può proporre, come motivi di
ricorso, censure che si sostanziano in un recesso dall’accordo.
(Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricor-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT