Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 1/2015
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Esclusione di una circostanza aggravante.
Il giudice dell’impugnazione, qualora accolga l’appello dell’im-
putato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche
se unif‌icati dalla continuazione, ha l’obbligo di diminuire corri-
spondentemente la pena complessivamente irrogata. F Cass.
pen., sez. VI, 9 aprile 2013, n. 16239 (ud. 27 febbraio 2013), Turo-
ne e altri (c.p.p., art. 597). [RV256250]
Decisioni in camera di consiglio – Richiesta delle parti
– Rinuncia ai motivi di impugnazione in tema di respon-
sabilità.
La rinuncia dell’imputato appellante ai motivi di impugnazione
in punto di responsabilità, con limitazione del gravame al solo
trattamento sanzionatorio, se sopravvenuta nel corso del giudi-
zio di appello, non comporta la trasformazione del dibattimento
già introdotto ai sensi dell’art. 602 c.p.p. in rito camerale, sicché
non è dovuta all’imputato alcuna notif‌ica dell’avviso di deposito
della motivazione della sentenza. F Cass. pen., sez. I, 12 aprile
2013, n. 16672 (ud. 27 febbraio 2013), Sturace (c.p.p., art. 420
quinquies; c.p.p., art. 548; c.p.p., art. 585; c.p.p., art. 602).
[RV255846]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Eccezio-
nalità dell’istituto.
Nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale comple-
tezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio
di primo grado rende inammissibile (sicchè non sussiste alcun
obbligo di risposta da parte del giudice del gravame) la richie-
sta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che si risolva
in una attività “esplorativa” di indagine, f‌inalizzata alla ricerca
di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente. F
Cass. pen., sez. III, 29 maggio 2013, n. 23058 (ud. 26 aprile 2013),
Duval Perez (c.p.p., art. 603). [RV256173]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Presup-
posti.
Alla rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, di cui
all’art. 603, comma primo, c.p.p., può ricorrersi solo quando il
giudice ritenga “di non poter decidere allo stato degli atti”, sus-
sistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori
già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richie-
sto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le
eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo
ad inf‌iciare ogni altra risultanza. F Cass. pen., sez. VI, 9 maggio
2013, n. 20095 (ud. 26 febbraio 2013), Ferrara (c.p.p., art. 603).
[RV256228]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Prova te-
stimoniale di minore vittima di abusi sessuali.
Ai f‌ini della valutazione dell’istanza di rinnovazione dell’istru-
zione dibattimentale, mediante l’assunzione della testimonianza
di un minore vittima d’abusi sessuali già sentito in dibattimento
o in sede di incidente probatorio, è necessario che nell’atto
d’appello siano indicate specif‌icamente le circostanze su cui
dovrebbe vertere l’esame ai sensi dell’art. 190 bis c.p.p., non
essendo suff‌iciente evidenziare genericamente l’utilità di as-
sumerne la testimonianza. F Cass. pen., sez. III, 6 giugno 2013,
n. 24792 (ud. 29 gennaio 2013), L.G. (c.p., art. 609 bis; c.p., art.
609 quater; c.p.p., art. 190 bis). [RV256371]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Refor-
matio in peius di una sentenza di assoluzione.
Non sussiste alcuna violazione dei principi posti dalla Corte
EDU, con la sentenza del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Mol-
davia, quando il giudice di appello, in riforma della pronuncia
assolutoria di primo grado, condanni l’imputato non limitan-
dosi ad una valutazione fattuale alternativa delle dichiarazioni
esaminate dal primo giudice, ma prendendo in considerazione
prove non considerate o erroneamente ritenute inutilizzabili e
facendo ricorso alle prove testimoniali solo ai f‌ini di un rafforza-
to riscontro a dati oggettivi. F Cass. pen., sez. II, 24 luglio 2013,
n. 32368 (ud. 17 luglio 2013), Marotta (c.p.p., art. 593; c.p.p.,
art. 603). [RV255984]
Motivi – Appello del pubblico ministero – Allegazione
all’atto di impugnazione di dichiarazione di collaboratore
di giustizia.
Non è inammissibile l’appello del pubblico ministero cui sia-
no allegate le dichiarazioni rese da un collaborante al f‌ine di
consentire al giudice del gravame di valutare la necessità di
provvedere all’integrazione probatoria ex art. 603 c.p.p.. F Cass.
pen., sez. I, 13 giugno 2013, n. 26029 (ud. 9 maggio 2013), P.G.,
Cacciapuoti e altro (c.p.p., art. 603). [RV256034]
Motivi – Specif‌icità – Assenza.
È inammissibile l’appello che non indichi con chiarezza e pre-
cisione gli elementi fondanti le censure dedotte. (Nella specie
l’imputato, condannato in primo grado per il reato di cui all’art.
73, comma quinto, d.p.r. n. 309 del 1990, aveva genericamente
dedotto l’inoffensività della condotta, per l’esiguità del quantita-
tivo di droga in sequestro). F Cass. pen., sez. VI, 22 luglio 2013,
n. 31462 (ud. 3 aprile 2013), Mazzocchetti (c.p.p., art. 581).
[RV256303]
Provvedimenti appellabili e inappellabili – Appello del
p.m. contro sentenza di assoluzione – Inammissibilità.
Il giudice di appello che, investito d’impugnazione del P.M. av-
verso sentenza di assoluzione, non ne abbia ancora pronunciato
l’inammissibilità ai sensi della legge n. 46 del 2006, legittimamen-
te decide su di essa, anche se il gravame sia stato proposto nella
vigenza di tale legge, a seguito del sopravvenire della sentenza
n. 26 del 2007 della Corte cost., dichiarativa dell’illegittimità
costituzionale dell’art. 593 c.p.p., nella parte in cui esclude il
potere del P.M. di appellare sentenze di proscioglimento, attesa
l’eff‌icacia “ex tunc” delle pronunce di annullamento. F Cass.
pen., sez. VI, 25 giugno 2013, n. 27808 (ud. 21 febbraio 2013),
Consolo e altro (c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603). [RV255855]
Provvedimenti appellabili e inappellabili – Sentenza
di condanna – Erronea applicazione della sola pena
pecuniaria per il reato di cui all’art. 186 c.d.s. – Reato di
cui all’art. 186 c.d.s. – Inaappellabilità.
È inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria,
anche se erroneamente inf‌litta. (Fattispecie relativa a condanna
erroneamente inf‌litta alla sola pena pecuniaria per il reato di cui
all’art. 186 c.d.s.). F Cass. pen., sez. IV, 26 aprile 2013, n. 18654
(ud. 21 marzo 2013), Carapella (c.p.p., art. 593; nuovo c.s., art.
186). [RV255936]
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1/2015 Arch. nuova proc. pen.
MASSIMARIO
Sentenza – Nullità – Sentenza di proscioglimento pro-
nunciata “de plano” prima del dibattimento.
Nel giudizio di cassazione, vi è l’interesse dell’imputato alla de-
claratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d’appello,
in riforma della sentenza di condanna in primo grado, abbia
dichiarato “de plano” l’estinzione del reato per prescrizione
prima del dibattimento, perché solo il giudice del merito può
valutare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento
ai sensi dell’art. 129, comma secondo, c.p.p., con riferimento
al contenuto di tutti gli atti del processo. F Cass. pen., sez. VI,
2 luglio 2013, n. 28478 (ud. 27 giugno 2013), Corsaro Vincenzo
(c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 469; c.p.p., art.
598). [RV255862]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Richiesta – Subordinaziione alla concessione della so-
spensione condizionale della pena – Potere del giudice di
modif‌icare unilateralmente i termini dell’accordo.
In sede di patteggiamento non è consentito al giudice di mo-
dif‌icare unilateralmente i termini dell’ accordo intervenuto tra
le parti, apponendo ad esso una condizione non prevista dalle
stesse. (Fattispecie in cui il giudice aveva, di propria iniziativa
ed al di fuori dell’accordo delle parti, subordinato la conces-
sione della sospensione condizionale della pena al risarcimento
del danno in favore della parte civile). F Cass. pen., sez. IV, 22
luglio 2013, n. 31441 (ud. 9 luglio 2013), Sanzone (c.p.p., art.
444). [RV256073]
Sentenza – Applicazione di pena detentiva non inferiore
a tre anni – Conseguente interdizione dai pubblici uff‌ici e
condanna al pagamento delle spese processuali.
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza di patteggia-
mento ad una pena superiore a due anni di reclusione in cui
sia omessa la condanna al pagamento delle spese processuali e
l’applicazione della pena accessoria obbligatoria per legge della
interdizione dei pubblici uff‌ici per anni cinque. F Cass. pen., sez.
VI, 9 maggio 2013, n. 20108 (ud. 24 gennaio 2013), Pg in proc.
Derjaj (c.p., art. 28; c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 444; c.p.p., art.
445). [RV256224]
Sentenza – Concessione dell’attenuante di cui all’art.
73, comma quinto, d.p.r. n. 309 del 1990 – Motivazione
specif‌ica.
In sede di patteggiamento, la concessione dell’attenuante di cui
all’art. 73, comma quinto, d.p.r. n. 309 del 1990, può non essere
motivata solo quando, in base all’imputazione, il fatto risulti a
prima vista di minima offensività, mentre il giudice deve ade-
guatamente motivare il suo convincimento qualora - in assenza
di altri dati signif‌icativi - la lieve entità del fatto non possa essere
desunta “ictu oculi” dalla quantità e qualità dello stupefacente,
né dagli altri parametri normativi (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione). F Cass. pen., sez. VI, 12 aprile 2013, n. 16596 (ud.
13 marzo 2013), Pg in proc. Lanzillotti (c.p.p., art. 444; d.p.r. 9
ottobre 1990, n. 309, art. 73). [RV256146]
Sentenza – Condanna alla refusione delle spese della
parte civile – Ricorso dell’imputato sul relativo capo.
È ricorribile per cassazione, sotto il prof‌ilo del vizio di moti-
vazione, la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla
condanna alla rifusione delle spese di parte civile a condizio-
ne che siano indicate, anche in modo sommario, le ragioni di
illegittimità della liquidazione e le violazioni dei limiti tariffari
relativi alle attività difensive svolte dal patrono di parte civile. F
Cass. pen., sez. V, 22 luglio 2013, n. 31250 (ud. 25 giugno 2013),
Fede (c.p.p., art. 76; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 541; c.p.p., art.
606). [RV256358]
Sentenza – Contrasto tra dispositivo e motivazione –
Omissione graf‌ica nel dispositivo.
In tema di sentenza di applicazione della pena, il dispositivo in
cui sia omessa la enunciazione del concordato benef‌icio della
sospensione condizionale della pena, è suscettibile di rettif‌ica-
zione integrativa da parte della Corte di cassazione, trattandosi
di una statuizione obbligatoria e conseguenziale alla pronuncia
che non implica l’esercizio di un potere discrezionale da parte
del giudice. F Cass. pen., sez. VI, 14 maggio 2013, n. 20819 (ud.
9 aprile 2013), Saad e altro (c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 547;
c.p.p., art. 619; c.p.p., art. 621). [RV256230]
Sentenza – Impugnazioni – Ricorso per cassazione.
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso la
sentenza di patteggiamento con il quale si lamenti unicamente
l’incompetenza funzionale del giudice che l’ha emessa senza
la specif‌ica indicazione del concreto pregiudizio derivato al
ricorrente per l’accoglimento della richiesta di applicazione di
una pena da lui stesso avanzata. F Cass. pen., sez. V, 17 giugno
2013, n. 26394 (ud. 13 febbraio 2013), Sansonne (c.p.p., art. 444;
c.p.p., art. 448; c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 606). [RV256315]
Sentenza – Impugnazioni – Ricorso per cassazione.
In tema di patteggiamento, non è consentito all’imputato, dopo
l’intervenuto e ratif‌icato accordo, proporre questioni, in sede
di ricorso per cassazione, in ordine alla mancata applicazione
dell’art. 129 c.p.p., senza precisare per quali specif‌iche ragioni
detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento
del giudizio. (Nella specie, la Corte, non avendo il ricorrente in-
dicato le specif‌iche ragioni per l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p.,
ha dichiarato inammissibile il ricorso). F Cass. pen., sez. IV, 7
ottobre 2013, n. 41408 (ud. 17 settembre 2013), Mazza (c.p.p.,
art. 129; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 606). [RV256401]
Sentenza – Impugnazioni – Termine.
Il termine per l’impugnazione della sentenza di patteggiamento
emessa ai sensi dell’art. 448, comma primo, c.p.p. è di quindici
giorni, anche se il giudice abbia formulato irrituale riserva di
motivazione dilazionata. F Cass. pen., sez. IV, 22 luglio 2013, n.
31395 (ud. 18 aprile 2013), P.G. in proc. Magazzù (c.p.p., art. 444;
c.p.p., art. 448; c.p.p., art. 544; c.p.p., art. 585). [RV255988]
Sentenza – Insussistenza cause di non punibilità – Mo-
tivazione specif‌ica.
Nella sentenza di patteggiamento il giudizio negativo in ordine
alla ricorrenza di una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specif‌ica
motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione
delle stesse. F Cass. pen., sez. IV, 31 luglio 2013, n. 33214 (ud. 2
luglio 2013), Oshodin Osi (c.p.p., art. 25; c.p.p., art. 129; c.p.p.,
art. 444). [RV256071]
Sentenza – Motivazione – Applicazione di misure di
sicurezza patrimoniali.
Il giudice pronunciando sentenza di patteggiamento con cui
dispone anche la conf‌isca, è tenuto a motivare l’esercizio del
suo potere discrezionale quando procede a conf‌isca facoltativa,
mentre nel caso essa sia obbligatoria è suff‌iciente che evidenzi
soltanto il presupposto legale della stessa. (Fattispecie in cui
essendo stata disposta la conf‌isca di proiettili detenuti obbli-
gatoriamente, la Corte ha ritenuto non fosse necessario alcun
obbligo di motivazione). F Cass. pen., sez. V, 22 luglio 2013, n.
31250 (ud. 25 giugno 2013), Fede (c.p.p., art. 240; c.p.p., art.
444; c.p.p., art. 606; c.p.p., art. 606). [RV256360]
Sentenza – Motivazione – Assenza di cause di non pu-
nibilità.
In tema di motivazione della sentenza di patteggiamento, solo
nel caso in cui emergano, dagli atti o dalle deduzioni delle parti,
concreti elementi circa la possibile applicazione delle cause di
non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., è necessario che il
giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione delle stes-
se, essendo suff‌iciente, in caso contrario, anche una implicita
motivazione circa la loro insussistenza. F Cass. pen., sez. V, 22
luglio 2013, n. 31250 (ud. 25 giugno 2013), Fede (c.p.p., art. 129;
c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 546). [RV256359]

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