Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. e cond. 2/2015
Massimario
Amministratore
Attribuzioni – Erogazione della spesa per i servizi co-
muni – Responsabilità dell’amministratore per fatto del
sostituto – Fondamento.
L’amministratore è mandatario del condominio nell’erogazione
della spesa per i servizi comuni, sicché egli, qualora sostitui-
sca altri a se stesso nell’esecuzione di tale attività, senza es-
servi autorizzato dall’assemblea e senza che sia necessario
per la natura dell’incarico, risponde dell’operato del sostituto,
a norma dell’art. 1717, primo comma, cod. civ., non rilevando
che la sostituzione sia conforme a una prassi nota ai condomini,
fatto che, di per sé, non esprime la volontà del condominio. F
Cass. civ., sez. II, 9 aprile 2014, n. 8339, Cond. Via Boccherini 21
Casalecchio Di c. Grimandi (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.c.,
art. 1717). [RV630367]
Revocabilità in ogni tempo – Ammissibilità – Nomina di
un nuovo amministratore non preceduta dalla revoca del
precedente – Legittimità.
In tema di condominio negli edif‌ici, l’assemblea può nominare
un nuovo amministratore senza avere preventivamente revoca-
to l’amministratore uscente, applicandosi la norma sulla revoca
tacita del mandato, di cui all’art. 1724 cod. civ. F Cass. civ., sez.
II, 18 aprile 2014, n. 9082, Careddu c. Cond. Pradelli (c.c., art.
1129). [RV630114]
Assemblea dei condomini
Deliberazioni – Impugnazioni – In genere – Legittima-
zione del condomino assente e regolarmente convocato
ad impugnare per difetto di convocazione di altro condo-
mino – Esclusione – Fondamento.
In tema di condominio negli edif‌ici, il condomino assente in
assemblea, ma regolarmente convocato, non può impugnare
la delibera per difetto di convocazione di altro condomino,
trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come
conferma l’interpretazione evolutiva fondata sull’art. 66 disp.
att. cod. civ., modif‌icato dall’art. 20 della legge 11 dicem-
bre 2012, n. 220. F Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2014, n. 9082,
Careddu c. Cond. Pradelli (att. c.c., art. 66; l. 11 dicembre
2012, n. 220, art. 20). [RV630113]
Competenza civile
Regolamento di competenza – Impugnazioni civili – Op-
posizione di terzo – In genere – Declaratoria d’uff‌icio di
improponibilità dell’azione (nella specie, di opposizione
di terzo ex art. 404, comma primo, c.p.c.) – Ammissibilità
– Fondamento.
Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d’uff‌icio che
l’azione non poteva essere proposta, ai sensi dell’art. 382, terzo
comma, cod. proc. civ. (nella specie, per inesperibilità dell’op-
posizione di terzo, ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ., da
parte del terzo detentore di immobile con riferimento al quale
il locatore abbia ottenuto, nei confronti del conduttore, una
sentenza di condanna al rilascio) può essere esercitato anche in
sede di regolamento di competenza, al f‌ine di evitare un inutile
dispendio di attività processuale davanti al giudice dichiarato
competente. F Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2014, n. 3865,
Muscedra c. Varrese ed altri (c.p.c., art. 382; c.p.c., art. 404).
[RV630150]
Contratto di locazione
Cessazione del rapporto contrattuale – Condanna al ri-
lascio del bene in favore della comunione – Ammissibilità
– Nel senso della reimmissione nella codetenzione della
quota locata – Fondamento.
Quando la locazione di un immobile ad uno dei compro-
prietari cessi per scadenza del termine o per risoluzione per
inadempimento del conduttore, il bene deve essere restituito
alla comunione, aff‌inché questa possa disporne, esercitan-
do, attraverso la sua maggioranza, le facoltà di godimento
diretto o indiretto. Ne consegue che il conduttore-compro-
prietario può essere condannato al rilascio dell’immobile in
favore della comunione, onde permettere agli altri compro-
prietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della
cosa comune secondo il loro diritto ai sensi degli artt. 1102 e
1103 cod. civ., trattandosi in tale ipotesi, peraltro, non di ordi-
nare al comproprietario di restituire l’intero bene, ma la sola
quota di esso, in maniera da reimmettere il concedente nella
sua codetenzione. F Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2014, n. 7197,
Graziani c. Off‌icina Meccanica Super Car Di Arlotti (c.c., art.
1103; c.c., art. 1105; c.c., art. 1571; c.c., art. 1590; c.p.c., art.
608). [RV630121]
Recesso – Natura negoziale – Conseguenze.
Il recesso dal contratto di locazione ha natura tipicamente
negoziale quale manifestazione dell’autonomia negoziale
della parte, ed è pertanto suscettibile di ratif‌ica, disciplinata
dall’art. 1399 cod. civ. ed applicabile anche agli atti unila-
terali ex art. 1324 cod. civ. Ne consegue che il recesso va
considerato tempestivo anche quando la sua ratif‌ica inter-
venga dopo la scadenza del termine utile per il suo esercizio,
retroagendo gli effetti al momento in cui il recesso è stato
esercitato. F Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3616,
Rosselli Del Turco c. Massimo Riconda Srl in liqu. ed altri (c.c.,
art. 1324; c.c., art. 1399; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27).
[RV630358]
Enti pubblici
Patrimonio – Dismissione del patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali pubblici – Diritto di prelazione
del conduttore – Condizioni – Residenza o attività lavo-
rativa nel comune ove è sito l’immobile – Necessità – Fon-
damento.
In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pre-
videnziali pubblici, l’art. 6, comma 5, del d.lgs. 16 febbraio 1996,
n. 104, nel subordinare il diritto di prelazione del conduttore alla
legittimità dell’assegnazione originaria dell’immobile, implicita-
mente condiziona la prelazione stessa al fatto che egli risieda o
lavori nel Comune ove l’immobile si trova, essendo ciò richiesto
dall’art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, ai f‌ini dell’asse-
gnazione in locazione. F Cass. civ., sez. II, 17 marzo 2014, n. 6172,
Inail c. Rubino (d.l.vo 16 febbraio 1996, n. 104, art. 6; d.p.r. 30
dicembre 1972, n. 1035, art. 2). [RV630162]

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