Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.
Si segnala che alcune massime risultano datate 2003 come nell’Archivio penale CED della Cassazione.
Arch. nuova proc. pen. 6/2014
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Esclusione di una circostanza aggravante o riconosci-
mento di un’ulteriore circostanza attenuante.
Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza ag-
gravante o riconosciuto un’ulteriore circostanza attenuante in
accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, può, senza in-
correre nel divieto di “reformatio in peius”, confermare la pena
applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza
tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata
motivazione. F Cass. pen., sez. un., 2 agosto 2013, n. 33752 (ud.
18 aprile 2013), Papola (c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 606; c.p.,
art. 61). [RV255660]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Riforma
della sentenza di assoluzione.
È illegittima la pronunzia del giudice di appello che riformi la de-
cisione assolutoria assunta in primo grado sulla base di un diverso
apprezzamento dell’attendibilità della testimonianza della persona
offesa, senza procedere a rinnovazione dell’istruttoria dibattimen-
tale. F Cass. pen., sez. V, 26 giugno 2013, n. 28061 (ud. 7 maggio
2013), Marchetti (c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603). [RV255580]
Provvedimenti appellabili e inappellabili – Sentenza di
condanna per contravvenzione che erroneamente applica
la sola pena dell’ammenda – Appellabilità.
È appellabile la sentenza con la quale viene erroneamente inf‌lit-
ta la sola pena pecuniaria non potendo trovare applicazione nel-
la specie la disposizione di cui all’art. 593, comma terzo, c.p.p.. F
Cass. pen., sez. II, 5 marzo 2013, n. 10252 (ud. 21 febbraio 2013),
P.M. in proc. Siciliano (c.p.p., art. 593). [RV255546]
Sentenza – Pronunce sull’azione civile – Decisione sugli
effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia
o per prescrizione.
La disciplina di cui all’art. 578 c.p.p. non si applica quando ap-
pellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale la previsione
contenuta nell’art. 576 c.p.p. riconosce il diritto ad una decisione
incondizionata sul merito della propria domanda. F Cass. pen.,
sez. I, 13 giugno 2013, n. 26016 (ud. 9 aprile 2013), Geat ed altro
(c.p.p., art. 576; c.p.p., art. 578). [RV255714]
Atti e provvedimenti del giudice penale
Correzione di errori materiali – Omissione di una pro-
nuncia prevista dalla legge per erronea interpretazione
della norma – Emendabilità con la procedura di correzio-
ne.
In tema di correzione degli errori materiali, l’omissione di
una statuizione prevista dalla legge che non discenda da una
dimenticanza, ma sia ricollegabile a una determinata, anche
se - in ipotesi - errata, interpretazione della norma, ha la stessa
portata dell’errore positivo di interpretazione ed è emendabi-
le soltanto con l’impugnazione e non con la procedura di cui
all’art. 130 c.p.p.. (In applicazione del principio la Corte ha
ritenuto inammissibile l’istanza di correzione, presentata dal
soggetto in favore del quale era stato disposto il dissequestro di
un bene, di un’ordinanza emessa ex art. 322 bis c.p.p. nella parte
in cui, rigettando l’appello avverso il dissequestro, non aveva
condannato l’impugnante alla rifusione delle spese processuali
in favore del soggetto al quale il bene era stato restituito, per
aver ritenuto inapplicabile alla procedura incidentale il dispo-
sto dell’art. 592, comma quarto, c.p.p.). F Cass. pen., sez. VI, 12
giugno 2013, n. 25861 (ud. 28 marzo 2013), Dinuzzi (c.p.p., art.
130; c.p.p., art. 592). [RV255669]
Correzione di errori materiali – Sentenza – Omessa
statuizione in ordine alla rifusione delle spese sostenute
dalla parte civile.
È applicabile la procedura di correzione degli errori materiali
nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l’inammis-
sibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudizia-
li sostenute dalla parte civile in sede di legittimità. F Cass. pen.,
sez. II, 16 aprile 2013, n. 17326 (ud. 24 gennaio 2013), Ciarrapico
e altro (c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 535; c.p.p., art. 592; c.p.p.,
art. 606). [RV255534]
Atti processuali penali
Copie – Udienza preliminare – Richiesta di copie da par-
te di soggetto qualif‌icatosi come persona offesa.
Non è impugnabile, nemmeno sotto il prof‌ilo dell’abnormità, il
provvedimento con il quale il Gup rigetta la richiesta di visione
e rilascio copia degli atti dell’udienza preliminare presentata da
soggetto a cui non riconosce la qualif‌ica di persona offesa dal
reato. F Cass. pen., sez. VI, 24 giugno 2013, n. 27737 (ud. 11 giu-
gno 2013), Alazraki e altro (c.p.p., art. 116 ). [RV255788]
Lingua italiana – Sentenza – Obbligo di traduzione per
lo straniero alloglotta.
La sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge
processuale assicura all’imputato alloglotta, che non conosca
la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la
traduzione nella lingua a lui conosciuta. F Cass. pen., sez. IV, 14
giugno 2013, n. 26239 (ud. 19 marzo 2013), Gharby e altri (c.p.p.,
art. 143). [RV255694]
Processo verbale – Nullità – Incertezza assoluta sulle
persone intervenute.
In tema di nullità del verbale, perché possa ritenersi sussistente
un’incertezza assoluta sulle persone intervenute è necessario
che l’identità del soggetto partecipante all’atto non solo non sia
documentata nella parte specif‌icamente destinata a tale atte-
stazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri dati
contenuti nello stesso, né da altri atti processuali in esso richia-
mati o ad esso comunque riconducibili. (Fattispecie relativa
a verbali di sommarie informazioni testimoniali rese alla P.G.
sottoscritti dal dichiarante, compiutamente individualizzato
e generalizzato, con graf‌ia illeggibile o con f‌irma apocrifa). F
Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2013, n. 21699 (ud. 19 febbraio
2013), Bruzzese e altro (c.p.p., art. 142; c.p.p., art. 177; c.p.p.,
art. 500). [RV255662]
Scrittura manuale – Variazioni o cancellature – Negli
atti.
Non sono causa di nullità, e si risolvono in una mera irregola-
rità, le variazioni o cancellature eseguite negli atti processuali
(nella specie sentenza) senza l’osservanza delle forme previste
dall’art. 48 disp. att. c.p.p.. F Cass. pen., sez. VI, 8 agosto 2013, n.
34558 (ud. 25 giugno 2013), Spinella (c.p.p., art. 177; att. c.p.p.,
art. 48). [RV255803]

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