Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2014
Massimario
Assicurazione obbligatoria
Certif‌icato di assicurazione e contrassegno – Azione
diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore
del responsabile – Sussistenza di un valido rapporto as-
sicurativo – Necessità – Esclusione – Suff‌icienza della esi-
stenza di un contrassegno autentico.
In tema di assicurazione per danni da circolazione di veicoli, il
terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia
stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certif‌icato
ed il contrassegno, potendo fare ragionevole aff‌idamento sull’ap-
parenza della situazione, come gli consente l’art. 7 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 (ora sostituito dall’art. 127 del D.L.vo 7
settembre 2005, n. 209), giacché quello che rileva per la promovi-
bilità della azione diretta nei confronti dell’assicuratore è l’auten-
ticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.
F Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2014, n. 14636, Proietti Liberati c.
Sellaroli ed altri (c.c., art. 2054; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 127; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7). [RV631706]
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti
dell’assicuratore – Litisconsorti necessari – Veicolo in
leasing – Responsabilità in solido dell’utilizzatore e non
del proprietario concedente – Conseguente litisconsorzio
necessario – Irrilevanza della morosità del lessee.
In tema di responsabilità da circolazione stradale obbligato in
solido ex art. 2054 cod. civ. con il conducente del veicolo con-
cesso in locazione f‌inanziaria è l’utilizzatore del veicolo e non
il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi degli artt. 91 e
196 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in ipotesi di responsabilità
alternativa e non concorrente, ed avendo solo l’utilizzatore la di-
sponibilità giuridica del bene e quindi la possibilità di vietarne la
circolazione. Ne discende che litisconsorte necessario nell’azio-
ne diretta contro l’assicuratore in caso di danni da circolazione
di veicoli, ex art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (“ratio-
ne temporis” applicabile), è esclusivamente il “lessee” (utilizza-
tore) e non il “lessor” (concedente), al pari dell’usufruttuario e
dell’acquirente con patto di riservato dominio, con esclusione
del proprietario concedente, né assume rilievo che l’utilizzatore
sia moroso nel pagamento dei canoni di leasing. F Cass. civ., sez.
III, 27 giugno 2014, n. 14635, Fincom Fin Commerciale Spa In
Liq c. Faraone ed altri (nuovo c.s. art. 91; nuovo c.s. art. 196;
c.c. art. 2054; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144; l. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 23). [RV631703]
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti del-
l’assicuratore – Rigetto della domanda verso l’assicurato-
re e separazione delle domande – Azione proseguita nei
confronti del solo proprietario del veicolo – Qualità di
litisconsorte necessario dell’assicuratore – Esclusione.
Quando, promossa azione risarcitoria per danni da sinistro
stradale, sia stata rigettata la domanda nei confronti dell’assicu-
ratore, dichiarandosene la carenza di legittimazione passiva, e,
previa separazione delle domande, si sia provveduto alla pro-
secuzione della causa nei confronti del proprietario del mezzo,
la compagnia assicuratrice non è litisconsorte necessaria nel
giudizio per risarcimento dei danni da circolazione di veicoli,
competendo peraltro al solo proprietario dell’autovettura tale
posizione processuale. F Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2014, n.
13671, Occhetti c. Lo Presti (c.c., art. 2054; l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 18; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23;
d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144). [RV631702]
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti del-
l’assicuratore e del danneggiante – Accertamento giudi-
ziale dei presupposti comuni della loro responsabilità –
Impugnazione della sentenza relativamente a tale capo
– Conseguenze.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti,
qualora il danneggiato, esercitando l’azione diretta nei confronti
dell’assicuratore, evochi in giudizio quest’ultimo ed il responsabi-
le assicurato (artt. 18 e 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990),
le domande proposte si trovano in rapporto di connessione e
reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell’accer-
tamento della responsabilità risarcitoria dell’assicurato e dell’en-
tità del danno risarcibile, con la conseguenza che l’impugnazione
della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni,
da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta,
impedisce il passaggio in giudicato dell’intera pronuncia con ri-
guardo a tutte le parti. F Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2014, n. 15226,
Tropea c. Zurich Insurance Company (c.c., art. 2909; c.p.c., art.
102; c.p.c., art. 112; c.p.c., art. 331; l. 24 dicembre 1969, n. 990,
art. 18; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23). [RV631708]
Risarcimento danni – Limiti del massimale – Domanda
implicita di condanna al pagamento di somma eccedente
il massimale per “mala gestio” impropria – Conf‌igurabi-
lità – Conseguenze – Domanda nuova ex art. 345 c.p.c –
Esclusione.
Nell’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da cir-
colazione dei veicoli, la domanda di condanna dell’assicuratore
al risarcimento del danno per “mala gestio” cosiddetta impro-
pria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui
la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di inte-
ressi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento
del massimale o alla condotta renitente dell’assicuratore. Ne
consegue che non costituisce domanda nuova quella con cui in
appello i danneggiati chiedano la condanna dell’assicuratore al
pagamento della differenza tra danno liquidato e superamento
del massimale di polizza, che va intesa quale riproposizione
della domanda originaria nei limiti del riconoscimento di inte-
ressi moratori e rivalutazione oltre il massimale di legge. F Cass.
civ., sez. III, 27 giugno 2014, n. 14637, F. ed altro c. Milano Assic
Spa ed altro (c.p.c., art. 112; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
18; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22; d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209, art. 144). [RV631816]
Risarcimento danni – Limiti del massimale – Superabili-
tà – Ammissibilità – Condizioni.
Nell’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da cir-
colazione dei veicoli, la circostanza che l’obbligazione a carico
dell’assicuratore nei confronti del danneggiato abbia natura di
debito di valuta, come tale assoggettato al principio nominali-
stico e destinato, pertanto, a determinarsi entro il limite del
massimale di polizza, non esclude che la somma liquidata possa
superare il massimale in relazione agli interessi e alla rivaluta-
zione monetaria dovuti dall’assicuratore - che ritardi ingiusti-
f‌icatamente il pagamento - secondo le condizioni previste dal
primo e secondo comma dell’art. 1224 cod. civ., ferma restando,
peraltro, la necessità che in tale operazione si abbia sempre ri-

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