Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. e cond. 5/2014
Massimario
Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato – Momento consumativo
del reato – Individuazione.
Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si
consuma con la prima condotta appropriativa e, cioè nel mo-
mento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa
con la volontà espressa o implicita di tenere questa come pro-
pria (Nella specie, la Corte ha ritenuto perfezionato il delitto
di appropriazione indebita della documentazione relativa al
condominio da parte di colui che ne era stato amministratore,
non nel momento della revoca dello stesso e della nomina del
successore, bensì nel momento in cui l’agente, volontariamente
negando la restituzione della contabilità detenuta, si era com-
portato “uti dominus” rispetto alla “res”). F Cass. pen., sez. II,
10 luglio 2013, n. 29451 (ud. 17 maggio 2013), Maxia (c.p., art.
646). [RV257232]
Assemblea dei condomini
Convocazione.
Ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea e
deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con
la conseguente necessità che l’avviso di convocazione previsto
dall’art. 66, ultimo comma, disp. att. c.c., nel testo previgente,
quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche
ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima
della data f‌issata per l’adunanza, avendo riguardo alla riunio-
ne dell’’assemblea in prima convocazione. Ne consegue che la
mancata conoscenza di tale data, da parte dell’avente diritto,
entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di in-
validità delle delibere assembleari, ai sensi dell’art. 1137 c.c.,
come confermato dal nuovo testo dell’art. 66, comma terzo,
disp. att., c.c., introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220,
, a nulla rilevando, ai f‌ini della tempestività dell’avviso, né la
data di svolgimento dell’assemblea in seconda convocazione,
né che la medesima data sia stata eventualmente già f‌issata. F
Cass. civ., sez. VI, 26 settembre 2013, n. 22047, Colio c. Cond.
La Collinare (c.c., art. 1137; l. 11 dicembre 2012, n. 220, art.
20). [RV628830]
Avviamento commerciale
Indennità – Spettanza – Condizioni – Cessazione del-
l’attività prima della scadenza del rapporto – Incidenza
ostativa – Esclusione.
Il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commer-
ciale consegue in misura prestabilita - salvo che nei casi tas-
sativamente indicati dal legislatore, tra cui rientrano le ipotesi
di cessazione del rapporto di locazione dovuta a “risoluzione
per inadempimento o a disdetta o recesso del conduttore - alla
cessazione del contratto di locazione, senza che rilevi la circo-
stanza che il conduttore, successivamente alla disdetta o al re-
cesso, abbia cessato di svolgere la sua attività. F Cass. civ., sez.
III, 19 luglio 2013, n. 17698, Cicconetti c. Belle Al Sole Snc in liq
(l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV628882]
Comproprietà indivisa
Amministrazione da parte della collettività dei par-
tecipanti – Locazione della cosa comune – In genere –
Comunione dei diritti reali – Condominio negli edif‌ici –
Regolamento di condominio – Determinazione del valore
proporzionale delle singole proprietà (millesimazione)
– In genere. – Tabelle millesimali – Approvazione o revi-
sione – Atto di natura negoziale – Esclusione – Consenso
unanime dei condomini – Necessità – Esclusione – Maggio-
ranza di cui all’art. 1136, secondo comma, cod. civ. – Suff‌i-
cienza – Condòmino che ha approvato le tabelle – Potere
di chiedere la revisione – Preclusione – Esclusione.
L’atto di approvazione delle tabelle millesimali non preclude
al condòmino che le ha approvate di potere chiedere la loro
revisione. F Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2013, n. 21950,
Pettenuzzo c. Fontana ed altri (att. c.c. art. 69). [RV629208]
Contratti in genere
Scioglimento del contratto – Risoluzione del contratto
– Per inadempimento – Clausola risolutiva espressa – Pro-
nuncia dichiarativa – Art. 282 cod. proc. civ. – Applica-
zione – Esclusione – Conseguenze rispetto al contratto
di locazione – Obbligo del conduttore di corrispondere
il canone f‌ino al passaggio in giudicato della sentenza –
Necessità.
L’azione di accertamento dell’avvenuta risoluzione del con-
tratto per effetto d’una clausola risolutiva espressa, ex art.
1456 cod. civ., tende ad una pronuncia dichiarativa, perché
implica l’accertamento dell’inadempienza, con la conse-
guenza che non ha l’idoneità, con riferimento all’art. 282 cod.
proc. civ., all’eff‌icacia anticipata rispetto al momento del
passaggio in giudicato; pertanto f‌ino al momento della def‌i-
nitività della sentenza di accertamento - che in quanto tale
deve acquisire quel grado di stabilità che si identif‌ica con il
giudicato - il rapporto contrattuale permane e con esso, nel
caso di contratto a prestazioni corrispettive, qual è quello di
locazione, l’obbligo del conduttore di continuare a corrispon-
dere il canone. F Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2013, n. 25743,
Olmi c. Re Di Cremonesi Snc (c.c. art. 1456; c.c. art. 1587; c.c.
art. 2909; c.p.c. art. 282; c.p.c. art. 324). [RV629082]
Contributi e spese condominiali
Convenzione fra condomini adottata all’unanimità.
In tema di condominio negli edif‌ici, ove manchi una diversa
convenzione adottata all’unanimità, che sia espressione dell’au-
tonomia contrattuale, la ripartizione delle spese generali deve
necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità,
f‌issati nell’art. 1123, primo comma, c.c., non essendo, consen-
tito all’assemblea, mediante deliberazione a maggioranza, di
suddividere con criterio “capitario” gli oneri necessari per la
prestazione di servizi nell’interesse comune. F Cass. civ., sez. II,
4 dicembre 2013, n. 27233, Cantarutti ed altri c. Vicari ed altri
(c.c., art. 1123; c.c., art. 1135; c.c., art. 1136; c.c., art. 1137).
[RV628693]
Disturbo delle occupazioni o del riposo
delle persone
Attività svolta all’interno di condominio – Conf‌igurabi-
lità del reato – Condizioni.
Perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. rela-
tivamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è
necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo

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