Massimario
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 11/2014
Massimario
Antichità e belle arti
■ Reato di detenzione a fini di commercio di oggetti di
antichità contraffatti – Truffa – Concorso di reati.
Il reato di cui all’art. 178, comma primo, lett. b), d.l.vo n. 42 del
2004, che punisce il fatto di chi pone in commercio, detiene per
farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello
Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, oggetti
di antichità contraffatti (nella specie, mobili antichi), può con-
correre con il delitto di truffa in quanto non richiede per la sua
integrazione il fine di procurare per sé o per altri un ingiusto
profitto. F Cass. pen., sez. III, 25 marzo 2014, n. 13966 (ud. 22
gennaio 2014), Bastianini (d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art.
178; c.p., art. 640). [RV258699]
Appello penale
■ Cognizione del giudice di appello – Benefici – Obbligo
di concessione d’ufficio della sospensione condizionale
della pena.
Il giudice d’appello non è tenuto a concedere d’ufficio la sospen-
sione condizionale della pena né a motivare specificamente sul
punto, quando l’interessato si limiti, nell’atto di impugnazione
e in sede di discussione, ad un generico e assertivo richiamo
dei benefici di legge, senza indicare alcune elemento di fatto
astrattamente idoneo a fondare l’accoglimento della richiesta.
F Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2014, n. 1513 (ud. 3 dicembre
2013), Shehi (c.p., art. 163; c.p.p., art. 597). [RV258487]
■ Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Reato continuato.
Non viola il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597
c.p.p. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura
del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite di-
venta quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di que-
st’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del dise-
gno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal
primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente
maggiore. F Cass. pen., sez. un., 14 aprile 2014, n. 16208 (ud. 27
marzo 2014), C. (c.p.p., art. 597; c.p., art. 81). [RV258653]
■ Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Man-
canza in atti della querela.
In tema di condizioni di procedibilità, non trova applicazione
la preclusione di cui all’art. 491 comma secondo c.p.p., ne con-
segue che il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre, anche
d’ufficio, l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell’atto
di querela, nel caso in cui sorgano questioni sull’accertamento
della sua proposizione e non risultino dagli atti elementi decisivi
tali da farla ritenere omessa. F Cass. pen., sez. II, 23 gennaio
2014, n. 3187 (ud. 28 novembre 2013), Casali (c.p.p., art. 337;
c.p.p., art. 431; c.p.p., art. 491; c.p., art. 120). [RV258534]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
■ Sentenza – Confisca – Motivazione.
In tema di patteggiamento, anche dopo l’estensione dell’appli-
cabilità, per effetto della L. 12 giugno 2003 n. 134, della confi-
sca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p., e non più solo a
quelle previste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi
di confisca obbligatoria, il giudice ha l’obbligo di motivare sulle
ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifi-
ci beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle
per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente
addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confi-
scati, mentre la caratteristica di sinteticità della motivazione
tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura
di sicurezza. F Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 2014, n. 3247 (c.c.
18 settembre 2013), Gambacorta (c.p., art. 240; c.p.p., art. 444;
c.p.p., art. 445). [RV258546]
Armi e munizioni
■ Armi proprie e armi improprie – Nunchaku – Configura-
bilità come arma bianca.
Il “nunchaku”, strumento utilizzato per aggressione e difesa nelle
arti marziali, e costituito da due bastoni corti uniti da una breve
catena o corda, rientra nel novero delle armi comuni non da spa-
ro o “bianche”, essendo destinato all’offesa alla persona perché
idoneo a strangolare, oltre che a colpire e ledere. (Fattispecie
relativa a lesioni aggravate dall’uso di armi). F Cass. pen., sez.
VI, 31 gennaio 2014, n. 5066 (ud. 10 dicembre 2013), Hassanein e
altro (c.p., art. 582; c.p., art. 585; c.p., art. 699). [RV258522]
■ Speciale attenuante dicui all’art. 4, L. 18 aprile 1975, n.
110 – Fatto di lieve entità – Oblazione discrezionale.
In materia di reati concernenti le armi, non può farsi luogo alla
cosiddetta oblazione discrezionale di cui all’art. 162 bis c.p.,
neppure nel caso di ipotesi di lieve entità, in quanto detta vicen-
da integra una circostanza attenuante speciale e non una figura
autonoma di reato. F Cass. pen., sez. I, 9 dicembre 2013, n. 49358
(c.c. 14 ottobre 2013), P.G. in proc. Manenti (l. 18 aprile 1975,
n. 110, art. 4; c.p., art. 162 bis). [RV258418]
Associazione per delinquere
■ Associazione di tipo mafioso – Applicazione di misura
di sicurezza personale – Accertamento dell’attuale peri-
colosità del condannato.
L’applicazione di una misura di sicurezza personale presuppone
indefettibilmente, anche nell’ipotesi prevista dall’art. 417 c.p. e
con specifico riferimento a persone condannate per il reato di
partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l’accertamento
di un’attuale pericolosità del soggetto ai sensi dell’art. 203 c.p..
F Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 2014, n. 3801 (c.c. 15 novembre
2013), Perri (c.p., art. 203; c.p., art. 416 bis; c.p., art. 417).
[RV258602]
Atti, pubblicazioni e spettacoli osceni
■ Atti osceni – Distinzione tra atti osceni e atti contrari
alla pubblica decenza – Fattispecie.
La distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica
decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo
intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell’osservatore
sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri ero-
tici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costu-
matezza, generando fastidio e riprovazione. (Fattispecie in cui
la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 527 c.p.
nel comportamento di un soggetto che mostrava e si toccava i
genitali su una spiaggia affollata di bagnanti). F Cass. pen., sez.
III, 4 febbraio 2014, n. 5478 (ud. 5 dicembre 2013), Ferraris (c.p.,
art. 527; c.p., art. 726). [RV258693]
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