Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. e cond. 2/2014
Massimario
Assemblea dei condomini
Delibera f‌inalizzata al superamento delle barriere ar-
chitettoniche.
Ai f‌ini della legittimità della deliberazione adottata dall’assem-
blea dei condomini ai sensi dell’art. 2 della legge 9 gennaio 1989,
n. 13, l’impossibilità di osservare, in ragione delle particolari ca-
ratteristiche dell’edif‌icio (nella specie, di epoca risalente), tutte
le prescrizioni della normativa speciale diretta al superamento
delle barriere architettoniche non comporta la totale inap-
plicabilità delle disposizioni di favore, f‌inalizzate ad agevolare
l’accesso agli immobili dei soggetti versanti in condizioni di mi-
norazione f‌isica, qualora l’intervento (nella specie, installazione
di un ascensore in un cavedio) produca, comunque, un risultato
conforme alle f‌inalità della legge, attenuando sensibilmente le
condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abi-
tazione. F Cass. civ., sez. VI, 26 luglio 2013, n. 18147, Vincenzi
ed altri c. Condominio via Corso Cavour 416 La Spezia (l. 9
gennaio 1989, n. 13, art. 2; d.m. 14 giugno 1989, n. 236; c.c.,
art. 1120). [RV627307]
Azioni giudiziarie
Impugnazione delle deliberazioni assembleari.
In tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari del
condominio, qualora il giudizio di primo grado sia stato intro-
dotto con ricorso, anziché con citazione, può essere introdotto
con ricorso anche il giudizio di appello, e, in questo caso, il ri-
spetto del termine di gravame è assicurato già dal deposito del
ricorso in cancelleria, a prescindere dalla sua successiva notif‌i-
cazione. F Cass. civ., sez. II, 26 luglio 2013, n. 18117, Condominio
via Rocciamelone 15 Villarbasse c. Testa ed altri (c.c., art. 1137;
c.p.c., art. 325; c.p.c., art. 342). [RV627305]
Innovazioni
Installazione di un ascensore nell’atrio di edif‌icio con-
dominiale.
La verif‌ica, ai sensi dell’art. 1120, ultimo comma, c.c., se l’instal-
lazione di un ascensore nell’atrio di uno stabile condominiale
rechi pregiudizio, oltre che alla stabilità o la sicurezza del fab-
bricato, al decoro architettonico dell’edif‌icio, nonché all’uso o
godimento delle parti comuni ad opera dei singoli condomini,
implica una valutazione anche in ordine alla ricorrenza, o meno,
di un deprezzamento dell’intero immobile, essendo lecito il
mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economica-
mente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un’uti-
lità la quale compensi l’alterazione architettonica che non sia di
grave e appariscente entità. Nel compiere tale verif‌ica, inoltre,
è necessario tenere conto del principio di solidarietà condomi-
niale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari
in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento,
al f‌ine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è pro-
pria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve
includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione
delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto
fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte
di costoro, degli edif‌ici interessati. F Cass. civ., sez. II, 25 ottobre
2012, n. 18334, Condominio via XX Settembre 165 La Spezia c.
Celentano (c.c., art. 1120). [RV627276]
Matrimonio
Diritti e doveri dei coniugi – Educazione, istruzione e
mantenimento della prole – Concorso negli oneri.
La legittimazione del genitore a richiedere “iure proprio” all’ex
coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per
il mantenimento del f‌iglio maggiorenne, non ancora autosuff‌i-
ciente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della
coabitazione con il f‌iglio, la quale sussiste solo in presenza di
un collegamento stabile di questi con l’abitazione del genitore,
compatibile con l’assenza anche per periodi non brevi, purché,
tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell’effettiva presen-
za, in relazione all’unità di tempo considerata. (Nella specie, la
S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione della
corte di merito, che aveva ritenuto cessato il requisito della coa-
bitazione per effetto del trasferimento del f‌iglio maggiorenne,
per ragioni di studio, in altra località, ove aveva preso in locazio-
ne un appartamento). F Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2013, n. 18075,
F. c. F (c.c., art. 147; c.c., art. 148; c.c., art. 155; l. 1 dicembre
1970, n. 898, art. 6). [RV627382]
Parti comuni dell’edicio
Canna fumaria a servizio di proprietà esclusiva e in
appoggio a facciata condominiale.
La sostituzione della canna fumaria pertinente ad unità immobi-
liare di proprietà esclusiva non reca, di per sé, danno alla cosa
comune - la facciata dell’edif‌icio - già utilizzata per l’appoggio,
non dovendo alterare, tuttavia, alla luce del collegamento tra
gli artt. 1102, 1120, secondo comma, e 1122 c.c., il decoro ar-
chitettonico del fabbricato. F Cass. civ., sez. II, 31 luglio 2013,
n. 18350, Margutta Srl c. Condominio via Margutta 110 ed altri
(c.c., art. 1102; c.c., art. 1120; c.c., art. 1122). [RV627377]
Procedimento civile in genere
Litisconsorzio – Necessario – Contributo per la rico-
struzione immobili danneggiati dal sisma.
Il contributo di ristrutturazione previsto dagli artt. 9 e 10 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, genera una serie di obbligazioni
individuali tra il comune ed i singoli proprietari di ciascuna uni-
tà immobiliare, ognuna delle quali subordinata alle condizioni
soggettive ed oggettive previste dalla legge citata e sottoposte a
separato accertamento. Ne consegue che va escluso il litiscon-
sorzio necessario nel giudizio instaurato da alcuni condomini
comproprietari di unità immobiliari in ordine alla spettanza ed
entità del contributo che li riguarda, anche nell’ipotesi in cui il
comune abbia predisposto per tutti i comproprietari un unico
progetto di ricostruzione ammesso al contributo. F Cass. civ.,
sez. I, 12 luglio 2013, n. 17260, Botta ed altro c. Comune Sala
Consilina (l. 14 maggio 1981, n. 219, art. 9; l. 14 maggio 1981,
n. 219, art. 10; c.p.c., art. 102). [RV627341]
Prostituzione
Favoreggiamento – Cessione in locazione di un appar-
tamento a una prostituta – Reato.
Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la
cessione in locazione, a prezzo di mercato, di un appartamento
ad una prostituta, anche se il locatore sia consapevole che la
locataria vi eserciterà la prostituzione in via del tutto autonoma
e per proprio conto, atteso che la stipulazione del contratto non

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