Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 3/2014
Massimario
Abusivo esercizio di una professione
Ambito di applicazione – Sociologo clinico – Compimen-
to di atti di competenza dello psichiatra, dello psicologo o
dello psicoterapeuta.
Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svol-
gimento, da parte del sociologo clinico, di atti di competenza
dello psichiatra, dello psicologo o dello psicoterapeuta con mo-
dalità tali, per continuità, onerosità ed organizzazione, da creare
l’oggettiva apparenza di un’attività professionale posta in essere
da persona con competenze specif‌iche e regolarmente abilitata.
(Fattispecie in cui l’imputato aveva compiuto interventi diagno-
stici e trattamenti terapeutici relativi a balbuzie e depressione).
F Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 23843 (ud. 15 maggio
2013), Mappa (c.p., art. 348; l. 18 febbraio 1989, n. 56, art. 1;
l. 18 febbraio 1989, n. 56, art. 3). [RV255673]
Professione sanitaria – Direttore di uno studio medico
– Omesso accertamento del titolo abilitante di un collabo-
ratore operante nella struttura.
Il direttore di uno studio medico che non accerti che un sog-
getto operante nella struttura da lui diretta sia in possesso del
titolo abilitante risponde non solo di concorso nel reato previ-
sto dall’art. 348 c.p. con la persona non titolata, ma anche di
cooperazione, ex art. 113 c.p., negli eventuali fatti colposi da
quest’ultima persona commessi, se derivanti dalla mancanza
di professionalità del collaboratore e prevedibili secondo l’”id
quod plerumque accidit”. (In applicazione del principio, la Corte
ha ritenuto il direttore di uno studio medico responsabile dei
delitti di cui agli artt. 348 e 590 c.p. per avere un odontotecnico
privo di abilitazione effettuato, nella struttura sanitaria da lui
diretta, un’applicazione di un impianto endoosseo, da cui erano
derivate, per colpa, al paziente lesioni personali). F Cass. pen.,
sez. VI, 17 maggio 2013, n. 21220 (ud. 24 aprile 2013), Cutro-
neo (c.p., art. 110; c.p., art. 113; c.p., art. 348; c.p., art. 590).
[RV255626]
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Esclusione di una circostanza aggravante o riconosci-
mento di un’ulteriore circostanza attenuante.
Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza ag-
gravante o riconosciuto un’ulteriore circostanza attenuante in
accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, può, senza in-
correre nel divieto di “reformatio in peius”, confermare la pena
applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza
tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata
motivazione. F Cass. pen., sez. un., 2 agosto 2013, n. 33752 (ud.
18 aprile 2013), Papola (c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 606; c.p.,
art. 61). [RV255660]
Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato – Appropriazione di cose
smarrite – Appropriazione di animali smarriti.
L’acquisizione del possesso di un cane che si sia “smarrito” può
essere fatta rientrare fra le ipotesi di “caso fortuito” di cui all’art.
647 c.p., dovendo tale ultima disposizione essere coordinata con
l’art. 925 c.c. che prevede l’acquisto della “proprietà” dell’anima-
le mansuefatto da parte di chi se ne sia impossessato qualora
l’animale non sia stato reclamato entro venti giorni da quando il
proprietario ha avuto conoscenza del luogo ove esso si trova. F
Cass. pen., sez. II, 29 aprile 2013, n. 18749 (ud. 5 febbraio 2013),
Giacomello (c.c., art. 925; c.p., art. 647). [RV255762]
Elemento oggettivo del reato – Appropriazione di cose
smarrite – Cane.
Ai f‌ini della legge penale gli animali (nella specie il cane) devono
essere considerati “cose”, assimilabili - secondo i principi civili-
stici - alla “res”. F Cass. pen., sez. II, 29 aprile 2013, n. 18749 (ud.
5 febbraio 2013), Giacomello (c.p., art. 647). [RV255761]
Armi e munizioni
Detenzione e porto abusivi – Conf‌isca – Armi regolar-
mente detenute e non utilizzate per commettere i reati.
Non può farsi luogo a conf‌isca di armi regolarmente detenute e
non utilizzate per commettere i reati per cui è intervenuta affer-
mazione di responsabilità, attesa l’insussistenza dei presupposti
f‌issati dall’art. 240 c.p. tanto per la conf‌isca facoltativa quanto
per quella obbligatoria. (Fattispecie relativa a sentenza di pat-
teggiamento per reati di resistenza a pubblico uff‌iciale e lesioni
personali). F Cass. pen., sez. VI, 23 maggio 2013, n. 22105 (ud. 7
febbraio 2013), Francucci (c.p., art. 240). [RV255719]
Associazione per delinquere
Associazione di tipo maf‌ioso – Concorso esterno – Rea-
to permanente.
La fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo
maf‌ioso si atteggia come reato permanente, al pari di quella di
partecipazione alla medesima associazione da parte del sogget-
to organicamente inserito nel sodalizio, fermo restando che il
concorrente può far cessare la permanenza desistendo dal con-
tinuare a prestare il proprio apporto alla vita dell’associazione.
F Cass. pen., sez. V, 14 agosto 2013, n. 35100 (ud. 5 giugno 2013),
Matacena (c.p., art. 110; c.p., art. 416 bis). [RV255769]
Associazione di tipo maf‌ioso – Controllo di elezioni
amministrative – Conf‌igurabilità.
Integra la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 416 bis c.p. la
condotta di coloro che, attraverso la carica intimidatoria indotta
dalla “presenza” e dallo specif‌ico “interesse” manifestato dal so-
dalizio maf‌ioso sul territorio locale, condizionino e manipolino
una tornata elettorale amministrativa al f‌ine di creare le premes-
se per inserire uomini del sodalizio in seno all’amministrazione
locale, non occorrendo che le pressioni sugli elettori assumano
connotati di eclatante violenza o minaccia. F Cass. pen., sez.
II, 28 maggio 2013, n. 22989 (ud. 30 aprile 2013), Gioffrè e altri
(c.p., art. 416 bis). [RV255708]
Associazione di tipo maf‌ioso – Partecipazione – Attività
di trasmissione di informazioni e di ordini tra sodali dete-
nuti e sodali in libertà.
Integra il delitto di partecipazione ad una associazione maf‌iosa
la condotta di colui che assolve il compito di far circolare ordini
ed informazioni tra accoliti detenuti ed accoliti in libertà. (Fatti-
specie relativa alla moglie del capo di una cosca ristretto da lungo
tempo in carcere). F Cass. pen., sez. II, 22 marzo 2013, n. 13506
(ud. 28 febbraio 2013), Bonaddio (c.p., art. 416 bis). [RV255731]
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