Massimario

Pagine221-232
221
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 2/2014
Massimario
Abuso d`ufcio
Elemento oggettivo – Dovere di astensione – Derivazio-
ne del dovere dalla fattispecie incriminatrice.
L’art. 323 c.p. ha introdotto nell’ordinamento, in via diretta e
generale, un dovere di astensione per i pubblici agenti che si
trovino in una situazione di conf‌litto di interessi, con la conse-
guenza che l’inosservanza del dovere di astenersi in presenza di
un interesse proprio o di un prossimo congiunto integra il reato
anche se manchi, per il procedimento ove l’agente è chiamato
ad operare, una specif‌ica disciplina dell’astensione, o ve ne sia
una che riguardi un numero più ridotto di ipotesi o che sia pri-
va di carattere cogente. F Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 2013, n.
14457 (ud. 15 marzo 2013), De Martin Topranin e altri (c.p., art.
323). [RV255324]
Elemento soggettivo – Prova dell’intenzionalità – Cri-
teri.
In tema di abuso d’uff‌icio, la prova dell’intenzionalità del dolo
esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell’impu-
tato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimo-
niale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata
esclusivamente dal rilievo di un comportamento “non iure”
osservato dall’agente, ma deve trovare conferma anche in altri
elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva “ratio” ispira-
trice del comportamento, quali, ad esempio, la specif‌ica compe-
tenza professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su cui
riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra
l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso
ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno. (Nella spe-
cie, la Corte ha ritenuto che una condotta di omesso controllo in
relazione ad una situazione di illegittimità, pur grave e diffusa,
negli atti di un’amministrazione comunale non può equivalere a
ritenere dimostrata la presenza del dolo dell’abuso di uff‌icio).
F Cass. pen., sez. VI, 17 maggio 2013, n. 21192 (ud. 25 gennaio
2013), Barla e altri (c.p., art. 323). [RV255368]
Abuso dei mezzi di correzione o di disci-
plina
Elemento oggettivo – Ambito scolastico – Asilo nido.
Non integrano il delitto previsti dall’art. 571 c.p. le condotte di
un insegnante di un asilo nido non violente e tipicamente affet-
tuose, non potendo esse essere interpretate, per la loro conno-
tazione di piccolo eccesso o mancanza di misura nella relazione
tra l’educatore ed il minore, come abuso in ambito scolare ma-
terno-infantile. (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza
del delitto in presenza di comportamenti di un insegnante di un
asilo nido consistiti in baci sulla labbra ed abbracci molto inten-
si ai bambini). F Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2013, n. 11795 (ud.
12 febbraio 2013), P.C. e L. (c.p., art. 571). [RV255320]
Adulterazione e contraffazione di so-
stanze alimentari
Elemento oggettivo – Commercio di sostanze alimenta-
ri nocive – Criteri distintivi.
In tema di reati contro l’incolumità pubblica, tra l’ipotesi delit-
tuosa di cui all’art. 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di
sostanze alimentari) e quella di cui all’art. 444 c.p. (commercio
di sostanze alimentari nocive) la differenza sostanziale non ri-
siede nella natura delle sostanze prese in considerazione, bensì
nell’attività posta in essere dal soggetto agente, considerato che
l’elemento materiale della prima ipotesi è costituito dall’opera
di corruzione o adulterazione delle sostanze alimentari de-
stinate all’alimentazione o al commercio, mentre l’elemento
oggettivo della seconda consiste nella detenzione per il com-
mercio o nella distribuzione per il consumo di sostanze che non
siano state contraffatte o adulterate ma che siano, comunque,
pericolose per il consumatore, di guisa che il carattere nocivo
della sostanza non dipende in quest’ultima ipotesi da una “im-
mutatio” tra quelle descritte nella prima ipotesi (alterazione,
corruzione, adulterazione), ma da altre cause, quali ad esempio
il cattivo stato di conservazione la provenienza delle carni da
animali malati. Ne consegue che, pur costituendo entrambe le
fattispecie criminose delitti di pericolo concreto che richiedono
l’accertamento in concreto dello stato di pericolo - ancorché la
sostanza pericolosa non abbia causato danno - trattasi di ipotesi
non compatibili nel senso che esse possono ricorrere solo in
via alternativa. F Cass. pen., sez. V, 19 aprile 2013, n. 17979 (ud.
5 marzo 2013), P.G. in proc. Iamonte e altri (c.p., art. 440; c.p.,
art. 444). [RV255519]
Elemento oggettivo – Marchio identif‌icativo auricolare
e passaporto cartaceo abusivamente abbinati ad anima-
li – Integrazione del delitto di falso per soppressione di
certif‌icati commesso da privato.
Integra il delitto di falso per soppressione di certif‌icati commes-
so da privato (art. 477, 482 e 490 c.p.), la condotta di colui che,
disponendo di animali bovini regolarmente muniti di marchio
identif‌icativo auricolare e del corrispondente passaporto carta-
ceo - attestante l’avvenuta sottoposizione ai prescritti controlli
sanitari - abbini abusivamente tali documenti ad altri animali
destinati alla macellazione ed al successivo impiego alimentare,
non sottoposti ai summenzionati controlli. F Cass. pen., sez. V,
19 aprile 2013, n. 17979 (ud. 5 marzo 2013), P.G. in proc. Iamonte
e altri (c.p., art. 477; c.p., art. 482; c.p., art. 490). [RV255520]
Appello penale
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Reati
sessuali.
Il giudice di appello non può fondare la valutazione di attendi-
bilità del minore in tenera età, vittima di abusi sessuali, sulla
consulenza psicologica disposta dal pubblico ministero e sui
pareri dei consulenti tecnici di parte, ma deve ordinare la rin-
novazione dell’istruzione dibattimentale, qualora sollecitata
dalla difesa, disponendo una perizia “personologica” nel con-
traddittorio delle parti. F Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2013, n.
17339 (ud. 4 dicembre 2012), G. (c.p., art. 609 bis; c.p., art. 609
quater). [RV255285]
Armi e munizioni
Detenzione e porto abusivi – Porto ingiustif‌icato di un
coltello – Contravvenzione.
Il porto ingiustif‌icato fuori dalla propria abitazione o dalle
appartenenze di essa di un coltello marca “Opinel” non inte-
gra la contravvenzione di cui all’art. 699 c.p. ma quella previ-
sta dall’art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975, trattandosi di
un coltello di notissima tipologia merceologica, non rientrante
nella categoria delle “armi bianche”. F Cass. pen., sez. I, 7 marzo

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT