Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 12/2013
Massimario
Abitualità e professionalità nel reato
Presunta dalla legge – Ritenuta dal giudice – Rispettive
modalità d’accertamento.
In tema di abitualità del reato, mentre in quella presunta dalla
legge il giudice deve limitarsi ad accertare i soli elementi ne-
cessari e suff‌icienti, tassativamente determinati dal legislatore,
nell’ipotesi di abitualità ritenuta dal giudice, quest’ultimo, in
aggiunta ai primi, deve anche compiere una valutazione di-
screzionale in ordine ad altri elementi indicati dal legislatore.
F Cass. pen., sez. II, 11 gennaio 2013, n. 1423 (ud. 14 dicembre
2012), Cetrullo. (c.p., art. 102; c.p., art. 103). [RV254187]
Aborto
Aborto colposo e omicidio colposo – Criteri distintivi
– Fattispecie.
In tema di delitti contro la persona, il criterio distintivo tra la
fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di
omicidio colposo si individua nell’inizio del travaglio e, dunque,
nel raggiungimento dell’autonomia del feto. (Fattispecie nella
quale, ai f‌ini dell’integrazione del reato di omicidio colposo, è
stato ritenuto che la morte era sopraggiunta a travaglio iniziato
quando il feto, benché ancora nell’utero, aveva raggiunto una
propria autonomia con la rottura del sacco contenente il liquido
amniotico). F Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2013, n. 7967 (ud. 29
gennaio 2013), Fichera e altro. (c.p., art. 589). [RV254431]
Abuso d`ufcio
Altrui danno ingiusto – Vantaggio patrimoniale – Neces-
sità valutazione.
Il delitto di abuso d’uff‌icio è integrato dalla doppia e autonoma
ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da
violazione di legge, che dell’evento di vantaggio patrimoniale in
quanto non spettante in base al diritto oggettivo, con la conse-
guente necessità di una duplice distinta valutazione in propo-
sito. (Nella specie, la Corte ha confermato la condanna di un
assessore comunale che aveva votato, disattendendo l’obbligo
di astenersi, una delibera di giunta concernente l’erogazione, a
favore di un’associazione presieduta da un familiare, di un con-
tributo superiore al limite previsto dal regolamento comunale).
F Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 2013, n. 1733 (ud. 14 dicembre
2012), Amato. (c.p., art. 323). [RV254208]
Estremi – Concorso col reato di falso – Esclusione.
La condotta del pubblico uff‌iciale che si esaurisca in un fatto
qualif‌icabile come falso in atto pubblico integra il solo reato
di falso e non anche quello di abuso di uff‌icio, da considerare
assorbito nel primo per il suo carattere sussidiario e residuale,
desumibile anche dalla riserva “salvo che il fatto non costituisca
più grave reato”, formulata nell’art. 323 c.p., a nulla rilevando, in
contrario, la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme
incriminatici. F Cass. pen., sez. II, 11 gennaio 2013, n. 1417 (ud.
11 ottobre 2012), P.C. in proc. Platamone e altro. (c.p., art. 15;
c.p., art. 323; c.p., art. 479). [RV254304]
Estremi – Riconducibilità alla sfera delle funzioni o del
servizio – Necessità.
Non sussiste il delitto di abuso di uff‌icio quando la condotta
del pubblico uff‌iciale sia stata posta in essere al di fuori dello
svolgimento delle funzioni o del servizio, anche se in contra-
sto di interessi con l’attività di istituto. (Nella specie, la Corte
ha ritenuto insussistente il reato con riferimento ad attività di
consulenza privata, praticata da un pubblico uff‌iciale al di fuori
dell’uff‌icio). F Cass. pen., sez. VI, 10 gennaio 2013, n. 1269 (ud. 5
dicembre 2012), Marrone e altri. (c.p., art. 323). [RV254228]
Estremi – Rinvio strumentale dell’adunanza del Consi-
glio Comunale – Fattispecie.
In tema di abuso d’uff‌icio, la violazione di legge cui fa riferi-
mento l’art. 323 c.p. riguarda non solo la condotta del pubblico
uff‌iciale in contrasto con le norme che regolano l’esercizio del
potere, ma anche le condotte che siano dirette alla realizzazio-
ne di un interesse collidente con quello per quale il potere è
conferito, ponendo in essere un vero e proprio sviamento della
funzione (Fattispecie relativa al rinvio strumentale dell’adunan-
za del Consiglio Comunale allo scopo di impedire l’insediamen-
to di tre consiglieri dichiarati eletti a seguito di pronunzia del
giudice amministrativo e di consentire la abusiva permanenza
nello stesso Consiglio di quelli sostituiti). F Cass. pen., sez. VI,
12 novembre 2012, n. 43789 (ud. 18 ottobre 2012), Contiguglia e
altri. (c.p., art. 323). [RV254124]
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Accoglimento di motivo di appello del solo imputato in
ordine a circostanza aggravante.
Non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello
che, pur riconoscendo una nuova attenuante o escludendo una
aggravante, confermi il trattamento sanzionatorio ed il giudi-
zio di comparazione del primo giudice, essendo tale giudizio
soggetto alla sola verif‌ica di adeguatezza ai sensi dell’art. 606
comma primo lett. e). (Nella fattispecie la Suprema Corte ha
ritenuto legittima la conferma, da parte del giudice di appello,
del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, pur
dopo l’eliminazione della recidiva infraquinquennale e la rinno-
vazione del giudizio di equivalenza tra le circostanze residue). F
Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2012, n. 41220 (ud. 3 ottobre 2012),
Caravelli. (c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 606; c.p., art. 61; c.p.,
art. 62). [RV254261]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Annullamento parziale di condanna per reato continua-
to relativo alla violazione più grave.
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sola con-
danna per il reato più grave, il giudice non è vincolato nella
determinazione della pena per il reato residuo, meno grave,
alla quantità di pena già individuata quale aumento “ex” art. 81,
cpv., c.p.. Tuttavia egli, per la regola del divieto di “reformatio
in peius”, non può irrogare una pena che, per specie e quantità,
costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio
precedente all’annullamento parziale, quale base per il computo
degli aumenti a titolo di continuazione. F Cass. pen., sez. VI, 28
gennaio 2013, n. 4162 (ud. 7 novembre 2012), Ancona e altri.
(c.p., art. 81; c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 627). [RV254263]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Appello del solo imputato.
Non viola il principio della “reformatio in peius” la sentenza del
giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo
imputato, applichi la pena accessoria dell’interdizione perpetua

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