Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 4/2014
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Benef‌ici – Pronuncia
di condanna in riforma dell’assoluzione di primo grado.
Nell’ipotesi in cui il giudice d’appello, su impugnazione del P.M.,
riformi la sentenza assolutoria di primo grado pronunciando
condanna dell’imputato, deve motivare, pur in assenza di speci-
f‌iche deduzioni di parte, circa l’eventuale, mancata, concessio-
ne della sospensione condizionale della pena o di altri analoghi
benef‌ici. F Cass. pen., sez. VI, 28 marzo 2013, n. 14758 (ud. 27
marzo 2013), V. (c.p., art. 163; c.p.p., art. 597). [RV254690]
Cognizione del giudice di appello – Circostanze – Impu-
gnazione del p.m..
Non incorre nel vizio di ultrapetizione la pronuncia del giudice di
appello che, accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero
in ordine al riconoscimento di una circostanza aggravante (nel-
la specie, ex art. 609 ter c.p.), ponga off‌iciosamente quest’ultima
in comparazione con le attenuanti generiche già riconosciute.
F Cass. pen., sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 9159 (ud. 8 gennaio
2013), B. (c.p., art. 609 ter; c.p.p., art. 597). [RV254935]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Appello del solo imputato ai f‌ini della diminuzione della
pena.
In ipotesi di appello del solo imputato con richiesta di diminu-
zione della pena, il giudice non può riformare in senso negativo
il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggra-
vanti, anche senza incidere sulla sanzione inf‌litta. F Cass. pen.,
sez. I, 18 febbraio 2013, n. 7904 (ud. 12 giugno 2012), Ippoliti.
(c.p.p., art. 597). [RV254914]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Estensione del divieto alle statuizioni civili.
Il divieto di “reformatio in peius” concerne esclusivamente le
disposizioni di natura penale, ma non si estende alle statuizioni
civili della sentenza. F Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2013, n.
8339 (ud. 18 ottobre 2012), T. (c.p.p., art. 597). [RV255014]
Decreto di citazione – Difensore designato dopo la noti-
f‌icazione a quello risultante dagli atti – Nuova notif‌ica.
La rituale esecuzione della notif‌ica del decreto di citazione per
il giudizio di appello al difensore di f‌iducia non determina a
carico dell’uff‌icio procedente alcun obbligo di ulteriore notif‌ica
al nuovo difensore successivamente nominato dall’imputato an-
corchè l’altro difensore risulti essere stato revocato e, pertanto,
la relativa omissione non è causa di nullità. F Cass. pen., sez. IV,
28 marzo 2013, n. 14700 (ud. 10 gennaio 2013), Sigrisi. (c.p.p.,
art. 178; c.p.p., art. 601). [RV254747]
Decreto di citazione – Termine per il giudizio – Violazio-
ne del termine di venti giorni.
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a com-
parire, stabilito in venti giorni dall’art. 601, comma terzo, c.p.p.,
comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio
che, se non sanata ai sensi dell’art. 184 c.p.p., impone al giudice
la rinnovazione dell’atto, ex art. 185, a seguito della quale non
è consentito integrare il termine originario insuff‌iciente, occor-
rendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che
sia sempre garantito un termine libero di venti giorni con carat-
tere consecutivo, trattandosi di termine previsto per garantire
in modo adeguato l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza
dell’imputato. F Cass. pen., sez. IV, 18 ottobre 2012, n. 40897 (ud.
28 settembre 2012), Migliorino (c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 180;
c.p.p., art. 182; c.p.p., art. 601). [RV255005]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Diversa
valutazione di attendibilità di un teste ritenuto in primo
grado inattendibile.
Il giudice di appello per riformare in “peius” una sentenza as-
solutoria è obbligato - in base all’art. 6 CEDU, così come inter-
pretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo
del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale solo quando intende operare
un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale,
ritenuta in primo grado non attendibile. F Cass. pen., sez. VI, 12
aprile 2013, n. 16566 (ud. 26 febbraio 2013), Caboni ed altro. (l.
4 agosto 1955, n. 848, art. 6; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603).
[RV254623]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Giudizio
abbreviato.
Il giudice di appello qualora intenda riformare la precedente
sentenza di assoluzione deve procedere alla rinnovazione del-
l’istruzione dibattimentale per l’audizione dei testimoni ritenuti
inattendibili, a nulla rilevando che il procedimento in primo
grado sia stato def‌inito con il rito abbreviato. (Fattispecie nella
quale la S.C., richiamando la sentenza CEDU del 5 luglio 2011
nel caso Dan c/Moldavia, ha annullato con rinvio la sentenza di
appello per assumere le dichiarazioni dei soggetti che avevano
appreso la notizia degli abusi sessuali subiti dal minore e per
esaminare la stessa vittima non escussa in incidente probatorio,
in quanto la registrazione dei colloqui non assicurava le esigen-
ze del contraddittorio). F Cass. pen., sez. III, 6 febbraio 2013, n.
5854 (ud. 29 novembre 2012), R.. (c.p.p., art. 192; c.p.p., art.
438; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603). [RV254850]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Obbliga-
torietà in caso di reformatio in peius in appello di senten-
za di assoluzione.
È manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 603 c.p.p. per contrasto con l’art. 117 della Co-
stituzione e con l’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti
dell’Uomo (così come interpretato dalla sentenza della Corte
europea dei diritti dell’Uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/
Moldavia), nella parte in cui non prevede la preventiva neces-
saria obbligatorietà della rinnovazione dell’istruttoria dibatti-
mentale per una nuova audizione dei testimoni già escussi in
primo grado, nel caso in cui la Corte di Appello intenda rifor-
mare “in peius” una sentenza di assoluzione dell’imputato. (In
motivazione, la Corte ha rilevato che l’art. 603 c.p.p., nella inter-
pretazione datane dalla giurisprudenza, è perfettamente coinci-
dente e sovrapponibile con il principio di diritto enunciato dalla
Corte Edu, consentendo un’ampia possibilità di rinnovazione
del dibattimento, su richiesta di parte o di uff‌icio, anche per pro-
cedere alla riassunzione di prove già assunte in primo grado). F
Cass. pen., sez. II, 27 novembre 2012, n. 46065 (ud. 8 novembre
2012), Consagra. (c.p.p., art. 603; l. 4 agosto 1955, n. 848, art.
6). [RV254726]
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4/2014 Arch. nuova proc. pen.
MASSIMARIO
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Prova
nuova disposta dal giudice.
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di
appello implica, a norma dell’art. 495, comma primo, c.p.p.,
che, a fronte dell’ammissione di prove a carico, l’imputato ha
diritto all’ammissione delle prove a discarico sui fatti costituen-
ti oggetto delle prime, nel rispetto dei parametri previsti dagli
artt. 190 e 190 bis c.p.p., con esclusione, quindi, delle sole prove
vietate dalla legge o manifestamente superf‌lue o irrilevanti. (In
applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la
sentenza impugnata che aveva respinto la richiesta di ammis-
sione di prove a discarico ritenendo le stesse ‘non necessariè).
F Cass. pen., sez. VI, 21 febbraio 2013, n. 8700 (ud. 21 gennaio
2013), Leonardo e altri. (c.p.p., art. 190; c.p.p., art. 190 bis;
c.p.p., art. 495; c.p.p., art. 603). [RV254585]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Prova
sopravvenuta o scoperta.
In tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, per pro-
va “sopravvenuta o scoperta” dopo la sentenza di primo grado si
intende la prova con carattere di novità, rinvenibile laddove essa
sopraggiunga autonomamente, senza alcuno svolgimento di at-
tività, o quando venga reperita dopo l’espletamento di un’opera
di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento posteriore
alla decisione. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta illegit-
tima la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
per l’assunzione in appello della deposizione di un testimone
rintracciato ed identif‌icato dopo la conclusione del giudizio di
primo grado). F Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2013, n. 11530 (ud.
29 gennaio 2013), A.E. (c.p.p., art. 495; c.p.p., art. 603; c.p.p.,
art. 606). [RV254991]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Sentenza
di proscioglimento.
Il giudice d’appello per procedere alla “reformatio in peius”
della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto a proce-
dere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. (La Corte
ha precisato che, nel caso specie, il giudice d’appello non ha
compiuto una rivisitazione in senso peggiorativo delle prove
già acquisite, ma ha fornito una lettura corretta e logica degli
elementi probatori palesemente travisati dal primo giudice).
F Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 2013, n. 4100 (ud. 6 dicembre
2012), Bifulco. (c.p.p., art. 603). [RV254950]
Provvedimenti appellabili e inappellabili – Appello con-
tro sentenza di assoluzione nella vigenza della legge n. 46
del 2006 – Omessa pronuncia.
Il giudice di appello che, investito d’impugnazione del P.M. av-
verso sentenza di assoluzione, non ne abbia ancora pronunciato
l’inammissibilità ai sensi della legge n. 46 del 2006, legittimamen-
te decide su di essa, anche se il gravame sia stato proposto nella
vigenza di tale legge, a seguito del sopravvenire della sentenza
n. 26 del 2007 della Corte cost., dichiarativa dell’illegittimità
costituzionale dell’art. 593 c.p.p., nella parte in cui esclude il
potere del P.M. di appellare le sentenze di proscioglimento, fatta
eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma secondo,
c.p.p., se la prova è decisiva, attesa l’eff‌icacia “ex tunc” delle
pronunce di annullamento. F Cass. pen., sez. VI, 7 marzo 2013,
n. 10887 (ud. 11 ottobre 2012), Alf‌iero e altri. (c.p.p., art. 593;
c.p.p., art. 603; l. 20 febbraio 2006, n. 46). [RV254784]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Pena – Applicazione di pena detentiva superiore ai due
anni – Applicazione delle pene accessorie e condanna alle
spese processuali.
In caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai
due anni devono essere necessariamente applicate le pene ac-
cessorie obbligatorie per legge e l’imputato deve essere condan-
nato al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia
cautelare. F Cass. pen., sez. VI, 21 febbraio 2013, n. 8723 (c.c. 6
febbraio 2013), P.G. in proc. Crudele. (c.p.p., art. 444; c.p.p.,
art. 445). [RV254689]
Pena – Determinazione – Mancato riconoscimento di
attenuante concordata.
In tema di patteggiamento, è inammissibile l’impugnazione della
sentenza che applica la pena nella misura f‌inale esattamente
concordata dalle parti, anche se non sia concessa un’attenuante
pure prevista nell’accordo, ma non esplicitamente calcolata ai
f‌ini della concreta quantif‌icazione della sanzione. F Cass. pen.,
sez. VI, 7 febbraio 2013, n. 6157 (c.c. 14 gennaio 2013), Antonelli.
(c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 591; d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 73). [RV254898]
Pena – Effetti penali della condanna ai f‌ini della recidi-
va – Estinzione.
In tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del
reato conseguente al decorso dei termini e al verif‌icarsi delle
condizioni previste dall’art. 445 c.p.p. comporta l’esclusione de-
gli effetti penali anche ai f‌ini della recidiva. F Cass. pen., sez. III,
13 febbraio 2013, n. 7067 (ud. 12 dicembre 2012), Micillo. (c.p.,
art. 106; c.p.p., art. 445). [RV254742]
Richiesta – Procura speciale rilasciata al difensore –
Declaratoria di contumacia.
Nel caso in cui l’imputato abbia rilasciato procura speciale al
difensore per procedere all’applicazione della pena su richiesta
delle parti, non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia,
sicché la lettura in dibattimento del dispositivo e della motiva-
zione contestuale equivale a notif‌icazione della sentenza e da
essa decorre il termine di quindici giorni per proporre impu-
gnazione, non rilevando che all’imputato siano stati comunque
effettuati avvisi dell’avvenuto deposito del provvedimento. F
Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio 2013, n. 4226 (c.c. 8 gennaio 2013),
Evangelista. (c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446). [RV254670]
Sentenza – Annullamento in cassazione per erronea
qualif‌icazione giuridica del fatto – Formula dell’annulla-
mento.
L’annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di patteg-
giamento che abbia recepito un accordo delle parti fondato
sull’erronea qualif‌icazione giuridica del fatto va disposto senza
rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito perché
proceda a nuovo giudizio, in quanto detto vizio produce la nulli-
tà irrimediabile del patto con conseguente necessità di riportare
la situazione processuale alla fase precedente la sua stipula. F
Cass. pen., sez. VI, 14 febbraio 2013, n. 7391 (c.c. 23 gennaio
2013), Padolecchia. (c.p.p., art. 444). [RV254877]
Sentenza – Congruità della pena – Omessa specif‌icazio-
ne dell’aumento per la continuazione.
In tema di patteggiamento, ai f‌ini della verif‌ica della congruità
della sanzione, con riguardo all’aumento di pena per la con-
tinuazione, non vi è necessità di una esplicita motivazione in
ordine all’aumento della pena posta a base del calcolo, ma è
suff‌iciente la valutazione della pena f‌inale, purché non illegale.
F Cass. pen., sez. VI, 14 febbraio 2013, n. 7401 (c.c. 31 gennaio
2013), P.G. in proc. Gjataj e altri. (c.p.p., art. 444). [RV254879]
Sentenza – Controllo sulla corretta qualif‌icazione giuri-
dica del fatto – Verif‌ica sostanziale del giudice di merito.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giu-
dice ha il dovere di verif‌icare la corretta qualif‌icazione giuridica
del fatto contestato in termini non meramente formali, ma so-
stanziali e specif‌ici, in ordine alla fattispecie concreta quale emer-
ge dagli atti, essendo tale indagine necessaria per una corretta
valutazione della congruità della pena. (Fattispecie in cui la Corte
ha annullato una sentenza di patteggiamento che aveva recepito
l’accordo delle parti in ordine ad un fatto qualif‌icato come tentato
furto, ritenendo che dagli atti fossero ravvisabili gli estremi per
una def‌inizione dello stesso come tentativo di rapina impropria).
F Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2013, n. 6156 (c.c. 14 gennaio
2013), P.G. in proc. Pavlik. (c.p.p., art. 444). [RV254897]

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