Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 3/2014
Massimario
Antichità e belle arti
Cose di interesse artistico e storico – Uso illecito di
beni culturali – Elemento oggettivo.
Integra il reato di uso illecito di beni culturali (art. 170 del d.l.vo
22 gennaio 2004, n. 42) l’uso del bene mediante condotte idonee
a determinarne una distorsione rispetto alla f‌inalità che gli è pro-
pria, attraverso interventi incompatibili con la sua natura stori-
co-artistica, ovvero pregiudizievoli per la sua conservazione od
integrità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso
la conf‌igurabilità del “fumus commissi delicti” in relazione ad
interventi di ristrutturazione su un complesso monumentale
ospedaliero di interesse storico-artistico, deliberati attraverso
una procedura di “project f‌inancing” non ancora def‌initivamen-
te approvata e priva di natura esecutiva). F Cass. pen., sez. VI,
18 settembre 2012, n. 35786 (c.c. 21 giugno 2012), Buttini e altro
(d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 29; d.l.vo 22 gennaio 2004,
n. 42, art. 170; c.p.p., art. 321). [RV254393]
Appello penale
Dibattimento – Atti preliminari al giudizio – Proscio-
glimento prima del dibattimento.
È illegittima la sentenza predibattimentale con la quale la Corte
di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado,
dichiari l’estinzione del reato (nella specie, per prescrizione),
in quanto il rinvio di cui all’art. 598 c.p.p. alle norme che disci-
plinano il giudizio di primo grado non comprende l’eccezionale
procedura prevista dall’art. 469 c.p.p.. F Cass. pen., sez. II, 30
ottobre 2012, n. 42411 (c.c. 4 ottobre 2012), Napoli (c.p.p., art.
469; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 601). [RV254351]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Verbali di
dichiarazioni di persone offese rese in fase investigativa.
Nel dibattimento di appello i verbali delle dichiarazioni rese dal-
le persone offese al P.M. o alla polizia giudiziaria durante la fase
delle indagini preliminari sono acquisibili, a condizione che sia
stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per
un nuovo esame delle predette ed esclusivamente se le prece-
denti dichiarazioni siano state impiegate per le contestazioni e,
quindi, ai f‌ini della valutazione della credibilità dei testi medesi-
mi. F Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2013, n. 11792 (ud. 11 febbraio
2013), Castelluzzo. (c.p.p., art. 500; c.p.p., art. 502; c.p.p., art.
511; c.p.p., art. 526). [RV254436]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Richiesta – Consenso delle parti – Revoca del consenso
da parte del p.m..
In tema di patteggiamento, l’accordo tra l’imputato e il pub-
blico ministero costituisce un negozio giuridico processuale
recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell’altra
parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene
irrevocabile e non è suscettibile di modif‌ica per iniziativa unila-
terale dell’altra, in quanto il consenso reciprocamente manife-
stato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti
non reversibili nel procedimento e pertanto né all’imputato né
al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione. F
Cass. pen., sez. IV, 1 ottobre 2012, n. 38070 (ud. 11 luglio 2012),
P.G. in proc. Parascenzo. (c.p.p., art. 444). [RV254371]
Richiesta – Consenso delle parti – Revoca prima della
ratif‌ica giudiziale.
La richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una
volta che su di essa sia espresso il consenso della parte, in quan-
to la formazione dell’accordo determina effetti irreversibili ed è
sottoposto solo al controllo giudiziale. (Nella specie il difensore
dell’imputato aveva chiesto di riformulare l’istanza, ex art. 444
c.p.p. - cui aveva prestato adesione il P.M. - in virtù della novella
n. 120 del 2010, che ha introdotto, ex art. 189, comma nono bis,
la sostituzione della pena irrogata in ordine al reato di cui all’art.
186, comma secondo, lett. c) c.d.s. con il lavoro di pubblica uti-
lità). F Cass. pen., sez. IV, 1 ottobre 2012, n. 38051 (ud. 3 luglio
2012), Fiorentini. (c.p.p., art. 444). [RV254367]
Richiesta – Termine – Richiesta formulata per la prima
volta al giudice del dibattimento dopo l’udienza prelimi-
nare.
È inammissibile la richiesta di applicazione della pena formula-
ta dall’imputato dinanzi al giudice del dibattimento, instaurato
in virtù di decreto che dispone il giudizio emesso all’esito del-
l’udienza preliminare, nella quale nessuna analoga richiesta sia
stata avanzata, in quanto l’art. 448, comma primo, c.p.p. ricono-
sce all’imputato la facoltà di rinnovare detta richiesta in caso di
dissenso del P.M. o di rigetto da parte del giudice per le indagini
preliminari, ma non quella di presentarla per la prima volta in
“limine iudicii”. F Cass. pen., sez. V, 8 gennaio 2013, n. 795 (ud.
10 ottobre 2012), P.M. in proc. Pandolf‌i. (c.p.p., art. 444; c.p.p.,
art. 446; c.p.p., art. 447; c.p.p., art. 448). [RV254364]
Sentenza – Concessione dell’attenuante di cui all’art.
73, quinto comma, d.p.r. n. 309/1990 – Motivazione spe-
cif‌ica.
In sede di patteggiamento per il reato di cessione di stupefacenti, la
motivazione sulla concessione dell’attenuante prevista dall’art. 73
comma quinto d.p.r. n. 309 del 1990 può considerarsi superf‌lua solo
quando, in base all’imputazione, il fatto risulti a prima vista privo
di gravità, mentre il giudice deve motivare adeguatamente il suo
convincimento qualora né le modalità dell’azione, né la quantità
rinvenuta siano tali da giustif‌icare, in assenza di altri elementi si-
gnif‌icativi, la qualif‌icazione del fatto come di lieve entità. (Fattispe-
cie relativa ad annullamento di sentenza di patteggiamento in cui
il giudice non aveva motivato circa la concessione dell’attenuante
in ipotesi di detenzione, non a f‌ini personali, di un quantitativo di
hashish pari a 428 dosi singole). F Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio
2013, n. 4217 (c.c. 28 novembre 2012), Lanzo ed altri. (c.p.p., art.
444; d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73). [RV254462]
Sentenza – Spese processuali – Liquidazione delle spe-
se in favore della parte civile.
Nell’ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione,
l’imputato può comunque essere condannato al pagamento delle
spese in favore della parte civile non essendo la prescrizione indice
di soccombenza (In motivazione la Corte ha affermato l’applicabi-
lità alla costituzione di parte civile in sede di patteggiamento e di
susseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
la giurisprudenza civile secondo cui soltanto la parte interamente
vittoriosa non può essere condannata, neanche in minima quota,
al pagamento delle spese processuali). F Cass. pen., sez. II, 22 gen-
naio 2013, n. 3186 (c.c. 11 dicembre 2012), Montagna. (c.p.p., art.
22; c.p.p., art. 23; c.p.p., art. 157; c.p.p., art. 444). [RV254448]

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