Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 1/2014
Massimario
Abuso d`ufcio
Estremi – Visita post operatoria – Invito al paziente a
recarsi presso il proprio studio professionale.
Conf‌igura il reato di abuso di uff‌icio la condotta del medico
ospedaliero che, contravvenendo all’obbligo di astensione, al-
l’atto delle dimissioni di un paziente sottoposto ad intervento
chirurgico lo inviti a recarsi presso il proprio studio professiona-
le per la visita di controllo post-operatoria invece di indirizzarlo
presso il medesimo presidio ospedaliero. (Nella specie, la S.C.
ha precisato che tale visita di controllo rientra nel “rapporto
terapeutico” basato sulla prestazione medica, anche successi-
va all’intervento, e sulla controprestazione del pagamento del
ticket). F Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 2012, n. 40824 (ud. 24
settembre 2012), Gallese (c.p.p., art. 323). [RV253494]
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Circostanze – Deru-
bricazione del reato ritenuto in prime cure.
Non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello
che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubri-
cazione del reato, per cui vi era stata condanna in primo grado,
in altro meno grave e a un giudizio di bilanciamento delle circo-
stanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime
cure. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretto l’operato del
giudice di appello che, riqualif‌icando l’imputazione di concorso
in tentato omicidio in rissa aggravata, aveva riconosciuto le cir-
costanze attenuanti generiche subvalenti, anziché equivalenti
come ritenuto dal giudice di primo grado, riducendo, però, nel
complesso la pena precedentemente inf‌litta). F Cass. pen., sez.
I, 23 ottobre 2012, n. 41279 (ud. 21 marzo 2012), Lupo e altri
(c.p.p., art. 521; c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 598; c.p., art. 69).
[RV253609]
Cognizione del giudice di appello – Divieto di reforma-
tio in peius – Appello del solo imputato.
Il giudice d’appello che, su impugnazione del solo imputato,
riconosca una circostanza attenuante esclusa in primo grado ha
l’obbligo, in virtù del divieto della “reformatio in peius”, di dimi-
nuire la pena complessivamente irrogata. (Nella specie, la Corte
ha annullato la sentenza del giudice di appello che, pur ricono-
scendo l’attenuante della provocazione e ritenendola equivalen-
te alla recidiva computata in primo grado, aveva comunque con-
fermato la pena in precedenza irrogata, modif‌icando “in peius”
l’aumento per i reati in continuazione). F Cass. pen., sez. I, 29
ottobre 2012, n. 42132 (ud. 26 settembre 2012), Stassi (c.p.p.,
art. 597). [RV253612]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Assoluzione da alcuni dei capi di imputazione.
Opera una “reformatio in peius”, inammissibile in difetto di im-
pugnazione da parte del P.M., la sentenza di appello che assolva
l’imputato da alcuni capi di imputazione ma lasci invariata la
pena f‌inale. Il divieto di “reformatio in peius”, infatti, deve avere
riguardo non già al trattamento sanzionatorio f‌inale cumulativa-
mente considerato, ma alla pena inf‌litta per ogni singolo reato.
F Cass. pen., sez. II, 13 luglio 2012, n. 28042 (ud. 5 aprile 2012),
Vannucci (c.p.p., art. 597). [RV253245]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Esclusione di una circostanza aggravante.
In applicazione della disciplina di cui all’art. 597 c.p.p., il giudice
di appello che, su impugnazione del solo imputato, escluda una
circostanza aggravante non solo deve ridurre la pena complessi-
va ma non può nemmeno elevare la pena irrogata con riferimen-
to a singole componenti. (Nella specie, la Corte ha censurato la
sentenza della Corte di appello che, esclusa l’aggravante di cui
all’art. 629 cpv. c.p. aveva determinato la pena in misura identica
a quella stabilita dal giudice di primo grado). F Cass. pen., sez.
VI, 21 settembre 2012, n. 36573 (ud. 4 luglio 2012), Bonsignore
(c.p.p., art. 597; c.p., art. 629). [RV253377]
Decisioni in camera di consiglio – Appello avente ad
oggetto la sola misura della pena – Mancata menzione nel
decreto di citazione della forma camerale.
Non è affetto da nullità il decreto di citazione per il giudizio di
appello avente ad oggetto esclusivamente la misura della pena
che non indichi che il processo debba svolgersi in forma came-
rale. (Fattispecie nella quale il processo di appello si era svolto
in pubblica udienza). F Cass. pen., sez. VI, 21 settembre 2012, n.
36563 (ud. 10 maggio 2012), S. (c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 601).
[RV253537]
Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Impu-
tato detenuto per altra causa.
Nel giudizio camerale d’appello, l’imputato detenuto per un
titolo di reato diverso da quello oggetto del giudizio ha diritto
di presenziare all’udienza se comunichi, anche a mezzo del
difensore, il suo “status” in tempo utile per poter disporre la
traduzione. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto tardiva
la comunicazione fatta dall’imputato a mezzo del difensore, di-
rettamente in udienza, circa il suo stato detentivo, già esistente
al momento del ricevimento dell’avviso, per altra causa). F Cass.
pen., sez. VI, 20 luglio 2012, n. 29833 (ud. 2 luglio 2012), Mar-
chetta (c.p.p., art. 599). [RV253255]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Obbliga-
torietà in caso di reformatio in peius in appello di senten-
za di assoluzione.
È manifestamente infondata l’eccezione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 603 c.p.p. per contrasto all’art. 117 della
Costituzione e all’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti
dell’Uomo (CEDU) nella parte in cui non prevede la preventiva
necessaria obbligatorietà della rinnovazione dell’istruttoria di-
battimentale per una nuova audizione dei testimoni già escussi
in primo grado, nel caso in cui la Corte di Appello intenda rifor-
mare “in peius” una sentenza di assoluzione dell’imputato. (In
motivazione, la Corte ha rilevato che l’art. 6 CEDU, così come
interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti del-
l’Uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia, impone di
rinnovare l’istruttoria soltanto in presenza di due presupposti,
assenti nell’ipotesi in trattazione, quindi la decisività della pro-
va testimoniale e la necessità di una rivalutazione da parte del
giudice di appello dell’attendibilità dei testimoni). F Cass. pen.,
sez. V, 2 ottobre 2012, n. 38085 (ud. 5 luglio 2012), Luperi e altri
(c.p.p., art. 603; l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6). [RV253541]
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MASSIMARIO
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Presup-
posti.
In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ex art.
603, comma secondo, c.p.p., il giudice di appello è tenuto a di-
sporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o sco-
perte dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito da
richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente super-
f‌lue o irrilevanti; diversamente nell’ipotesi contemplata dall’art.
603, comma primo, c.p.p., la rinnovazione è subordinata alla
condizione che il giudice ritenga, nell’ambito della propria di-
screzionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e
che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di deci-
sività. (Nella specie si trattava dell’acquisizione di un supporto
audio-video, costituente prova nuova perché acquisito dopo la
sentenza di primo grado). F Cass. pen., sez. II, 31 luglio 2012, n.
31065 (ud. 10 maggio 2012), Lo Bianco e altri (c.p.p., art. 603).
[RV253526]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Prove
sopravvenute.
È inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’istruzione di-
battimentale mediante assunzione di prove sopravvenute dopo
il giudizio di primo grado ove non vengano indicati o forniti
elementi concreti per consentire al giudice di valutare l’effettiva
sopravvenienza della prova. F Cass. pen., sez. III, 1 ottobre 2012,
n. 37917 (ud. 27 giugno 2012), G. (c.p.p., art. 603). [RV253578]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Richie-
sta di prova testimoniale.
Ai f‌ini della rinnovazione del dibattimento in appello, il giudice
deve valutare l’indispensabilità della prova richiesta dalla parte,
avendo riguardo - con riferimento alla testimonianza - alla sua
decisività e non alla sua verosimiglianza, che implica un giudi-
zio di fatto che non può essere formulato “a priori”, ma solo
dopo l’espletamento della prova, sulla base del confronto con
tutti gli elementi di valutazione dell’attendibilità dei testi. (In
applicazione di tale principio, la S.C., pur avendo censurato la
decisione fondata sul criterio prognostico relativo alla verosimi-
glianza delle dichiarazioni che i testimoni avrebbero reso, ha
respinto il ricorso per la mancata dimostrazione che la prova
negata avrebbe determinato un diverso esito del processo). F
Cass. pen., sez. III, 26 ottobre 2012, n. 42006 (ud. 27 settembre
2012), M. (c.p.p., art. 603). [RV253604]
Facoltà del giudice di appello – Rinvio del processo per
impedimento delle parti – Termine dilatorio per la nuova
udienza.
Il termine minimo di venti giorni che deve intercorrere tra la
notif‌ica dell’avviso al difensore ed il giudizio di appello va os-
servato solo con riguardo alla prima udienza, posto che per la
f‌issazione di quelle successive, rinviate per impedimento delle
parti, non è previsto alcun termine dilatorio, essendo rimessa
alla discrezionalità del giudice l’individuazione della data utile
ad assicurare un congruo intervallo tra le udienze. F Cass. pen.,
sez. III, 1 ottobre 2012, n. 37935 (ud. 19 luglio 2012), L. (c.p.p.,
art. 420 ter; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 601). [RV253580]
Incidentale – Proposto dall’imputato assolto con for-
mula “il fatto non sussiste” nel giudizio di primo grado
– Esclusione.
È inammissibile, per carenza d’interesse, l’appello incidentale
proposto dall’imputato che, sia pure evocato nel giudizio di
appello a seguito di impugnazione del P.G., sia stato assolto in
primo grado con la formula “il fatto non sussiste”. F Cass. pen.,
sez. VI, 13 giugno 2012, n. 23253 (ud. 15 maggio 2012), Radice
(c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 595; c.p.p., art. 606). [RV253007]
Motivi – Specif‌ica critica rivolta ai contenuti delle pro-
ve per omessa esaustiva valutazione – Ammissibilità.
Non può ritenersi inammissibile per genericità dei motivi l’atto
di appello che, con specif‌ica critica rivolta ai contenuti delle
prove asseritamente non valutate in modo esaustivo, contesti
l’affermazione di responsabilità dell’imputato. (Fattispecie in
cui l’ipotesi prospettata dalla difesa nella impugnazione attri-
buiva al fatto un diverso sviluppo storico con risvolti decisivi
sulla qualif‌icazione giuridica dello stesso). F Cass. pen., sez. VI,
17 luglio 2012, n. 28710 (c.c. 17 aprile 2012), Romito (c.p.p., art.
581; c.p.p., art. 591). [RV253226]
Sentenza – Diversa e non maggiormente plausibile va-
lutazione delle medesime prove – Illegittimità.
È illegittima la sentenza d’appello che, in riforma di quella asso-
lutoria, affermi la responsabilità dell’imputato sulla base di una
interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva,
del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado
di giudizio. F Cass. pen., sez. II, 10 luglio 2012, n. 27018 (ud. 27
marzo 2012), Urciuoli (c.p.p., art. 533). [RV253407]
Applicazione della pena su richiesta del-
le parti
Costituzione di parte civile – Spese processuali – Con-
danna in favore della parte civile.
Il giudice, nell’applicare la pena su richiesta delle parti deve
condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali a
favore della parte civile, a meno che non voglia compensarle sia
nel caso in cui l’esercizio dell’azione civile nel processo penale
avvenga prima della trasmissione da parte del P.M. degli atti al
G.I.P. sia dopo tale momento, sempreché nel termine consentito.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la condanna dell’im-
putato alla refusione delle spese a favore della parte civile, in un
caso in cui il deposito della nota spese era avvenuto dopo che
il P.M. aveva espresso consenso sulla richiesta di applicazione
della pena). F Cass. pen., sez. I, 18 settembre 2012, n. 35637 (c.c.
17 luglio 2012), Vailati (c.p.p., art. 447). [RV253259]
Costituzione di parte civile – Spese processuali – Ne-
cessaria specif‌icazione delle voci che concorrono a forma-
re l’importo liquidato.
È affetto da vizio di motivazione il provvedimento con cui il giu-
dice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento,
liquida le spese processuali in favore della parte civile senza
specif‌icazione alcuna delle voci che concorrono a formare
l’importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione se-
guiti. F Cass. pen., sez. VI, 25 giugno 2012, n. 25192 (c.c. 2 aprile
2012), p.c. in proc. Af‌loariel (c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445;
att. c.p.p., art. 153). [RV253104]
Pena – Determinazione – Consenso del P.M. sulla quan-
tif‌icazione della pena detentiva ma non sulla sostituzione
della stessa.
Non può farsi luogo ad applicazione della pena su richiesta delle
parti nel caso in cui il P.M., pur avendo prestato il suo consenso
in ordine alla quantif‌icazione della sanzione detentiva, lo abbia
negato in ordine alla sua sostituzione ai sensi della legge n. 689
del 1981; in tal caso, infatti, sussistendo il mancato consenso del
P.M. su una parte della richiesta dell’imputato, il giudice deve
rigettare la richiesta di patteggiamento. F Cass. pen., sez. V, 24
luglio 2012, n. 30392 (c.c. 23 maggio 2012), A. (c.p.p., art. 444).
[RV253304]
Presupposti – Sanzione sostitutiva – Richiesta congiun-
ta e non alternativa a quella di applicazione della pena
detentiva.
In tema di patteggiamento, la richiesta dell’interessato di appli-
cazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva è, per
sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quel-
la di applicazione della pena e spetta al giudice il compito, ove
la richiesta comprenda espressamente anche detta sostituzione,
di controllarne l’ammissibilità. F Cass. pen., sez. IV, 12 luglio
2012, n. 27975 (c.c. 7 giugno 2012), Caprioli (c.p.p., art. 444; l.
24 novembre 1981, n. 689, art. 53). [RV253587]

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