Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 6/2013
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Qualif‌icazione giuridica del fatto in senso più grave.
Il divieto di “reformatio in peius” non opera nel caso in cui,
nell’esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto
contenuti nella sentenza impugnata, il giudice d’appello, ap-
plicando la disciplina della continuazione, abbia rideterminato
la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello
erroneamente individuato dal primo giudice come reato più
grave, pervenendo comunque, per effetto del riconoscimento
di una circostanza attenuante, alla riduzione della pena con-
clusivamente applicata. F Cass. pen., sez. V, 30 marzo 2012, n.
12136 (ud. 2 dicembre 2011), Mannavola (c.p., art. 81; c.p.p.,
art. 597). [RV252699]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Condi-
zioni.
La disposizione di cui all’art. 603, comma quarto, c.p.p. prevede
un’ipotesi speciale, in quanto obbligata, di rinnovazione del-
l’istruttoria dibattimentale basata sul presupposto che l’imputa-
to contumace in primo grado, provi in appello la riconducibilità
della sua mancata comparizione a caso fortuito o forza maggio-
re o alla mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazio-
ne. Detta prova però non può essere desunta dalla circostanza
che la notif‌icazione dell’atto sia avvenuta mediante consegna al
difensore (nella specie d’uff‌icio). Pertanto, ove non sussistano
gli estremi per invocare il diritto alla prova, ex art. 603, comma
quarto, c.p.p., la relativa richiesta deve essere considerata una
ordinaria richiesta di rinnovazione, soggetta alla valutazione di-
screzionale del giudice di appello sulla base del criterio della
presunzione di completezza dell’istruttoria dibattimentale. F
Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2012, n. 553 (ud. 14 ottobre 2011),
Campanino (c.p.p., art. 603). [RV252660]
Motivi – Rinuncia – Fattispecie.
La rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di
quello riguardante la misura della pena deve ritenersi compren-
siva anche di quei motivi attraverso i quali l’appellante aveva
richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (nella spe-
cie, delle circostanze attenuanti generiche). F Cass. pen., sez.
I, 17 maggio 2012, n. 19014 (ud. 11 aprile 2012), Sardelli e altri
(c.p.p., art. 585; c.p.p., art. 589; c.p.p., art. 597; c.p.p., art.
599). [RV252861]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Pena – Misure di sicurezza – Conf‌isca.
Le parti, nel c.d. “patteggiamento”, non possono vincolare il
giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene acces-
sorie, le misure di sicurezza o la conf‌isca, atteso che le suddette
misure sono fuori dalla loro disponibilità, e, nel caso in cui l’ac-
cordo riguardi anche esse, il giudice non è obbligato a recepirlo
o non recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto con
riguardo alle parti dell’accordo riguardanti elementi in disponi-
bilità delle parti. F Cass. pen., sez. II, 25 maggio 2012, n. 19945
(c.c. 19 aprile 2012), Toseroni (c.p., art. 240; c.p.p., art. 444;
c.p.p., art. 445; l. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11; d.l. 8 giugno
1992, n. 306, art. 12 sexies). [RV252825]
Richiesta – Capacità di intendere e volere dell’imputa-
to – Necessità.
In tema di patteggiamento, la manifestazione di volontà espres-
sa dall’imputato (sia che assuma l’iniziativa del concordato sulla
pena sia che aderisca alla proposta del p.m.) è un atto negoziale
personalissimo che presuppone necessariamente la capacità
di intendere e di volere al momento del suo compimento. (In
applicazione del principio, la Corte ha annullato una sentenza
di patteggiamento, risultando provato che in un coevo procedi-
mento l’imputato era stato ritenuto incapace di intendere e di
volere e prosciolto per infermità di mente). F Cass. pen., sez. VI,
5 aprile 2012, n. 13183 (c.c. 2 aprile 2012), Gugole (c.p.p., art.
444; c.p., art. 85; c.p., art. 88). [RV252594]
Sentenza – Spese processuali – Spese di mantenimento
in carcere.
In caso di patteggiamento, le spese relative al mantenimento in
carcere dell’imputato devono essere poste a suo carico a pre-
scindere dalla durata della sanzione concordata, non rientrando
in senso stretto nella categoria delle spese del procedimento. F
Cass. pen., sez. III, 18 maggio 2012, n. 19103 (c.c. 19 aprile 2012),
Vedda (c.p.p., art. 444). [RV252648]
Atti e provvedimenti del giudice penale
Atti abnormi – Ordinanza del tribunale – Fattispecie.
Non è abnorme l’ordinanza con la quale il Tribunale rigetti l’ec-
cezione di nullità dell’ordinanza con la quale il G.i.p. ha respinto
la richiesta di giudizio abbreviato, disponendo procedersi al
giudizio immediato chiesto dal P.M. F Cass. pen., sez. II, 8 giu-
gno 2012, n. 22253 (c.c. 15 marzo 2012), Novella e altro (c.p.p.,
art. 178; c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 438; c.p.p., art. 458; c.p.p.,
art. 568). [RV252830]
Atti abnormi – Provvedimento abnorme del Gip – Fatti-
specie.
È abnorme il provvedimento con cui il Gip, investito della richie-
sta di liquidazione delle spese per le intercettazioni telefoniche,
proposta all’esito della conclusione delle indagini preliminari
con l’archiviazione, restituisca gli atti al P.M. per la liquidazione
delle spese sostenute dalla compagnia richiedente, in quanto la
competenza a provvedere spetta, ex art. 168 D.P.R. n. 115 del
2002, al Giudice che procede, che, in tal caso, è il Gip. F Cass.
pen., sez. IV, 25 maggio 2012, n. 20264 (c.c. 5 aprile 2012), P.M.
in proc. ignoti (c.p.p., art. 266; c.p.p., art. 268; c.p.p., art. 568;
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168). [RV252687]
Atti abnormi – Provvedimento abnorme del giudice mo-
nocratico del tribunale – Fattispecie.
È abnorme il provvedimento con cui il giudice monocratico
del Tribunale, investito dal P.M. in ordine alla liquidazione dei
compensi dovuti al c.t. nominato dal P.M., dichiari la propria
incompetenza a provvedere e disponga la restituzione degli atti
allo stesso P.M., determinando così una situazione di stallo, non
altrimenti eliminabile, considerato che, ex art. 168 D.P.R. n. 115
del 2002, la competenza a provvedere sulla liquidazione delle
spettanze agli ausiliari del magistrato spetta al magistrato che
procede e, quindi, nel giudizio di cognizione al giudice che ha la
disponibilità del procedimento. F Cass. pen., sez. IV, 19 marzo
2012, n. 10744 (c.c. 6 dicembre 2011), P.M. in proc. Favoni (c.p.p.,
art. 568; d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168). [RV252657]
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6/2013 Arch. nuova proc. pen.
MASSIMARIO
Atti abnormi – Provvedimento del giudice dibattimen-
tale – Fattispecie.
È abnorme il provvedimento del giudice dibattimentale che,
investito del giudizio in ordine al reato depurato della circo-
stanza aggravante, dichiari la nullità del decreto che dispone il
giudizio e restituisca gli atti al giudice dell’udienza preliminare
sull’erroneo presupposto che detto giudice non abbia il potere
di sindacare la sussistenza delle circostanze aggravanti. (In
motivazione, la Corte ha precisato che l’abnormità della regres-
sione del processo davanti al Gup risulterebbe dalla circostanza
che quest’ultimo sarebbe giuridicamente vincolato ad omettere
la doverosa verif‌ica dell’esatta corrispondenza tra elementi di
prova acquisiti e imputazione contestata e, quindi, ad abdicare
all’autonomo esercizio della funzione giurisdizionale con inam-
missibile lesione della propria prerogativa istituzionale dello
“ius dicere”). F Cass. pen., sez. VI, 5 giugno 2012, n. 21840 (c.c.
24 maggio 2012), Cava e altri (c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 423;
c.p.p., art. 429). [RV252792]
Deposito – Attestazione della data – Provvedimento
emesso fuori udienza ed adottato in camera di consiglio.
La data di un provvedimento decisorio, emesso fuori udienza
adottato in camera di consiglio, è quella dell’avvenuto deposito
nella cancelleria del giudice decidente. (In applicazione del
principio, la Corte ha escluso la nullità di un provvedimento
camerale di declaratoria di inammissibilità dell’appello, deli-
berato senza formalità ai sensi dell’art. 591, comma secondo,
c.p.p., privo della data di emissione ma regolarmente depositato
in cancelleria). F Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 2012, n. 11685 (c.c.
21 marzo 2012), B. (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 128; c.p.p., art.
591). [RV252567]
Deposito – Produzione degli effetti giuridici – Condi-
zioni.
Ai f‌ini della produzione degli effetti giuridici di un provvedi-
mento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in
udienza, è necessario e suff‌iciente che l’atto, già in sé valido e
perfetto, esca dalla disponibilità interna dell’uff‌icio, il che si ve-
rif‌ica anche nel caso di “passaggi” certif‌icati del provvedimento
da un uff‌icio all’altro. F Cass. pen., sez. II, 15 febbraio 2012, n.
5968 (ud. 8 novembre 2011), Bellocco e altri (c.p.p., art. 111;
c.p.p., art. 128). [RV252536]
Atti processuali penali
Copie – Mancata ostensione del fascicolo del pubblico
ministero f‌ino a pochi giorni prima dell’udienza dibat-
timentale – Non costituisce vulnerazione dei diritti di
difesa.
Non costituisce vulnerazione dei diritti di difesa la mancata
ostensione del fascicolo del pubblico ministero f‌ino a pochi
giorni prima dell’udienza dibattimentale, atteso, che la visione
e l’estrazione di copia dagli atti sono comunque possibili f‌ino
dalla richiesta di rinvio a giudizio. F Cass. pen., sez. III, 30 mag-
gio 2012, n. 20891 (ud. 27 aprile 2012), Alongi e altro (c.p.p., art.
416; c.p.p., art. 419; c.p.p., art. 433). [RV252772]
Disposizioni generali – Memorie e richieste delle parti
– Trasmissione via fax.
In tema di atti processuali, la previsione di cui all’art. 121 c.p.p.
dispone che le memorie e le richieste delle parti siano presen-
tate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria;
qualora, tuttavia, l’istanza del difensore sia inoltrata via fax e
sia effettivamente pervenuta all’autorità giudiziaria, il giudice
destinatario deve prenderla in considerazione. Ne consegue che
al f‌ine dell’apprezzamento dell’istanza via fax - nella specie al
magistrato di sorveglianza per l’audizione, ex art. 309, comma
ottavo, c.p.p., dell’indagato, detenuto fuori distretto - l’istante
deve fornire prova certa che essa sia effettivamente pervenu-
ta all’autorità giudiziaria procedente, in assenza della quale la
mancata audizione non determina alcuna nullità, trattandosi di
istanza irricevibile. (Nella specie il difensore aveva meramente
dedotto di avere ricevuto una telefonata da personale di can-
celleria del magistrato di sorveglianza attestante il ricevimento
della richiesta di audizione). F Cass. pen., sez. IV, 25 maggio
2012, n. 20257 (c.c. 3 aprile 2012), Vrapi (c.p.p., art. 121; c.p.p.,
art. 127; c.p.p., art. 309). [RV252685]
Lingua italiana – Processo celebratosi in provincia di
bolzano – Minoranza linguistica riconosciuta.
Nel processo penale celebratosi nella provincia di Bolzano in
cui vi siano più parti processuali che hanno indicato lingue
diverse l’appello del pubblico ministero deve essere redatto, a
pena di inammissibilità, in entrambe le lingue. F Cass. pen., sez.
VI, 7 giugno 2012, n. 22005 (ud. 22 novembre 2011), P.G. in proc.
Simma (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574, art. 18; c.p.p., art. 570;
c.p.p., art. 593). [RV252846]
Lingua italiana – Processo verbale – Minoranza lingui-
stica riconosciuta.
Nel processo penale celebratosi nella provincia di Bolzano in cui
vi siano più parti processuali che hanno indicato lingue diverse
è imposta, a pena di nullità, la verbalizzazione in forma bilingue,
salva la possibilità di ciascuna parte di rinunciare alla redazione
del verbale nella propria lingua. (In applicazione del principio,
la Corte ha ritenuto correttamente redatto il verbale nella sola
lingua italiana, in presenza della rinuncia dell’imputato di lingua
tedesca alla verbalizzazione nella propria lingua, anche senza il
consenso della parte civile di lingua italiana) F Cass. pen., sez.
VI, 7 giugno 2012, n. 22005 (ud. 22 novembre 2011), P.G. in proc.
Simma (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574; c.p.p., art. 134; c.p.p.,
art. 135; c.p.p., art. 142). [RV252845]
Azione penale
Querela – Dichiarazione e forma – Querela ricevuta dal
p.u. priva della sottoscrizione del querelante.
È valida la querela ricevuta dal pubblico uff‌iciale che abbia
provveduto a redigere processo verbale in cui siano raccolte
le dichiarazioni del querelante unitamente alla rituale manife-
stazione della volontà di punizione, ancorché essa non risulti
sottoscritta dallo stesso querelante, in quanto è necessario
distinguere l’ipotesi di cui all’art. 337, comma primo, c.p.p.
- concernente il caso in cui la querela redatta dall’interessato
sia presentata - da quella di cui all’art. 337, comma secondo,
c.p.p., concernente il caso in cui la dichiarazione di querela sia
compiuta in forma orale e consegnata in un processo verbale re-
datto dall’autorità che la riceve, considerato che solo nel primo
caso l’assenza di sottoscrizione comporta l’invalidità della que-
rela e la conseguente improcedibilità dell’azione penale, mentre
tale invalidità non opera nell’ipotesi di cui all’art. 337, comma
secondo, c.p.p., trattandosi di omissione ascrivibile al p.u. a
fronte dell’inequivoca volontà di punizione esternata dal quere-
lante, compiutamente identif‌icato e rispettoso della disciplina
concernente la proposizione della querela. F Cass. pen., sez. V,
12 gennaio 2012, n. 576 (ud. 27 ottobre 2011), Gatto (c.p.p., art.
337). [RV252663]
Querela – Persona giuridica – Legale rappresentante.
L’esercizio del diritto di querela, in mancanza di uno specif‌ico
divieto statutario o assembleare, rientra fra i compiti del rap-
presentante legale di una società di capitali e, pur trattandosi di
un atto di straordinaria amministrazione, non richiede il confe-
rimento di un apposito mandato. F Cass. pen., sez. VI, 2 maggio
2012, n. 16150 (ud. 26 aprile 2012), Filippone (c.p.p., art. 337).
[RV252715]
Cassazione penale
Motivi di ricorso – Mancata assunzione di prova decisi-
va – Revoca di prova testimoniale già ammessa.
La parte che intende censurare con ricorso per cassazione l’or-
dinanza del giudice che, all’esito dell’istruttoria, abbia revocato
una prova testimoniale già ammessa è tenuta, in ossequio al prin-
cipio di specif‌icità di all’art. 581, comma primo, lett. c). c.p.p.,

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