Massimario

Pagine795-800
795
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. e cond. 6/2013
Massimario
Altana
Qualif‌icazione giuridica – Fabbrica in sopraelevazione
– Esclusione – Valutazione ex art. 1102 c.c. – Necessità.
In tema di condominio negli edif‌ici, non costituisce “nuova fab-
brica” in sopraelevazione, agli effetti dell’art. 1127 c.c., la cosid-
detta “altana” (denominata anche “belvedere”), struttura tipica
dei palazzi veneziani consistente in una piattaforma o loggetta,
di regola in legno, realizzata sulla sommità del fabbricato, la
quale a differenza delle terrazze e dei balconi, normalmente
non sporge dal corpo principale dell’edif‌icio, dando luogo ad
un intervento che non comporta lo spostamento in alto della
copertura, mediante occupazione della colonna d’aria sovra-
stante il medesimo fabbricato, quanto, piuttosto, la modif‌ica
della situazione preesistente, attuata attraverso una diversa
ed esclusiva utilizzazione di una parte del tetto comune, con
relativo potenziale impedimento all’uso degli altri condomini.
F Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2013, n. 5039, Costantini Zen c.
Cavalier ed altri (c.c., art. 1102; c.c., art. 1122; c.c., art. 1127).
[RV625277]
Appello civile
Intervento in causa e legittimazione dell’interventore –
Colocatore di un immobile – Intervento in appello volto a
far valere la qualità di locatore esclusivo.
Deve considerarsi ammissibile, in quanto deduce una situazione
legittimante l’opposizione di terzo ex art. 404, primo comma,
c.p.c., l’intervento nel giudizio di appello con cui - in una con-
troversia introdotta da un soggetto che assuma essere coloca-
tore “pro quota” di un immobile, per il pagamento del canone di
locazione nella misura corrispondente alla quota ad esso spet-
tante - l’altro colocatore faccia valere, invece, la qualità di loca-
tore esclusivo, sul presupposto della simulazione soggettiva del
contratto di locazione. L’interventore deduce, infatti, un modo
d’essere del rapporto di locazione che deriva da una fattispecie
contrattuale autonoma ed incompatibile rispetto a quella indi-
cata quale “causa petendi” della domanda oggetto del giudizio di
primo grado, lamentando, altresì, che dall’emananda sentenza
- qualora accerti che il pagamento del canone risulti dovuto an-
che nei confronti dell’asserito colocatore - deriverebbe un pre-
giudizio a carico di esso interventore, posto che il conduttore
sarebbe tenuto all’esecuzione del relativo comportamento nei
confronti di entrambi i soggetti e non di uno soltanto. F Cass.
civ., sez. III, 7 febbraio 2013, n. 2973, Fed. Ital. Caccia Sezione
Campobasso c. Fed. Ital. Caccia Sezione Isernia (c.c., art. 1414;
c.c., art. 1571; c.p.c., art. 100; c.p.c., art. 344). [RV625293]
Assemblea dei condomini
Deleghe – Rappresentanza in assemblea – Rapporti tra
condominio rappresentato e rappresentante – Disciplina
– Regole attinenti al mandato – Applicabilità – Conse-
guenze in tema di legittimazione a far valere vizi della
delega o violazioni della stessa – Altri condomini estranei
– Legittimazione – Esclusione.
In tema di condominio, i rapporti tra il rappresentante inter-
venuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono
ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole
generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino
delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono
legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza
del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini
estranei a tale rapporto. F Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2013, n.
2218, Mauro c. Condominio via Carlo de Marco 55 Napoli (c.c.,
art. 1136; c.c., art. 1137). [RV625133]
Deliberazioni – Impugnazioni – Credito del condominio
verso il condomino risultante da delibera assembleare
oggetto di impugnazione – Opponibilità in compensazione
– Esclusione – Fondamento.
In materia di condominio, vige il principio dell’esecutività della
deliberazione dell’assemblea, pur in pendenza di impugnazione,
rimanendo riservato al giudice il potere di sospendere l’esecu-
zione del provvedimento, a norma dell’art. 1137 c.c.; tuttavia,
il credito del condominio nei confronti del singolo condomino,
risultante da delibera assembleare impugnata, non è opponibile
in compensazione ad estinzione delle reciproche obbligazioni,
in quanto portato da un titolo la cui esecutività consente la sola
temporanea esigibilità, laddove la compensazione postula il de-
f‌initivo accertamento dei debiti da estinguere e non opera per le
situazioni provvisorie. F Cass. civ., sez. II, 8 aprile 2013, n. 8525,
Cond. Eurotel Capocaccia c. Mg Srl (c.c., art. 1135; c.c., art.
1137; c.c., art. 1241; c.c., art. 1243). [RV625762]
Assicurazione (Contratto di)
Assicurazione della responsabilità civile – Limiti della
garanzia assicurativa – Fatti dolosi.
L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può
concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso
fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità,
per la sua stessa natura importa necessariamente l’estensio-
ne ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse
clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non
copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza
stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei
danni “involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di
un fatto accidentale”, senza contenere alcuna limitazione con
riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la ga-
ranzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo
dell’assicurato (nella specie, per il difetto di manutenzione di
una tubazione idrica condominiale), con la sola eccezione delle
condotte dolose. F Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4799,
Buonanno c. Unipol Comp. Assicuratrice Spa ed altri (c.c., art.
1117; c.c., art. 1917; c.c., art. 2051). [RV625316]
Azienda
Cessione – Successione nei contratti – Cessione di con-
tratto di locazione aziendale.
La cessione da parte del locatore del contratto di locazione
aziendale, inserita in una complessiva cessione di azienda (o
di ramo di azienda), non comporta la scissione del contratto
di locazione o di aff‌itto in due sub-rapporti distinti, ciascuno
dei quali con un titolare dello “status” di locatore, bensì il pieno
subingresso del cessionario nelle stesse posizioni giuridiche,
attive e passive, facenti capo al cedente, purché collegate al-
l’esercizio dell’impresa. Tra di esse, dunque, deve comprendersi
anche il debito di restituzione di eventuali non dovute maggio-
razioni di canone percepite dal cedente, atteso che la misura del
canone di una locazione non abitativa incide direttamente sulla

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT