Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 6/2013
Massimario
Abuso d`ufcio
Elemento psicologico – Dolo intenzionale – Fattispe-
cie.
In tema di abuso d’uff‌icio, l’intenzionalità del dolo non è esclusa
dalla compresenza di una f‌inalità pubblicistica nella condotta
del pubblico uff‌iciale, dovendosi ritenere necessario, per esclu-
dere la conf‌igurabilità dell’elemento soggettivo, che il persegui-
mento del pubblico interesse costituisca l’obiettivo principale
dell’agente, con conseguente degradazione del dolo di danno o
di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto
od eventuale. (Fattispecie relativa all’aff‌idamento di incarichi
di progettazione preliminare a professionisti esterni all’ammini-
strazione comunale, per l’avvio degli appalti per la realizzazione
di opere di riqualif‌icazione urbana f‌inanziate con fondi comu-
nitari). F Cass. pen., sez. VI, 24 febbraio 2012, n. 7384 (ud. 19
dicembre 2011), Porcari e altri (c.p., art. 43; c.p., art. 323).
[RV252498]
Acque pubbliche e private
Inquinamento – Scarichi – Reato di abbandono o depo-
sito incontrollato di rif‌iuti.
Integra il reato previsto dall’art. 256, comma secondo, D.L.vo 3
aprile 2006, n. 152 lo smaltimento, lo spandimento o l’abbando-
no incontrollati delle acque provenienti da un frantoio oleoso,
potendosi applicare la disciplina prevista dalla L. 11 novembre
1996, n. 574 soltanto laddove i ref‌lui oleosi vengono impiegati a
f‌ini agricoli. F Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2012, n. 11593 (ud. 22
febbraio 2012), Alesi (d.l.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 256; l.
11 novembre 1996, n. 574). [RV252347]
Inquinamento – Scarichi – Ref‌lui industriali.
Integra il reato di cui all’art. 256 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152,
lo smaltimento di ref‌lui industriali in un corso d’acqua superf‌i-
ciale, in assenza della prescritta autorizzazione. (Nella specie, la
S.C. ha chiarito che, per effetto del D.L.vo n. 4 del 2008, non rile-
va più lo scarico indiretto). F Cass. pen., sez. III, 23 marzo 2012,
n. 11419 (ud. 22 febbraio 2012), Gatti. (d.l.vo 3 aprile 2006, n.
152, art. 256; d.l.vo 16 gennaio 2008, n. 4). [RV252494]
Inquinamento – Scarichi – Scarico di ref‌lui da attività
di lavanderia in umido.
Non integra il reato di cui all’art. 137 D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152
il recapito nella pubblica fognatura dei ref‌lui derivanti da attività
di lavanderia in umido, le cui acque di scarico, derivanti da una
comune lavatrice, sono assimilabili a quelle domestiche. F Cass.
pen., sez. III, 3 aprile 2012, n. 12470 (ud. 15 dicembre 2011), Tas-
sone (d.l.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 137). [RV252340]
Amnistia, indulto e grazia
Indulto – Revoca – Indulto ex l. n. 241 del 2006.
L’indulto concesso con la L. 31 luglio 2006, n. 241 è revocabile
a condizione che venga commesso un delitto non colposo nel
quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della legge
citata, non richiedendosi anche che entro il medesimo termine
sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna. F
Cass. pen., sez. I, 23 febbraio 2012, n. 7095 (c.c. 15 novembre
2011), Nolè (l. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1). [RV252411]
Antichità e belle arti
Cose di interesse artistico e storico – Beni appartenenti
ad un oratorio parrocchiale – Esecuzione di lavori senza
autorizzazione.
Integra il reato previsto dall’art. 169, comma primo, lett. a),
D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 la realizzazione senza autorizza-
zione di lavori di demolizione e di rimozione di opere all’interno
di un oratorio parrocchiale, che, in base all’art. 10 del citato
D.L.vo, costituisce ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, i
cui beni aventi interesse storico o artistico assumono la qualif‌i-
ca di beni culturali. F Cass. pen., sez. III, 23 marzo 2012, n. 11412
(ud. 8 febbraio 2012), Paoli e altro (d.l.vo 22 gennaio 2004, n.
42). [RV252365]
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Circostanze – Appli-
cazione di attenuanti.
Il giudice di appello, laddove confermando il giudizio di equiva-
lenza tra circostanze, riconosca un’attenuante ad effetto specia-
le in luogo di una diminuente comune concessa in primo grado,
deve procedere ad un nuovo giudizio di comparazione. (Fatti-
specie di annullamento relativa ad avvenuto riconoscimento
in appello dell’attenuante prevista dall’art. 600 sexies, comma
quarto, c.p. non preceduto da nuovo giudizio di comparazione).
F Cass. pen., sez. III, 22 febbraio 2012, n. 7008 (ud. 27 gennaio
2012), C. (c.p.p., art. 597; c.p., art. 62; c.p., art. 69; c.p., art.
600). [RV252449]
Cognizione del giudice di appello – Pericolosità sociale
dell’imputato – Mancata impugnazione del capo relativo
all’espulsione dal territorio dello Stato.
E’ sottratto alla cognizione del giudice di appello l’accertamen-
to di uff‌icio della pericolosità sociale dell’imputato, in mancan-
za di specif‌ica impugnazione della statuizione della sentenza
riguardante l’espulsione dal territorio dello Stato dello straniero
condannato per uno dei reati indicati nell’art. 86 del D.P.R. 9 ot-
tobre 1990, n. 309. F Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2012, n. 11599
(ud. 6 marzo 2012), Ymeri (c.p., art. 203; d.p.r. 9 ottobre 1990,
n. 309, art. 86; c.p.p., art. 597). [RV252495]
Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Impe-
dimento a comparire del difensore.
Al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello
non si applica l’art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., che impone
il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difenso-
re. (In motivazione la Corte ha chiarito che, nella menzionata
udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per
l’imputato è espressamente previsto, dall’art. 599 comma secon-
do, c.p.p., che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare
alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo
impedimento). F Cass. pen., sez. I, 22 febbraio 2012, n. 6907 (ud.
24 novembre 2011), Ganceanu (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 420;
c.p.p., art. 443; c.p.p., art. 599). [RV252401]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Nuova
prova.
La scoperta di una nuova prova in epoca antecedente alla con-
clusione del giudizio di primo grado é ostativa alla rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale in appello, stante il chiaro tenore
letterale dell’art. 603, secondo comma, c.p.p. F Cass. pen., sez.
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6/2013 Rivista penale
MASSIMARIO
III, 8 marzo 2012, n. 9207 (ud. 21 febbraio 2012), B. (c.p.p., art.
603). [RV252368]
Applicazione della pena su richiesta del-
le parti
Richiesta – Subordinata alla concessione della sospen-
sione condizionale della pena – Poteri del giudice.
In tema di patteggiamento, qualora l’imputato abbia subordina-
to la richiesta di applicazione della pena alla concessione della
sospensione condizionale, ancorché il pubblico ministero abbia
aderito alla richiesta, il giudice resta, comunque, investito del
potere-dovere di verif‌icare la concedibilità del benef‌icio della
sospensione condizionale e deve, pertanto, rigettare la richiesta
di patteggiamento, a norma dell’art. 444, comma terzo, c.p.p.,
qualora rilevi la sussistenza di condizioni ostative alla conces-
sione del benef‌icio. Ne deriva che, ove il giudice non si adegui
a detta “regula juris”, la sentenza è affetta da nullità nel suo in-
sieme e non solo nella parte relativa al punto della sospensione,
perché emessa a seguito di un’istanza ineff‌icace e deve, con-
seguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione
degli atti al giudice “a quo” per l’ulteriore corso. F Cass. pen.,
sez. IV, 22 dicembre 2011, n. 47795 (ud. 22 novembre 2011), Mot-
ta (c.p., art. 163; c.p., art. 164; c.p.p., art. 444). [RV252462]
Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato – Omissione di comuni-
cazione circa il ritrovamento di veicolo rubato – Sussi-
stenza – Fattispecie in tema di omessa comunicazione del
ritrovamento del veicolo rubato alla Compagnia assicura-
trice.
Integra il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) la con-
dotta dell’assicurato che ometta di comunicare tempestivamen-
te il ritrovamento del veicolo rubato alla Compagnia assicura-
trice, che abbia già effettuato la liquidazione del danno in suo
favore, considerato che in virtù del contratto di assicurazione
quest’ultima acquista la proprietà dell’autoveicolo, con la con-
seguenza che l’assicurato deve comunicare tempestivamente
il ritrovamento dell’autoveicolo e metterlo a disposizione della
compagnia assicuratrice, non sussistendo invece alcuna coope-
razione artif‌iciosa della vittima né la perdita def‌initiva del bene
da parte della società assicuratrice, necessari per l’integrazione
del reato di truffa (art. 640 c.p.). F Cass. pen., sez. II, 7 marzo
2012, n. 8927 (ud. 31 gennaio 2012), Diana e altro (c.p., art. 646).
[RV252477]
Associazione per delinquere
Associazione di tipo maf‌ioso – Elementi qualif‌icanti –
Capacità intimidatrice.
Per qualif‌icare come maf‌iosa un’organizzazione criminale è ne-
cessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigio-
nare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatri-
ce idonea a piegare ai propri f‌ini la volontà di quanti vengano in
contatto con gli aff‌iliati all’organismo criminale. (Nella specie,
è stata ritenuta maf‌iosa un’organizzazione criminale costituitasi
autonomamente in Liguria che ripeteva le caratteristiche strut-
turali dei locali di “ndrangheta” calabresi, si ispirava alle regole
interne di questi ultimi e con essi manteneva stretti collegamen-
ti). F Cass. pen., sez. I, 15 febbraio 2012, n. 5888 (c.c. 10 gennaio
2012), Garcea (c.p., art. 416 bis). [RV252418]
Associazione di tipo maf‌ioso – Elementi qualif‌icanti –
Individuazione.
Ai f‌ini della consumazione del reato di cui all’art. 416 bis c.p.,
è necessario che un’autonoma consorteria delinquenziale, la
quale mutui il metodo maf‌ioso da stili comportamentali in uso
a clan operanti in altre aree geograf‌iche, abbia conseguito - in
concreto e nell’ambiente nel quale essa opera - un’effettiva
capacità di intimidazione, non rilevando il riconoscimento da
parte dell’associazione criminale “casa madre”. (Nella specie,
la Corte ha ritenuto conf‌igurabile la fattispecie delittuosa in
relazione ad un’associazione criminale, denominata “bastarda”,
che, operando in Piemonte, si era costituita secondo i criteri
tipici dei locali di ndrangheta senza, però, chiedere l’autorizza-
zione dei gruppi calabresi, ma adottando metodi e comporta-
menti percepiti all’esterno come tipicamente maf‌iosi). F Cass.
pen., sez. I, 12 aprile 2012, n. 13635 (c.c. 28 marzo 2012), Versaci
(c.p., art. 416 bis). [RV252358]
Associazione di tipo maf‌ioso – Partecipazione – Estre-
mi.
Integra il delitto di partecipazione ad associazione maf‌iosa (e
non quello di favoreggiamento personale aggravato ex art. 7
D.L. n. 172 del 1991, conv. in L. 203 del 1991) l’aiuto prestato a
favore del massimo esponente di vertice di un’organizzazione
di tal tipo (nella specie, Cosa Nostra) durante la sua latitanza,
consistito in interventi volti sia a garantirgli le cure necessarie
al suo stato di salute sia a consentirgli il mantenimento della sua
capacità gestionale, fungendo da canale per i collegamenti epi-
stolari con altri associati. F Cass. pen., sez. VI, 15 febbraio 2012,
n. 5909 (ud. 6 dicembre 2011), Lipari (c.p., art. 378; c.p., art.
416 bis; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7). [RV252406]
Elemento psicologico – Individuazione – Dolo.
Il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla
coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazio-
ne del programma delinquenziale in modo stabile e permanente
e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa rea-
lizzazione in modo conforme al piano associativo. F Cass. pen.,
sez. VI, 7 marzo 2012, n. 9117 (c.c. 16 dicembre 2011), Tedesco
(c.p., art. 43; c.p., art. 416). [RV252388]
Estremi – Vincolo associativo – Adesione successiva di
altre persone all’accordo intervenuto fra due soggetti.
L’associazione a delinquere può anche nascere a seguito dell’ade-
sione di altre persone ad un accordo a commettere una pluralità
di delitti, intervenuto inizialmente fra due soggetti. (Fattispecie
in cui la struttura associativa si era formata attraverso la coop-
tazione, da parte di un assessore regionale alla sanità e del suo
più stretto collaboratore, di una serie di soggetti che, nominati
in posti strategici dell’organizzazione sanitaria, provvedevano a
loro volta a nominare funzionari e primari con l’obiettivo f‌inale
di controllare illegittimamente appalti e forniture delle ASL
regionali). F Cass. pen., sez. VI, 7 marzo 2012, n. 9117 (c.c. 16
dicembre 2011), Tedesco (c.p., art. 416). [RV252386]
Estremi – Vincolo associativo – Programma criminoso
che preveda un numero indeterminato di delitti contro
la p.a..
Ai f‌ini della conf‌igurabilità di una associazione a delinquere, il
cui programma criminoso preveda un numero indeterminato di
delitti contro la P.A. f‌inalizzati al controllo illecito dell’assegna-
zione di appalti e forniture, non si richiede l’apposita creazione
di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma è suff‌iciente
una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione
criminosa e già dedita a f‌inalità lecita, né è necessario che il
vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo suff‌i-
ciente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione
di uno o più reati predeterminati, né occorre il notevole protrar-
si del rapporto nel tempo. (Fattispecie nella quale la Corte ha
ritenuto sussistente il delitto associativo per avere l’organizza-
zione utilizzato, per commettere una pluralità di reati contro la
p.a. nel settore sanitario, la struttura organizzativa di una USL,
occupando con uomini di propria f‌iducia la pianta organica del-
la stessa e piegandola ai f‌ini illeciti grazie all’opera di soggetti
collegati dal comune progetto criminoso). F Cass. pen., sez. VI,
7 marzo 2012, n. 9117 (c.c. 16 dicembre 2011), Tedesco (c.p., art.
416). [RV252387]

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