Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. e cond. 5/2013
Massimario
Amministratore
Nomina.
In tema di condominio negli edif‌ici, la nomina di un nuovo
amministratore in sostituzione del precedente dimissionario
spiega eff‌icacia nei confronti dei terzi, anche ai f‌ini della rap-
presentanza processuale dell’ente, dal momento in cui sia adot-
tata la relativa deliberazione dell’assemblea, nelle forme di cui
all’art. 1129 c.c., senza che abbia rilievo la diversa data in cui sia
stato sottoscritto il verbale di consegna della documentazione
dal vecchio al nuovo amministratore. F Cass. civ., sez. II, 22 ago-
sto 2012, n. 14599, Fumi c. Condominio Giardino via Romana
120 Nettuno ed altri (c.c., art. 1129; c.c., art. 1130; c.c., art.
1131). [RV623556]
Prorogatio.
In tema di condominio negli edif‌ici, la “prorogatio imperii” del-
l’amministratore - che trova fondamento nella presunzione di
conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del con-
dominio alla continuità dell’amministrazione - si applica in ogni
caso in cui il condominio rimanga privo dell’opera dell’ammini-
stratore e, quindi, non solo nelle ipotesi di scadenza del termine
di cui all’art. 1129, secondo comma, c.c. o di dimissioni, ma
anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della
delibera di nomina. Ne consegue che l’amministratore condo-
miniale, la cui nomina sia stata dichiarata invalida, continua
ad esercitare legittimamente, f‌ino all’avvenuta sostituzione, i
poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprie-
tari, rimanendo l’accertamento di detta “prorogatio” rimesso al
controllo d’uff‌icio del giudice e non soggetto ad eccezione di
parte, in quanto sia inerente alla regolare costituzione del rap-
porto processuale. F Cass. civ., sez. II, 30 ottobre 2012, n. 18660,
Zappulli c. Comproprietà Masi via Luigi Masi 3/5 Roma ed altro
(c.c., art. 1129). [RV624015]
Assemblea dei condomini
Deliberazioni – Posti auto compresi in garage comune
– Impossibilità di simultaneo godimento da parte di tutti
i condomini – Uso turnario – Divieto di occupazione degli
spazi inutilizzati da parte dei condomini all’infuori dei
rispettivi turni – Delibera assembleare – Legittimità –
Fondamento.
La delibera assembleare che, in considerazione dell’insuff‌icien-
za dei posti auto compresi nel garage comune in rapporto al
numero dei condomini, preveda il godimento turnario del bene
e vieti ai singoli partecipanti di occupare gli spazi ad essi non
assegnati, anche se gli aventi diritto non occupino in quel mo-
mento l’area di parcheggio loro riservata, non si pone in con-
trasto con l’art. 1102 c.c., ma costituisce corretto esercizio del
potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune da parte
dell’assemblea. Né la volontà collettiva espressa in assemblea,
la quale, preso atto dell’impossibilità del simultaneo godimento
in favore di tutti i comproprietari, escluda l’utilizzazione, da par-
te degli altri condomini, degli spazi adibiti a parcheggio even-
tualmente lasciati liberi dai soggetti che benef‌iciano del turno,
neppure comporta una violazione dell’art. 1138 c.c., in quanto
non impedisce il godimento individuale del bene comune, ed
evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di
singoli condomini, venga meno, per i restanti, la possibilità di
godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi
turni, senza subire alcuna interferenza esterna, tale da negare
l’avvicendamento nel godimento o da indurre all’incertezza del
suo avverarsi. F Cass. civ., sez. II, 19 luglio 2012, n. 12485, Mar-
chese G. c. Cond. Via Antonio Locatelli Roma ed altro (c.c., art.
1102; c.c., art. 1138). [RV623462]
Deliberazioni.
L’art. 2 della legge 9 gennaio 1989 n. 13, recante norme per favo-
rire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoni-
che negli edif‌ici privati, dopo aver previsto la possibilità per l’as-
semblea condominiale di approvare le innovazioni preordinate
a tale scopo con le maggioranze indicate nell’art. 1136, comma
secondo e terzo, c.c. - così derogando all’art. 1120, comma pri-
mo, che richiama il comma quinto dell’art. 1136 e, quindi, le più
ampie maggioranze ivi contemplate - dispone tuttavia, al terzo
comma, che resta fermo il disposto dell’art. 1120, comma secon-
do, il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni
dell’edif‌icio inservibili all’uso e al godimento anche di un solo
condomino, comportandone una sensibile menomazione del-
l’utilità, secondo l’originaria costituzione della comunione. Ne
deriva che è nulla la delibera, la quale, ancorché adottata a mag-
gioranza al f‌ine indicato (nella specie, relativa all’installazione
di un impianto di ascensore nell’interesse comune), sia lesiva
dei diritti di un condomino sulle parti di sua proprietà esclusiva,
e la relativa nullità è sottratta al termine di impugnazione previ-
sto dall’art. 1137, ultimo comma, c.c., potendo essere fatta va-
lere in ogni tempo da chiunque dimostri di averne interesse, ivi
compreso il condomino che abbia espresso voto favorevole. F
Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2012, n. 12930, Condominio via Santa
Maria di Costantinopoli 89, in Napoli c. Scarano (c.c., art. 1120;
c.c., art. 1136; c.c., art. 1137; l. 9 gennaio 1989, n. 13,, art.
2). [RV623476]
Azioni giudiziarie
Legittimazione del condomino.
In ipotesi di edif‌icio in condominio, tutti i condòmini, e non
soltanto quelli che siano proprietari delle porzioni esclusive
direttamente prospettanti verso le costruzioni che violano le
distanze legali, sono legittimati ad agire per far valere il rispetto
delle disposizioni sulle distanze, le quali mirano a salvaguardare
i fabbricati considerati nella loro interezza. F Cass. civ., sez. II,
30 novembre 2012, n. 21486, Radogna c. Santoro (c.c., art. 873;
c.c., art. 1105; c.c., art. 1117; c.c., art. 1131). [RV624234]
Legittimazione dell’amministratore.
La deliberazione dell’assemblea di condominio, relativa alla ra-
tif‌ica della costituzione nel giudizio di cassazione nonché della
proposizione del ricorso incidentale da parte dell’amministra-
tore, operando soltanto per la rispettiva fase del procedimento,
non sana la mancanza della preventiva autorizzazione assem-
bleare concernente l’appello formulato dallo stesso ammini-
stratore avverso la sentenza di primo grado, con conseguenti
nullità della decisione, che su tale gravame si sia pronunciata, e
passaggio in giudicato della prima sentenza per difetto di valida
impugnazione. F Cass. civ., sez. II, 20 settembre 2012, n. 15838,
Tamani f‌iglio di Roberto Lombardi c. Condominio via Burlando
24 Genova (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.c., art. 1399; c.p.c.,
art. 370). [RV623891]

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