Massimario
Pagine | 571-598 |
571
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 5/2013
Massimario
Abuso d`ufcio
■ Reato ex art. 12 L. n. 121 del 1981 – Assorbimento –
Esclusione.
Il reato di cui all’art. 323 c.p. non è assorbito in quello di cui
all’art. 12 L. n. 121 del 1981, poiché è posto a tutela dell’interes-
se al normale ed imparziale funzionamento della PA, mentre il
secondo tutela la riservatezza dei dati e delle informazioni del
CED del Ministero dell’Interno. F Cass. pen., sez. II, 1 febbraio
2012, n. 4253 (ud. 21 dicembre 2011), Buono e altro (c.p., art.
15; c.p., art. 81; c.p., art. 323; l. 1 aprile 1981, n. 121, art. 12).
[RV252204]
Acque pubbliche e private
■ Inquinamento – Analisi – Metodiche.
Le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del
refluo, contenute nell’Allegato 5 alla Parte II del D.L.vo 3 aprile
2006, n. 152, pur non stabilendo un criterio legale di valutazione
della prova, non possono comunque essere sostituite dall’esa-
me visivo che, al più, può ad esse affiancarsi, restando da solo
insufficiente a provare la sussistenza del reato. F Cass. pen., sez.
III, 3 aprile 2012, n. 12471 (ud. 15 dicembre 2011), Bocini (d.l.vo
3 aprile 2006, n. 152). [RV252226]
Appello penale
■ Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Estensione anche ai singoli elementi di calcolo della
pena.
Il divieto della “reformatio in peius” in appello riguarda non sol-
tanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo
della pena, sicchè, in caso di accoglimento dell’appello dell’im-
putato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende
non solo l’obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma
anche l’impossibilità di elevare la pena comminata per singoli
elementi. F Cass. pen., sez. V, 18 aprile 2012, n. 14991 (ud. 12
gennaio 2012), P.G. in proc. Strisciuglio e altri (c.p.p., art. 597).
[RV252326]
■ Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Riconoscimento in appello di un’ipotesi delittuosa meno
grave.
Il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato,
riconosca la sussistenza di un’ipotesi delittuosa meno grave,
non è vincolato, ai fini della determinazione della pena tra il mi-
nimo ed il massimo edittale, dai criteri già adottati sul punto dal
giudice della sentenza impugnata. F Cass. pen., sez. V, 18 aprile
2012, n. 14991 (ud. 12 gennaio 2012), P.G. in proc. Strisciuglio e
altri (c.p.p., art. 597; d.p.r. 10 settembre 1990, n. 309, art. 74).
[RV252327]
■ Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Impe-
dimento a comparire del difensore.
Nel giudizio di appello instaurato a seguito dell’impugnazione
della sentenza emessa nel giudizio abbreviato l’impedimento a
comparire del difensore dell’imputato non può dare luogo al rin-
vio dell’udienza camerale, in quanto quest’ultima è espressamen-
te disciplinata dagli artt. 599 e 127 c.p.p., con conseguente inap-
plicabilità dell’art. 420-ter, comma quinto. F Cass. pen., sez. VI,
20 marzo 2012, n. 10840 (ud. 18 ottobre 2011), Cosentino (c.p.p.,
art. 127; c.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 599). [RV252278]
■ Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Diritto
all’ammissione alla prova contraria.
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta nel giu-
dizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato (nella specie
per prova sopravvenuta alla pronuncia della sentenza di primo
grado), implica il diritto delle parti all’ammissione della prova
contraria. F Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2012, n. 5863 (ud. 23
novembre 2011), G. e altro (c.p.p., art. 495; c.p.p., art. 603).
[RV252128]
■ Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Prova so-
pravvenuta dopo la sentenza di primo grado pronunziata
all’esito del giudizio abbreviato.
Nel giudizio d’appello può essere disposta, anche su richiesta di
parte, la rinnovazione dell’istruzione nel caso di prova soprav-
venuta dopo la sentenza di primo grado pronunziata all’esito
del giudizio abbreviato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il
rigetto dell’istanza del P.G. di acquisizione del verbale di interro-
gatorio di un nuovo collaboratore di giustizia, in quanto conte-
nente dichiarazioni non superflue, integri la violazione dell’art.
606, comma primo, lett. d), c.p.p.). F Cass. pen., sez. II, 9 marzo
2012, n. 9267 (ud. 3 febbraio 2012), P.G. in proc. Aracri (c.p.p.,
art. 438; c.p.p., art. 603; c.p.p., art. 606). [RV252108]
Applicazione della pena su richiesta del-
le parti
■ Richiesta – Consenso – Revoca.
In tema di patteggiamento, il consenso prestato alla richiesta di
applicazione della pena è sempre revocabile qualora, dopo la
stipulazione del patto e prima della pronuncia della sentenza, ex
art. 444 c.p.p., sia sopravvenuta una legge più favorevole o tale
ritenuta dall’interessato, che alteri la precedente valutazione di
convenienza sulla base della quale la parte si sia determinata a
chiedere o ad acconsentire all’accordo. F Cass. pen., sez. IV, 22
marzo 2012, n. 11209 (c.c. 23 febbraio 2012), Marotti (c.p.p., art.
444; c.p.p., art. 447). [RV252173]
■ Sentenza – Motivazione – Estremi.
Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo
all’art. 129 c.p.p. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia
verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento,
non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo.
F Cass. pen., sez. II, 17 febbraio 2012, n. 6455 (c.c. 17 novembre
2011), Alba (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 444). [RV252085]
Appropriazione indebita
■ Elemento oggettivo del reato – Appropriazione – Estre-
mi.
Integra il reato di appropriazione indebita la condotta di chi,
ricevuta una cosa per effetto della stipula di un contratto esti-
matorio, la trattenga dopo il termine stabilito senza pagarne il
prezzo. (Fattispecie relativa a gioielli affidati all’agente “in con-
to visione”). F Cass. pen., sez. II, 20 febbraio 2012, n. 6690 (ud. 3
febbraio 2012), Di Chito (c.p., art. 646). [RV252109]
Armi e munizioni
■ Armi proprie e armi improprie – Armi improprie – Fatti-
specie.
Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell’art. 4,
comma secondo, della L. n. 110 del 1975 sono equiparabili alle
572
mas
5/2013 Rivista penale
MASSIMARIO
armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola
condizione che avvenga “senza giustificato motivo”, mentre per
gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima
parte della citata disposizione occorre anche che essi appaiano
“chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo,
per l’offesa alla persona”. (Nella specie, la Corte ha ritenuto
sussistente il reato nel caso di porto di uno sfollagente, della
lunghezza di cm 48, e di un coltello a serramanico, con lama di
cm 6, pur se non erano emersi, in concreto, elementi circa la
loro destinazione all’offesa alla persona). F Cass. pen., sez. I,
15 marzo 2012, n. 10279 (ud. 29 novembre 2011), Croce (l. 18
aprile 1975, n. 110, art. 4). [RV252253]
■ Detenzione abusiva – Armi in uso durante la prima
guerra mondiale – Normativa applicabile.
La sanzione amministrativa prevista dagli artt. 9 e 10 della L. 7
marzo 2001, n. 78 per l’omessa comunicazione al sindaco del
possesso di cimeli della prima guerra mondiale non si applica
alle armi, la cui detenzione continua ad essere penalmente
sanzionata dalle norme del c.p. o dalle leggi speciali in materia.
(Nella specie, si è ritenuta sussistente la contravvenzione del-
l’art. 697 c.p. nel caso di detenzione di una baionetta mod. 84/98
Mauser 98K, in uso alla Wehrmacht). F Cass. pen., sez. I, 23 feb-
braio 2012, n. 7094 (ud. 17 gennaio 2012), Bradaschia (c.p., art.
697; l. 7 marzo 2001, n. 78). [RV252074]
■ Porto abusivo – Bomboletta spray contenente gas urti-
cante – Configurabilità.
Integra il reato previsto dall’art. 4 L. 2 ottobre 1967, n. 895 e
succ. modd., il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray
contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli
occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, in quanto idonea
ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella
definizione di arma comune da sparo da cui all’art. 2 L. n. 110
del 1975. F Cass. pen., sez. I, 29 marzo 2012, n. 11753 (ud. 28
febbraio 2012), Cecchetti (l. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 4; l.
14 ottobre 1974, n. 497, art. 10; l. 18 aprile 1975, n. 110, art.
2). [RV252261]
■ Speciale attenuante di cui all’art. 4, L. 18 aprile 1975, n.
110 – Armi improprie – Fattispecie.
La circostanza del fatto di lieve entità di cui all’art. 4, comma
terzo, L. n. 110 del 1975 si applica a tutte le armi improprie indi-
cate nell’art. 4, comma secondo, L. cit. e non ai soli oggetti atti
ad offendere strettamente intesi. (Fattispecie relativa a porto
di coltello richiudibile, con lama lunga sette cm e punta acumi-
nata). F Cass. pen., sez. I, 5 aprile 2012, n. 12915 (c.c. 1 marzo
2012), P.G. in proc. Corso (l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4).
[RV252272]
Associazione per delinquere
■ Associazione di tipo mafioso – Aggravanti – Concorso di
aggravanti ad effetto speciale.
Nell’ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto
speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione
di tipo mafioso dai commi quarto e sesto dell’art. 416 bis c.p., ai
fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la
regola generale prevista dall’art. 63, comma quarto, c.p., bensì
l’autonoma disciplina derogatoria di cui al citato sesto comma
dell’art. 416 bis, che prevede l’aumento da un terzo alla metà
della pena già aggravata. F Cass. pen., sez. VI, 29 febbraio 2012,
n. 7916 (ud. 13 dicembre 2011), P.G., La Franca e altri (c.p., art.
63; c.p., art. 416 bis). [RV252069]
■ Associazione di tipo mafioso – Aggravanti – Disponibi-
lità di armi.
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non
si espone a censura la sentenza del giudice di merito che riten-
ga sussistente l’aggravante della disponibilità delle armi di cui
all’art. 416 bis, comma quarto, c.p., quando il delitto associativo
sia contestato agli appartenenti di una “famiglia” mafiosa ade-
rente all’organizzazione denominata “cosa nostra”, anche nel
caso in cui la disponibilità delle armi sia provata a carico di un
solo appartenente. F Cass. pen., sez. VI, 22 marzo 2012, n. 11194
(c.c. 8 marzo 2012), Lupo (c.p., art. 416 bis). [RV252177]
■ Associazione di tipo mafioso – Aggravanti – Ex art. 416
bis, comma sesto, c.p..
Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416 bis,
comma sesto, c.p. - che ricorre quando gli associati intendono
assumere il controllo di attività economiche, finanziando l’ini-
ziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto
di delitti - occorre, in primo luogo, una particolare dimensione
dell’attività economica, nel senso che essa va identificata non in
singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività
di gestione di singoli esercizi, ma nell’intervento in strutture
produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento,
sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi. È, pure,
necessario che l’apporto di capitale corrisponda a un reinve-
stimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo
proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti
antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo. La
predetta aggravante deve, inoltre, essere riferita all’attività del-
l’associazione e non alla condotta del singolo partecipe ed ha,
pertanto, natura oggettiva. (In applicazione del principio di cui
in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice
di merito ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.
416 bis, comma sesto, c.p., ritenendo apoditticamente certo che
i proventi delle estorsioni cui il sodalizio era dedito fossero rein-
vestiti nelle attività economiche gestite da due degli interessati
alla vicenda, in assenza, tra l’altro, di verifiche in ordine alla tito-
larità, alle dimensioni e tipologia dell’attività nonché alla data di
costituzione dell’impresa e alle forme di finanziamento di essa).
F Cass. pen., sez. V, 2 aprile 2012, n. 12251 (ud. 25 gennaio 2012),
Monti e altri (c.p., art. 59; c.p., art. 416 bis). [RV252172]
■ Associazione di tipo mafioso – Aggravanti – Natura
oggettiva.
La circostanza aggravante del reato di associazione di tipo
mafioso, consistente nella destinazione del prezzo, prodotto o
profitto dei delitti al finanziamento di attività economiche di cui
gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, ha
natura oggettiva ed è riferibile all’attività dell’associazione nel
suo insieme, non necessariamente alla condotta del singolo par-
tecipe, il quale pertanto ne risponde per il solo fatto della parte-
cipazione. F Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 6547 (ud. 10
ottobre 2011), Panzeca e altri (c.p., art. 416 bis). [RV252114]
■ Associazione di tipo mafioso – Autonomia del reato
associativo dai reati-fine – Prova dell’esistenza del reato
associativo.
Il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche in
difetto della commissione di reati-fine, purché l’organizzazione
sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione ed
il livello organizzativo e programmatico raggiunto ne lascino
concretamente presagire la prossima realizzazione. (Fattispecie
relativa ad attività della ‘ndrangheta in località piemontesi). F
Cass. pen., sez. II, 1 febbraio 2012, n. 4304 (c.c. 11 gennaio 2012),
Romeo (c.p., art. 416 bis). [RV252205]
■ Associazione di tipo mafioso – Concorso esterno – Ele-
mento psicologico.
In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso,
il rafforzamento del sodalizio così come connotato dal suo
programma delinquenziale, integrante l’evento del contributo
causale del concorrente, è oggetto di dolo generico, che deve
atteggiarsi come diretto e non come meramente eventuale, nel
senso che lo stesso può non aver rappresentato l’obiettivo unico
o primario della condotta dell’imputato, ma questi deve averlo
previsto, accettato e perseguito come risultato non solo possi-
bile o probabile, bensì certo o comunque altamente probabile
della medesima condotta. F Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2012, n.
15727 (ud. 9 marzo 2012), Dell’Utri ed altri (c.p., art. 43; c.p.,
art. 110; c.p., art. 416 bis). [RV252330]
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA