Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. e cond. 1/2013
Massimario
Arbitrato e compromesso
Compromesso e clausola compromissoria – Interpreta-
zione – Clausola compromissoria genericamente riferita
alle controversie nascenti dal contratto relativo.
La clausola compromissoria riferita genericamente alle contro-
versie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in
mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano
nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi
“causa petendi” nel contratto medesimo, con esclusione quindi
delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un
presupposto storico, come nella specie, in cui la “causa petendi”
ha titolo aquiliano ex art. 1669 c.c., avendo gli attori dedotto gra-
vi difetti dell’immobile da loro acquistato presso il costruttore.
F Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 2012, n. 1674, Persichini ed altro
c. Holdinvest S.p.a. ed altro (c.p.c., art. 808; c.c., art. 1669).
[RV621383]
Assemblea dei condomini
Deliberazioni – Impugnazione – Titolari di diritti reali
sulle singole unità immobiliari – Sussistenza – Conduttore
dell’immobile locato – Esclusione – Limiti – Deliberazioni
in materia di riscaldamento e condizionamento d’aria.
Il potere di impugnare le deliberazioni condominiali compete,
per il disposto dell’art. 1137 c.c., ai titolari di diritti reali sulle
singole unità immobiliari, anche in caso di locazione dell’im-
mobile, salvo che nella particolare materia dei servizi di riscal-
damento e di condizionamento d’aria, per la quale la decisione
e, conseguentemente, la facoltà di ricorrere al giudice, sono
attribuite ai conduttori. F Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2012, n.
869, Cond. Angelo Desio c. Imm. Ferravila S.n.c (c.c., art. 1137).
[RV621171]
Beni materiali
Pertinenze – Costituzione del vincolo – Spazi destinati
a parcheggio – Art. 41 sexies L. n. 1150 del 1942 – Vincolo
pubblicistico di destinazione – Diritto reale d’uso sugli
spazi in favore dei condomini – Obbligo di cessione delle
singole aree in proprietà ai titolari delle unità immobi-
liari – Esclusione – Domanda avanzata da un solo condo-
mino – Possibilità per il giudice di individuare un preciso
spazio – Sussistenza – Doglianze da parte del costruttore
– Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.
In tema di aree destinate a parcheggio, la norma dell’art. 41
sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotta dall’art.
18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si limita a prescrivere, per
i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria
di appositi spazi a parcheggi in misura proporzionale alla cu-
batura totale dell’edif‌icio, determinando, mediante tale vincolo
di carattere pubblicistico, un diritto reale d’uso sugli spazi pre-
detti a favore di tutti i condomini dell’edif‌icio, senza imporre
all’originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà
degli spazi in questione. Pertanto, ove l’azione per il ricono-
scimento del diritto reale d’uso sia stata proposta da uno solo
dei condomini, il giudice di merito può individuare un preciso
spazio f‌isico per la sosta dei veicoli di proprietà del condomino
istante, senza che di tale decisione possa dolersi il costruttore
del complesso immobiliare, il quale potrebbe astrattamente
usucapire la rimanente parte dell’area vincolata. F Cass. civ.,
sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1214 (), Chaim c. Cividin S.p.a. ed
altri (c.c., art. 1117; l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies;
l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18; l. 28 febbraio 1985, n. 47, art.
26). [RV621122]
Canone
Aggiornamento – Applicazione ai contratti in corso alla
data dell’entrata in vigore della nuova norma.
L’art.1, nono comma, sexies della legge 5 aprile 1985, n. 118, che,
modif‌icando l’art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, consente
(entro i limiti previsti dalla medesima disposizione) i patti di
aggiornamento del canone locativo in relazione alle eventuali
variazioni del potere di acquisto della moneta, incide sul regime
ordinario dei contratti di locazione ed è, pertanto, applicabile
anche a quelli in corso alla data di entrata in vigore della norma,
occorrendo, tuttavia, al tal f‌ine che le parti stipulino, nell’am-
bito del contratto tra loro in corso (se non l’abbiano già fatto
in precedenza), un’apposita pattuizione. (Nella specie, in ap-
plicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha affermato che,
avendo le parti previsto, in contratto di locazione decorrente
dal 31 gennaio 1984, una clausola di aggiornamento biennale del
canone a decorrere dall’inizio del quarto anno della locazione,
il primo aumento, condizionato alla richiesta del locatore, si
sarebbe potuto produrre a partire dal 31 gennaio 1987, mante-
nendo i successivi cadenza biennale). F Cass. civ., sez. III, 17
gennaio 2012, n. 550, Sof‌ida S.p.a. ed altri c. Comune di Roma
(l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32; l. 5 aprile 1985, n. 118, art.
1). [RV620987]
Comodato
Comodatario – Uso della cosa – Comodato di immobi-
le destinato a casa coniugale – Spese non necessarie nè
urgenti – Diritto al rimborso – Esclusione – Fondamento
– Fattispecie.
Il comodatario che, al f‌ine di utilizzare la cosa, debba affrontare
spese di manutenzione può liberamente scegliere se provveder-
vi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo
interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimbor-
so dal comodante. Ne consegue che, se un genitore concede un
immobile in comodato per l’abitazione della costituenda fami-
glia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie
né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la
convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazio-
ne coniugale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza
impugnata che aveva respinto la domanda di rimborso avanza-
ta da un coniuge separato nei confronti dei genitori dell’altro
coniuge, proprietari dell’appartamento datogli in comodato). F
Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1216, Cappagli c. Castagni
ed altro (c.c., art. 1808). [RV621154]
Competenza civile
Competenza per territorio – Diritti di obbligazione –
Società di gestione del risparmio in liquidazione coatta
amministrativa – Domanda di sfratto per morosità – Com-
petenza per territorio del giudice dove ha sede la società
ex art. 57 D.Lvo n. 58/1998 – Esclusione – Giudice compe-
tente – Criteri.
In tema di regolamento di competenza, l’azione di sfratto per
morosità (e la successiva fase a cognizione piena che ne sia se-

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