Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. e cond. 3/2013
Massimario
Antichità e belle arti
Cose di interesse artistico e storico – Beni appartenenti
ad un oratorio parrocchiale – Esecuzione di lavori senza
autorizzazione.
Integra il reato previsto dall’art. 169, comma primo, lett. a),
D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 la realizzazione senza autorizza-
zione di lavori di demolizione e di rimozione di opere all’interno
di un oratorio parrocchiale, che, in base all’art. 10 del citato
D.L.vo, costituisce ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, i
cui beni aventi interesse storico o artistico assumono la qualif‌i-
ca di beni culturali. F Cass. pen., sez. III, 23 marzo 2012, n. 11412
(ud. 8 febbraio 2012), Paoli e altro (d.l.vo 22 gennaio 2004, n.
42). [RV252365]
Appello civile
Intervento in causa e legittimazione dell’interventore –
Ammissibilità – Pregiudizio di un proprio diritto.
Nei casi di intervento in appello, a norma dell’art. 344 c.p.c.,
da parte di chi prospetti che la situazione giuridica accertata
o costituita dalla sentenza di primo grado possa pregiudicare
un proprio autonomo diritto, legittimazione e merito si confon-
dono, in quanto la prima discende dall’effettiva titolarità del
diritto incompatibile vantato ed il secondo concerne proprio
l’incompatibilità tra quel diritto e la situazione giuridica accer-
tata o costituita. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato
principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, in
relazione a giudizio di appello avverso sentenza pronunciata
su domanda ex art. 2932 c.c., aveva escluso la legittimazione
ad intervenire di un terzo subentrato nei diritti nascenti da un
precedente preliminare di vendita in capo al promittente com-
pratore, in conseguenza dell’esercizio della facoltà di nomina
riconosciuta a quest’ultimo, sul presupposto della non perfetta
identità dell’immobile oggetto dei due contratti). F Cass. civ.,
sez. II, 25 giugno 2012, n. 10590, Memè c. Fall. Edil Magliano
Romano 64378 S.r.l. ed altro (c.p.c., art. 344; c.p.c., art. 404;
c.c., art. 1401; c.c., art. 2932). [RV622986]
Assemblea dei condomini
Deliberazioni – Delibera assembleare di destinazione
del cortile condominiale a parcheggio – Approvazione –
Quorum necessario – Individuazione.
In tema di condominio negli edif‌ici, la delibera assembleare di
destinazione del cortile condominiale a parcheggio di autovet-
ture dei singoli condomini, in quanto disciplina le modalità di
uso e di godimento del bene comune, è validamente approvata
con la maggioranza prevista dall’art. 1136, quinto comma, c.c.,
non essendo all’uopo necessaria l’unanimità dei consensi, ed è
idonea a comportare la modif‌ica delle disposizioni del regola-
mento di condominio, di natura non contrattuale, relative al-
l’utilizzazione ed ai modi di fruizione delle parti comuni. F Cass.
civ., sez. II, 15 giugno 2012, n. 9877, Condominio via Solari 56 in
Milano c. Haupt (c.c., art. 1102; c.c., art. 1136; c.c., art. 1138).
[RV622759]
Deliberazioni – Impugnazione – Controllo dell’autorità
giudiziaria – Limiti – Esame della sola legittimità, e non
del merito – Mancata apertura di conto corrente intesta-
to al condominio – Sindacabilità della questione mediante
impugnazione ai sensi dell’art. 1137 c.c. – Esclusione.
Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere delle assem-
blee condominiali non può estendersi alla valutazione del
merito ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea
esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma
deve limitarsi al riscontro della legittimità. Ne consegue che
non è suscettibile di controllo da parte del giudice, attraverso
l’impugnativa di cui all’art. 1137 c.c., l’operato dell’assemblea
condominiale in relazione alla questione inerente alla mancata
apertura di un conto corrente intestato al condominio, su cui
depositare da parte dell’amministratore le somme ricevute, atte-
nendo la stessa all’opportunità o alla convenienza dell’adozione
delle modalità della gestione delle spese relative alle cose ed
ai servizi comuni. F Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2012, n. 10199,
Cottino c. Condominio via Casalis 42, Torino (c.c., art. 1137;
c.c., art. 1823). [RV622882]
Avviamento commerciale
Immobile destinato all’esercizio di casa di cura – Quali-
f‌icazione dell’attività come commerciale o professionale
– Criteri.
Per stabilire se l’attività svolta nell’immobile locato abbia na-
tura imprenditoriale o professionale (e, di conseguenza, se allo
scioglimento del contratto spetti o no al conduttore l’indennità
per la perdita dell’avviamento), occorre avere riguardo non alla
qualif‌ica (professionale o meno) delle persone che vi lavorano,
ma alla prevalenza, nell’ambito delle attività ivi esercitate, del-
l’elemento imprenditoriale o di quello professionale (in applica-
zione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la
quale aveva qualif‌icato come “professionale” l’attività svolta in
un casa di cura privata, in base all’assunto che essa non potesse
essere svolta se non con l’ausilio di personale medico). F Cass.
civ., sez. III, 29 maggio 2012, n. 8558, Prosperius Villa Cherubini
s.r.l. c. Casa Generalizia Istituto Picola Compagnia di Maria ed
altro (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; l. 27 luglio 1978, n.
392, art. 35). [RV622628]
Canone
Morosità – Immobile destinato ad uso diverso dall’abi-
tazione – Vizi della cosa locata – Autoriduzione del ca-
none da parte del conduttore – Legittimità – Esclusione
– Fondamento.
In tema di locazione di immobili urbani per uso diverso da
quello abitativo, la cosiddetta autoriduzione del canone (e, cioè,
il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzio-
nalmente stabilita) costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del
conduttore, che provoca il venir meno dell’equilibrio sinallag-
matico del negozio, anche nell’ipotesi in cui detta autoriduzione
sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone do-
vuto a norma dell’art. 1578, primo comma, cod.civ., per ripri-
stinare l’equilibrio del contratto, turbato dall’inadempimento
del locatore e consistente nei vizi della cosa locata. Tale norma,
infatti, non dà facoltà al conduttore di operare detta autoridu-
zione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una
riduzione del corrispettivo, essendo devoluto al potere del giu-
dice di valutare l’importanza dello squilibrio tra le prestazioni
dei contraenti. F Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2012, n. 10639,

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