Massimario

Pagine221-233
221
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. e cond. 2/2013
Massimario
Amministratore
Attribuzioni – Consegna dei prospetti contabili dal vec-
chio al nuovo amministratore – Accettazione da parte di
quest’ultimo – Conseguenze – Riconoscimento del debito
del condominio verso il precedente amministratore per
le anticipazioni documentate dalla situazione di cassa –
Insussistenza – Fondamento.
Il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato
dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare
incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici
consegnatigli dal precedente amministratore e, pertanto, l’ac-
cettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del
debito nei confronti di quest’ultimo da parte dei condòmini per
l’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste
contabili, spettando, invece, all’assemblea dei condòmini ap-
provare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preven-
tivo ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate d’inizia-
tiva dell’amministratore. (La S.C., in applicazione dell’enunciato
principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva
ritenuto che la sottoscrizione del verbale di consegna della do-
cumentazione, apposta dal nuovo amministratore quand’era già
immesso nell’esercizio delle sue funzioni, non integrasse una
ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle an-
ticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore
e risultanti dalla situazione di cassa registrata). F Cass. civ., sez.
II, 28 maggio 2012, n. 8498, Poggi ed altri c. Cond. via Baracca
145-147 Firenze (c.c., art. 1130; c.c., art. 1135; c.c., art. 1713;
c.c., art. 1720). [RV622457]
Antichità e belle arti
Cose di interesse artistico e storico – Proprietà privata
– Alienazione o trasmissione.
Il proprietario di un bene immobile di interesse storico ed arti-
stico, assoggettato ad esecuzione forzata, non è legittimato a far
valere, attraverso l’opposizione all’esecuzione, la circostanza
che il bene stesso sia stato aggiudicato in assenza dell’autoriz-
zazione del Ministero per i beni culturali, prescritta, a pena di
nullità dell’alienazione, dall’art. 56 del d.l.vo 22 gennaio 2004 n.
42 (codice dei beni culturali). La suddetta autorizzazione, infat-
ti, è prevista nell’interesse dello Stato, con la conseguenza che
il solo Ministero competente è legittimato a farne valere la man-
canza. F Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2012, n. 4378, Ass. Circolo
Artistico Politecnico c. Fraia ed altri (d.l.vo 22 gennaio 2004,
n. 42, art. 56). [RV622035]
Appalto (Contratto di)
Rovina e difetto di cose immobili (responsabilità del
costruttore) – Azione di responsabilità – Esperibilità an-
che dall’acquirente contro il venditore.
L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili,
prevista dall’art. 1669 c.c., può essere esercitata non solo dal
committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente
contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la pro-
pria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto,
nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di
diretta responsabilità nella costruzione dell’opera, e sempre che
si tratti di gravi difetti, i quali, al di fuori dell’ipotesi di rovina o
di evidente pericolo di rovina, pur senza inf‌luire sulla stabilità
dell’edif‌icio, pregiudichino o menomino in modo rilevante il
normale godimento, la funzionalità o l’abitabilità del medesimo.
(Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C.
ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva omesso di in-
quadrare tra i gravi difetti, di cui all’art. 1669 c.c., le def‌icienze
costruttive, imputabili al venditore-appaltatore, consistenti nel
cedimento della pavimentazione interna ed esterna, della rampa
di scala e del muro di recinzione). F Cass. civ., sez. II, 16 feb-
braio 2012, n. 2238, Lanzilotti ed altro c. De Monte ed altro (c.c.,
art. 1669). [RV621698]
Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato – Appropriazione – Estre-
mi.
Integra il reato di appropriazione indebita la condotta del con-
duttore di un appartamento che asporti dall’immobile oggetto
di locazione i relativi arredi, senza che, ai f‌ini della sussistenza
dell’illecito, sia necessaria la formale richiesta di restituzione
da parte del locatore ma essendo suff‌iciente che a detti beni sia
stata data dall’agente una diversa destinazione rispetto a quella
originaria. F Cass. pen., sez. II, 9 febbraio 2012, n. 4958 (ud. 22
dicembre 2011), Accosta (c.p., art. 646). [RV251807]
Azioni giudiziarie
Legittimazione dell’amministratore.
L’amministratore del condominio è pienamente legittimato ad
agire per ottenere il rilascio di un immobile condominiale, atte-
sa la natura personale dell’azione, essendo il recupero del bene
essenziale per l’ulteriore fruizione dello stesso bene da parte di
tutti i condomini. F Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1768,
Sieni c. Cond. via della Mendola 28 Roma ed altro (c.c., art.
1117; c.c., art. 1130; c.c., art. 1131). [RV621678]
Beni materiali
Pertinenze – Aree di parcheggio pertinenti a fabbricati
urbani – Parcheggi realizzati in eccedenza.
I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo
richiesto dall’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 non sono
soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari
del fabbricato. Ne consegue che l’originario proprietario-co-
struttore del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere
a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di
destinazione nascente da atto d’obbligo. F Cass. civ., sez. II, 3
febbraio 2012, n. 1664, Scarpato c. Buonocore ed altro (l. 6 ago-
sto 1967, n. 765, art. 18; l. 24 marzo 1989, n. 122, art. 2).
[RV621449]
Pertinenze – Costituzione del vincolo – Fra sottotetto e
appartamenti sottostanti.
In tema di condominio negli edif‌ici, la natura pertinenziale del
sottotetto rispetto agli appartamenti sottostanti va stabilita in
base alla relazione materiale esistente tra cosa principale e cosa
secondaria, e non secondo i criteri di individuazione della pro-
prietà condominiale. (Alla luce dell’enunciato principio, la S.C.
ha cassato la decisione di merito che, nella controversia tra i
proprietari di due appartamenti, aveva affermato la comunio-
ne del sottotetto in quanto sovrastante entrambi gli immobili,
senza attribuire il dovuto rilievo al carattere differenziato del
nesso strutturale fra il sottotetto medesimo e l’appartamento ad

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT