Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2013
Massimario
Applicazione della pena su richiesta del-
le parti
Pena – Conversione della pena detentiva in quella pecu-
niaria – Sostituzione di detta pena con quella del lavoro
di pubblica utilità.
Nell’accordo sull’applicazione della pena in ordine al reato di
guida in stato di ebbrezza le parti non possono prima procedere
alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria per
poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di
regimi sanzionatori sostitutivi aventi totale autonomia in ordine
ai presupposti di applicazione, alle modalità esecutive ed alle
conseguenze nel caso di violazione, di guisa che essi possono
trovare applicazione individualmente, senza che i benef‌ici con-
nessi alla sostituzione si sommino determinando un trattamen-
to sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità
delle pene. F Cass. pen., sez. IV, 1 ottobre 2012, n. 37967 (ud. 17
maggio 2012), P.G. in proc. Nieddu. (nuovo c.s., art. 186; l. 24
dicembre 1981, n. 689, art. 53). [RV254361]
Assicurazione obbligatoria
Contratto di assicurazione – Conducente di veicolo che
sia responsabile di sinistro, ma non anche proprietario
del mezzo – Legittimazione a far valere i diritti derivanti
dal contratto d’assicurazione – Nel caso di “mala gestio
dell’assicuratore” – Ammissibilità – Esclusione
Il conducente di un veicolo che sia responsabile di un sinistro
stradale, ma non anche proprietario del mezzo, in quanto estra-
neo al rapporto di assicurazione ex art. 1917 c.c., non è legitti-
mato a far valere diritti che siano riconducibili alla “mala gestio”
cosiddetta “propria” dell’assicuratore, ovvero per non avere
eseguito in buona fede, nei confronti del proprio assicurato,
l’obbligazione di corrispondere l’indennità in modo da evitare
che l’obbligazione risarcitoria aumentasse ingiustif‌icatamente
in suo pregiudizio. F Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2013, n. 6291,
Pecora c. Ina Assicurazioni SpA in L.c.a (c.c., art. 1917; d.l.vo
7 settembre 2005, n. 209, art. 122; d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 144). [RV625522]
Fondo di garanzia per le vittime della strada – Liquida-
zione dei danni – Danni alla persona causati da veicolo o
natante non identif‌icato – Limiti di risarcibilità – Danni
morali – Disciplina ordinaria – Applicabilità.
I limiti di risarcibilità dei danni alla persona causati da veicolo o
natante non identif‌icato, previsti dall’art. 21, comma 2, legge 24
dicembre 1969, n. 990 (oggi trasfuso nell’art. 283 d.l.vo 7 settem-
bre 2005, n. 209), attraverso il rinvio alle previsioni del d.p.r. 30
giugno 1965, n. 1124, operano solo per i danni patrimoniali, ma
non per i danni morali, i quali, pur rientrando tra quelli che il
Fondo di garanzia per le vittime della strada è obbligato a risar-
cire, sono, quindi, risarcibili secondo la disciplina ordinaria. F
Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2013, n. 3637, Conforti c. Ina Assi-
talia Spa (c.c., art. 2054; c.c., art. 2059; l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 21; d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124; d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209, art. 283). [RV625426]
Minimi di garanzia – Sussistenza di un sub massimale
catastrofale – Condizioni.
L’art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - applicabile “ratione
temporis” - deve essere letto congiuntamente al successivo art.
27, con la conseguenza che, in caso di pluralità di danneggiati
da un sinistro stradale e di insuff‌icienza del massimale, i limiti
f‌issati dal d.p.r. 4 agosto 1984 (pari a lire cento milioni per ogni
persona danneggiata e a lire trenta milioni per danni a cose o
animali) devono essere rapportati ad ogni singolo soggetto
danneggiato, proprietario delle cose o degli animali o leso nella
persona che sia, in quanto la lettera del citato art. 27 fa riferi-
mento genericamente ai diritti delle persone danneggiate, senza
prevedere distinzioni fra esse a seconda del bene che sia stato
leso, in rapporto al cd. massimale catastrofale. Deve, pertanto,
escludersi - in difetto di un’esplicita previsione di legge con-
traria - che nell’ipotesi di una pluralità di persone danneggiate
il limite di lire trenta milioni (f‌issato dal citato d.p.r. 4 agosto
1984 per i danni alle cose o animali) costituisca una sorta di
“sub-massimale catastrofale” riguardo a tutti i danni alle cose ed
animali verif‌icatisi in conseguenza del sinistro. F Cass. civ., sez.
III, 13 febbraio 2013, n. 3560, Duomo Uni One Assicurazioni Spa
c. Vellucci ed altri (c.c., art. 2054; l. 24 dicembre 1969, n. 990,
art. 9; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 27). [RV625300]
Modulo di constatazione amichevole – Opponibilità
all’assicuratore – Condizioni – Necessità.
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assi-
curatore della responsabilità civile da circolazione stradale, la
dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo
di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per
essere opponibile all’assicuratore, deve essere resa dal respon-
sabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicura-
to e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente
del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è
solo litisconsorte facoltativo. F Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2013,
n. 8214, Allianz Spa c. Pompa ed altri (c.c., art. 2054; c.c., art.
2733; c.c., art. 2734; l. 24 dicembre 1990, n. 990, art. 18; l. 24
dicembre 1990, n. 990, art. 23). [RV625670]
Risarcimento danni – Azione ex art. 22 L. n. 990/1969
– Chiamata in causa del terzo da parte del convenuto –
Ammissibilità – Esclusione.
L’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile “ra-
tione temporis”, ed abrogata dall’art. 354 del d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209), per il quale l’azione per il risarcimento dei danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore può essere propo-
sta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui
il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all’assicu-
ratore del danneggiante, non trova applicazione nell’ipotesi in
cui uno dei danneggianti, convenuto in giudizio per l’integrale
risarcimento, proceda alla chiamata in garanzia impropria con-
tro altro danneggiante per sentirlo dichiarare corresponsabile
dei danni lamentati dall’attore, ai f‌ini della ripartizione interna
dell’obbligazione solidale, stabilita dall’art. 2055 c.c.. F Cass.
civ., sez. III, 3 aprile 2013, n. 8115, Le Assicurazioni di Roma c.
Bellachioma (c.c., art. 2043; c.c., art. 2055; c.p.m.p., art. 269;
l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22; d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 145). [RV625666]
Risarcimento danni – Fattispecie in tema di danneggia-
mento causato da incendio di autovettura in sosta – Equi-
parabilità all’evento prodotto dalla circolazione stradale
– Conf‌igurabilità – Condizioni.
Ai f‌ini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbliga-
toria della r.c.a., la sosta può essere equiparata alla circolazione

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