Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2013
Massimario
Applicazione della pena su richiesta del-
le parti
Ambito di applicazione – Pluralità di reati contestati
– Depenalizzazione di alcune delle ipotesi contestate –
Fattispecie in tema di depenalizzazione del reato di cui
all’art. 186, comma 2, lett. a) c.s..
In caso di patteggiamento per una pluralità di reati, qualora nel
corso del giudizio uno di essi venga depenalizzato, il venir meno
di uno dei termini essenziali del contenuto dell’accordo che ha
portato al patteggiamento travolge l’intero provvedimento e im-
pone l’annullamento della sentenza per una nuova valutazione
delle parti. (Fattispecie in tema di avvenuta depenalizzazione
del reato previsto dall’art. 186, comma secondo, lett. a), Cod.
Strada per effetto della legge 29 luglio 2010, n. 120, antecedente
la sentenza di patteggiamento). F Cass. pen., sez. IV, 6 dicem-
bre 2012, n. 47287 (ud. 8 novembre 2012), P.G. in proc. Perugini
(nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 444). [RV253922]
Assicurazione obbligatoria
Condizioni di polizza – Clausola condizionante la ga-
ranzia assicurativa alla circostanza che il conducente sia
in possesso di patente non scaduta – Validità – Fondamen-
to.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la clausola di
polizza che subordina la garanzia alla circostanza che il condu-
cente fosse munito di valida patente di guida non opera nei con-
fronti del danneggiato, ma solo nei confronti dell’assicurato. F
Cass. civ., sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 373, Caroselli c. Groupama
Assicurazioni Spa ed altro (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
18). [RV624611]
Mancato pagamento del premio alla scadenza – Messa
in circolazione di veicolo coperto da polizza di cui sia
scaduta la prima rata di premio – Sussistenza della vio-
lazione – Accettazione del pagamento tardivo da parte
dell’assicuratore – Irrilevanza.
Nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del
premio, una volta scaduto il termine di pagamento della se-
conda rata di premio, l’eff‌icacia del contratto resta sospesa a
partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale
sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi
dell’art. 1901 c.c.. Ne consegue che, una volta spirato il suddetto
termine, il veicolo deve ritenersi sprovvisto di assicurazione, e
chi l’ha messo in circolazione incorrerà nella relativa sanzione
amministrativa, a nulla rilevando che l’assicuratore abbia accet-
tato un pagamento tardivo e rinunciato ad avvalersi della so-
spensione della garanzia. F Cass. civ., sez. VI, 30 novembre 2012,
n. 21571, Auditore c. Min. Difesa (c.c., art. 1901; nuovo c.s.,
art. 192; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7; d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209, art. 127). [RV624407]
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti del-
l’assicurato.
Nella vigenza dell’abrogata legge 24 dicembre 1969, n. 990, in
caso di liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore
della r.c.a., sopravvenuta nel corso del giudizio promosso dalla
vittima per il risarcimento del danno, la notif‌icazione all’im-
presa designata dell’atto di pendenza della lite, di cui all’art. 25
della legge citata, non aveva la natura di una “vocatio in ius”; di
conseguenza, l’impresa designata, non essendo parte del giudi-
zio, non può proporre appello avverso la sentenza favorevole
al danneggiato, salvo che avesse scelto di intervenire volonta-
riamente nel giudizio. F Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 2012, n.
18155, Corrado ed altri c. Inail Campania ed altri (l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 19; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21; l. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 25). [RV624281]
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti del-
l’assicuratore – Rivalsa dell’assicuratore verso l’assicura-
to – Risarcimento del danno senza previo accertamento
della responsabilità dell’assicurato – Diritto di rivalsa
– Sussistenza – Eccezioni dell’assicurato in ordine alla
responsabilità ed all’entità del risarcimento – Ammissi-
bilità.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile,
la disposizione dell’art. 18, secondo comma, della legge n. 990
del 1969 - in base alla quale l’assicuratore, quando non può op-
porre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti
eccezioni derivanti dal contratto, ha diritto di rivalsa verso
l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente
diritto di rif‌iutare o ridurre la propria prestazione - trova ap-
plicazione anche quando l’assicuratore abbia risarcito il danno
sulla base della semplice richiesta del danneggiato, senza il
preventivo accertamento della responsabilità dell’assicurato, il
quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o non
abbia partecipato alla transazione, può contrastare la domanda
di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla
sua responsabilità ed all’entità del risarcimento. F Cass. civ.,
sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22616, Addario c. Assitalia Ass. Spa
ed altri (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18). [RV624471]
Risarcimento danni – Limiti del massimale – Incapienza
del massimale di legge rispetto all’entità del danno – Ri-
levabilità d’uff‌icio – Necessità.
In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla cir-
colazione dei veicoli o motore, è rilevabile d’uff‌icio l’incapienza
del massimale minimo di legge, rispetto al danno patito dalla vit-
tima di un sinistro stradale indennizzabile da parte dell’impresa
designata per conto del fondo di garanzia vittime della strada. F
Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2012, n. 22893, Fondiaria Sai Spa
c. Nuova Tirrena Ass. Spa ed altri (c.p.c., art. 112; l. 24 dicem-
bre 1969, n. 990, art. 19; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21;
d.l.vo 7 settembre 2005, n. 205, art. 128; d.l.vo 7 settembre
2005, n. 205, art. 283). [RV624721]
Competenza civile
Connessione di cause – Cumulo soggettivo – Sinistro
stradale – Domande proposte da persone diverse ma fon-
date sui medesimi fatti – Facoltà del giudice adìto per se-
condo di ordinarne la trattazione congiunta – Condizioni
– Sussistenza.
Se due distinti soggetti propongano dinanzi a giudici diversi
separate domande di risarcimento del danno, fondate sui mede-
simi fatti materiali, il giudice adìto per secondo può ordinare la
riunione della causa a quella pendente dinanzi al giudice adìto
per primo, anche in deroga all’ordinaria competenza per territo-
rio, ove sussista il cd. nesso di pregiudizialità reciproca per in-
compatibilità. (Nella specie, la moglie di una persona deceduta

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