Massimario

Pagine657-660
657
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2013
Massimario
Assicurazione obbligatoria
Azione diretta nei confronti dell’assicuratore – Assicu-
ratore del responsabile – Azione del danneggiato per la
condanna ultramassimale dell’assicuratore – Onere della
prova – Ripartizione.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sul danneggia-
to che domanda la condanna dell’assicuratore del responsabile
al risarcimento del danno oltre il limite del massimale incombe
esclusivamente l’onere di dedurre il ritardo dell’assicuratore
nella liquidazione del danno, mentre grava sull’assicuratore
l’onere di eccepire e provare la non imputabilità del ritardo
medesimo. F Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 2012, n. 17167, Monta-
gna c. Groupama Ass. S.p.A. ed altri (l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 18; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144; c.c., art.
1218; c.c., art. 2697). [RV623794]
Fondo di garanzia per le vittime della strada – Liquida-
zione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazio-
ne – Risarcimento del danneggiato da parte dell’impresa
designata – Effetti – Surrogazione dell’impresa designata
– Rimborso dell’impresa designata da parte della Consap
– Effetti – Surrogazione della Consap nei diritti dell’im-
presa designata verso l’impresa in liquidazione – Neutra-
lità per lo stato passivo della liquidazione – Fondamento
– Risarcimento del danneggiato da parte della Consap –
Effetti – Surrogazione della Consap nei diritti del dan-
neggiato verso l’impresa in liquidazione.
In caso di liquidazione coatta amministrativa di impresa eser-
cente l’assicurazione della responsabilità civile da circolazione
di veicoli, l’impresa designata che risarcisce il danno subentra,
per l’importo pagato, a titolo di surrogazione legale, nei diritti
sia dell’assicurato e sia del danneggiato verso l’impresa in li-
quidazione e, nell’ipotesi di rimborso dell’impresa designata da
parte della Consap, quale ente di gestione del Fondo di garanzia
per le vittime della strada, l’eventuale sostituzione di quest’ul-
tima all’impresa designata in sede di distribuzione del ricavato
non incide sullo stato passivo della liquidazione, non modif‌ican-
do le aspettative di soddisfacimento degli altri creditori, e non
legittima, pertanto, l’impugnazione ai sensi dell’art. 100 (ora 38,
comma 3) legge fall.. La Consap può insinuarsi al passivo, a ti-
tolo di surrogazione legale nei diritti del danneggiato, anche per
il pagamento eseguito in favore di questi ai sensi dell’art. 9 del
d.l. n. 857 del 1976, conv. in legge n. 39 del 1977, atteso che essa
paga non quale debitore “ex lege”, ma in luogo dell’impresa desi-
gnata. F Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2012, n. 16494, Sanremo
Ass. Spa In Lca c. Di Bella ed altri (c.c., art. 1203; l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 19; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 20; l. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 29; d.l. 23 dicembre 1976, n. 857,
art. 9). [RV624101]
Garanzia assicurativa – Rimorchio – Contenuto dell’as-
sicurazione.
L’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante
dalla circolazione di rimorchi sussiste solo per quanto riguarda
il c.d. rischio statico (e cioè il pericolo che il rimorchio causi
danni a terzi quando è fermo o manovrato a mano), poiché quan-
do il rimorchio è agganciato a una motrice la responsabilità per i
danni da questo eventualmente causati (c.d. rischio dinamico) è
coperta dall’assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice.
F Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2012, n. 13200, Allianz Spa c. Sensa-
le S. ed altri (c.c., art. 1917; c.c., art. 2054; l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 1). [RV623838]
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti del-
l’assicuratore della motrice – Rimorchi – Assicurazione
del rischio dinamico di rimorchio – Ammissibilità – Esclu-
sione.
Il proprietario di un rimorchio ha la facoltà, ma non l’obbligo,
di stipulare un’assicurazione a copertura della propria respon-
sabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione del rimor-
chio (c.d. rischio dinamico), mentre ha l’obbligo di stipulare
l’assicurazione della responsabilità civile per i soli danni che
il rimorchio può causare quando è fermo o manovrato a mano
(cosiddetto rischio statico). Ne consegue che all’assicurazione
del primo tipo, non avendo natura obbligatoria, è inapplicabile
la disciplina di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi
abrogata e sostituita dagli artt. 122 e ss. cod. ass.), e la vittima di
un sinistro stradale causato da un rimorchio circolante non ha
azione diretta nei confronti dell’assicuratore di quest’ultimo, ma
solo nei confronti dell’assicuratore della motrice, che è tenuto
“ex lege” per i danni causati dall’intero complesso circolante. F
Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2012, n. 13200, Allianz Spa c. Sensale
S. ed altri (c.c., art. 1917; c.c., art. 2054; l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 1; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209). [RV623839]
Risarcimento danni – Domanda del trasportato nei con-
fronti dell’assicuratore del vettore.
Il trasportato su un veicolo a motore, che, avendo patito danni
in conseguenza di un sinistro stradale, intenda proporre l’azio-
ne diretta nei confronti dell’assicuratore del vettore, ha l’onere
di formulare la previa richiesta scritta di risarcimento (di cui
all’art. 145 cod. ass. e, in precedenza, di cui all’art. 22 legge 24
dicembre 1969 n. 990) sia nel caso in cui invochi una responsa-
bilità aquiliana del vettore, sia nel caso in cui invochi una sua
responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto
di trasporto. F Cass. civ., sez. III, 25 settembre 2012, n. 16263,
Romanelli c. Azienda Napoletana Mobilità Spa (c.c., art. 1681;
l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22; d.l.vo 7 settembre 2005, n.
205, art. 145). [RV623744]
Risarcimento danni – Limiti del massimale – Onere del-
la prova – Riparto – Criteri.
Nella controversia tra l’assicuratore della responsabilità civile
derivante dalla circolazione di veicoli ed il terzo danneggiato,
l’onere di provare la misura del massimale assicurato grava
sul primo; tale prova, tuttavia, può essere data sia attraverso la
produzione in giudizio della polizza, sia attraverso l’esibizione
di altri documenti, dai quali sia desumibile il contenuto del con-
tratto. F Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2012, n. 16541, Gloriati
c. Nationale Suisse Ass. Spa ed altro (c.c., art. 1888; c.c., art.
2969; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; d.l.vo 7 settembre
2005, n. 205, art. 128; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 205, art.
144). [RV623760]
Risarcimento danni – Trasportato consenziente su vei-
colo rubato.
Nella vigenza dell’art. 1, comma terzo, della legge 24 dicembre
1969 n. 990 (abrogata a partire dal 1° gennaio 2006), la vittima
di un sinistro stradale che, al momento del fatto, era trasportata

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT