Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2013
Massimario
Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato – Omissione di comuni-
cazione circa il ritrovamento di veicolo rubato – Sussi-
stenza – Fattispecie in tema di omessa comunicazione del
ritrovamento del veicolo rubato alla Compagnia assicura-
trice.
Integra il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) la con-
dotta dell’assicurato che ometta di comunicare tempestivamen-
te il ritrovamento del veicolo rubato alla Compagnia assicura-
trice, che abbia già effettuato la liquidazione del danno in suo
favore, considerato che in virtù del contratto di assicurazione
quest’ultima acquista la proprietà dell’autoveicolo, con la con-
seguenza che l’assicurato deve comunicare tempestivamente
il ritrovamento dell’autoveicolo e metterlo a disposizione della
compagnia assicuratrice, non sussistendo invece alcuna coope-
razione artif‌iciosa della vittima né la perdita def‌initiva del bene
da parte della società assicuratrice, necessari per l’integrazione
del reato di truffa (art. 640 c.p.). F Cass. pen., sez. II, 7 marzo
2012, n. 8927 (ud. 31 gennaio 2012), Diana e altro (c.p., art. 646).
[RV252477]
Assicurazione obbligatoria
Fondo di garanzia per le vittime della strada – Liqui-
dazione dei danni – Sinistro stradale avvenuto in Italia
e causato da veicolo con targa estera – Legittimazione
passiva dell’UCI – Norme di applicazione necessaria –
Conseguenze – Soggezione alla legge italiana o alla legge
comune di danneggiante e danneggiato – Criteri.
Nel caso di sinistro stradale avvenuto in Italia e causato da veico-
lo con targa straniera, le norme che prevedono la legittimazione
passiva dell’UCI (artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni)
sono di applicazione necessaria, ai sensi dell’art. 17 della legge
31 maggio 1995, n. 218. Ne consegue che, quand’anche il sini-
stro abbia coinvolto solo cittadini stranieri tutti della medesima
nazionalità, sono regolati dalla legge italiana sia l’accertamento
del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, sia la sussi-
stenza dei presupposti e dei limiti della responsabilità dell’UCI,
in quanto obbligazioni nascenti dalla legge, ai sensi dell’art. 61,
ultima parte, della citata legge n. 218 del 1995; restano, invece,
soggette alla legge comune del danneggiante e danneggiato, ai
sensi dell’art. 62, comma 2, della legge n. 218 del 1995, le que-
stioni relative alla quantif‌icazione del danno. F Cass. civ., sez. III,
18 maggio 2012, n. 7932, Tomoroga ed altri c. UCI (l. 31 maggio
1995, n. 218, art. 61; l. 31 maggio 1995, n. 218, art. 62; d.l.vo
7 settembre 2005, n. 209, art. 125; d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 126). [RV622563]
Fondo di garanzia per le vittime della strada – Sinistro
causato da veicolo non identif‌icato – Onere della prova –
Domanda di risarcimento nei confronti dell’impresa desi-
gnata – Onere della prova a carico della vittima – Conte-
nuto – Omessa indicazione dei testimoni nella denuncia
penale del sinistro – Conseguenze – Rigetto della doman-
da risarcitoria in sede civile – Esclusione – Incidenza sulla
valutazione di attendibilità dei testi intimati nel giudizio
civile – Conf‌igurabilità.
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di
un sinistro stradale causato da un veicolo non identif‌icato non
ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’im-
presa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della
strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti,
la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare
insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se
sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che
la vittima, nell’immediatezza del sinistro, abbia presentato una
denuncia penale priva dell’indicazione di testimoni, mentre tali
testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimen-
to del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della
domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice
di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei
testimoni stessi. F Cass. civ., sez. III, 18 giugno 2012, n. 9939,
Colella ed altri c. Generali Assicurazioni S.p.a (l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 19; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 205, art. 283).
[RV623013]
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti del-
l’assicuratore – Condizioni – Luogo del sinistro – Aree
equiparate alle strade di uso pubblico ex art. 1 L. n.
990/1969 – Fattispecie relativa a cantiere di lavoro.
Ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabili
“ratione temporis”), l’azione diretta nei confronti dell’assicura-
tore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro
sia avvenuto in un’area che, sebbene privata, possa equipararsi
alla strada di uso pubblico, in quanto aperta a un numero in-
determinato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente
lecito, pur se appartenenti a una o più categorie specif‌iche e
pur se l’accesso avvenga per f‌inalità peculiari e in particolari
condizioni. (Principio affermato in fattispecie relativa ad un
cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi
aveva rapporti commerciali con l’impresa). F Cass. civ., sez. III,
11 giugno 2012, n. 9441, Premium S.r.l. c. Lattanzio ed altri (l. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 1; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
18). [RV622675]
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti del-
l’assicuratore – Litisconsorti necessari – Sinistri causati
da veicoli con targa estera – Azione diretta contro l’UCI
e aquiliana contro lo straniero – Responsabilità per il
danno – Notif‌icazione della citazione – Modalità – Rife-
rimento alla domanda formulata dall’attore – Necessità
– Accertamento rimesso al giudice di merito – Criterio.
I responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia
da un veicolo con targa estera, sono domiciliati “ex lege” presso
l’Uff‌icio Centrale italiano (UCI) solo ai f‌ini della loro citazione
in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda
proposta contro detto Uff‌icio. Ove, invece, la vittima intenda
formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art.
2054 c.c., essa ha l’onere di notif‌icare loro la citazione presso le
rispettive residenze. Stabilire se, nel caso specif‌ico, l’attore che
abbia notif‌icato la citazione dei responsabili stranieri presso
l’UCI abbia inteso o meno formulare nei loro confronti una do-
manda di risarcimento del danno è questione di fatto, riservata
al giudice di merito, la quale va risolta anche tenendo conto del
fatto che la domiciliazione “ex lege” dei responsabili presso
l’UCI è prevista per accelerare e snellire il processo, in coerenza
con il disposto dell’art. 111 cost.. F Cass. civ., sez. III, 18 maggio
2012, n. 7932, Tomoroga ed altri c. UCI (d.l.vo 7 settembre 2005,
n. 209, art. 126). [RV622561]

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