Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2013
Massimario
Beni materiali
Pertinenze – Costituzione del vincolo – Spazi destinati
a parcheggio – Art. 41 sexies L. n. 1150 del 1942 – Vincolo
pubblicistico di destinazione – Diritto reale d’uso sugli
spazi in favore dei condomini – Obbligo di cessione delle
singole aree in proprietà ai titolari delle unità immobi-
liari – Esclusione – Domanda avanzata da un solo condo-
mino – Possibilità per il giudice di individuare un preciso
spazio – Sussistenza – Doglianze da parte del costruttore
– Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.
In tema di aree destinate a parcheggio, la norma dell’art. 41
sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotta dall’art.
18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si limita a prescrivere, per
i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria
di appositi spazi a parcheggi in misura proporzionale alla cu-
batura totale dell’edif‌icio, determinando, mediante tale vincolo
di carattere pubblicistico, un diritto reale d’uso sugli spazi pre-
detti a favore di tutti i condomini dell’edif‌icio, senza imporre
all’originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà
degli spazi in questione. Pertanto, ove l’azione per il ricono-
scimento del diritto reale d’uso sia stata proposta da uno solo
dei condomini, il giudice di merito può individuare un preciso
spazio f‌isico per la sosta dei veicoli di proprietà del condomino
istante, senza che di tale decisione possa dolersi il costruttore
del complesso immobiliare, il quale potrebbe astrattamente
usucapire la rimanente parte dell’area vincolata. F Cass. civ.,
sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1214, Chaim c. Cividin S.p.a. ed altri
(c.c., art. 1117; l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies; l. 6
agosto 1967, n. 765, art. 18; l. 28 febbraio 1985, n. 47, art.
26). [RV621122]
Contratti in genere
Invalidità – Nullità del contratto – Aree di parcheggio
pertinenti a fabbricati urbani adibiti a condominio.
Nel fabbricato condominiale di nuova costruzione ed anche
nelle relative aree di pertinenza, ove il godimento dello spazio
per parcheggio - nella misura di un metro quadrato per ogni
venti metri cubi di costruito, ai sensi della norma imperativa
ed inderogabile di cui all’art. 41 sexies della legge n. 1150 del
1942, introdotto dall’art. 18 della legge n. 765 del 1967 - non
sia assicurato in favore del singolo condomino, essendovi un
titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello
spazio stesso, si ha nullità di tale contratto, nella parte in cui sia
omessa tale inderogabile destinazione, con integrazione “ope
legis” del contratto tramite riconoscimento di un diritto reale di
uso di detto spazio in favore del condomino, nella misura corri-
spondente ai parametri della disciplina normativa applicabile
per l’epoca dell’edif‌icazione. F Cass. civ., sez. II, 27 dicembre
2011, n. 28950, Negri ed altri c. Arena ed altri (c.c., art. 819; c.c.,
art. 1418; c.c., art. 1419; l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41
sexies). [RV620978]
Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative – Conte-
stazione – Immediata – Violazioni del codice della strada
– Art. 4 del D.L. n. 128/2002, convertito, con modif., nella
L. n. 168/2002 – Portata – Utilizzazione dei dispositivi
o mezzi tecnici di controllo al di fuori delle strade ivi
prese in considerazione – Ammissibilità – Sussistenza –
Condizioni – Contestazione immediata – Necessità, salvo
espressa disposizione contraria – Sussistenza .
Il disposto del comma 1 dell’art. 4 del d.l. 20 giugno 2002 n. 121,
convertito, con modif‌icazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168,
integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che
indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade ur-
bane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni
nelle quali il fermo del veicolo, al f‌ine della contestazione im-
mediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione
o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti “a
priori” per le autostrade e per le strade extraurbane principali
- evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizza-
zione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traff‌ico
f‌inalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme
di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti
di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma
4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude per principio l’ob-
bligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma
del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle
apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle
strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore,
relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che
consentono tale utilizzazione, seppure con l’obbligo della conte-
stazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste
dall’art. 201, comma 1-bis, cod. strada. F Cass. civ., sez. un., 13
marzo 2012, n. 3936, Cretì c. Prefettura Lecce (d.l. 20 giugno
2002, n. 121, art. 4; nuovo c.s., art. 142; nuovo c.s., art. 148).
[RV621349]
Accertamento delle violazioni amministrative – Conte-
stazione – Immediata – Impossibilità – Violazioni del codi-
ce della strada – Indicazione delle ragioni nel verbale ex
art. 384 reg. c.s. – Necessità – Conseguenze – Legittimità
dell’irrogazione della sanzione – Sussistenza – Sindacabi-
lità in sede di opposizione della modalità di organizzazio-
ne del servizio – Esclusione – Fondamento.
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti
di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo
(autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notif‌icato di una
delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di
esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la
contestazione differita dell’infrazione (nella specie, l’impossi-
bilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile nei modi regola-
mentari) rende “ipso facto” legittimi il verbale medesimo e la
conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposi-
to, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria,
in riferimento all’astratta possibilità di una predisposizione del
servizio con modalità in grado di permettere la contestazione
immediata della violazione. Ciò, da un lato, perché non è
consentito al giudice dell’opposizione sindacare le modalità
organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego
di uomini e mezzi, ove difettino specif‌iche previsioni normative
di cui si conf‌iguri, in ipotesi, la violazione; dall’altro, in quanto
nessuna norma impone all’Amministrazione il dispiegamento
di una pluralità di pattuglie per garantire l’immediata contesta-
zione delle violazioni del codice della strada, e, in particolare,
di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il
corretto uso della moderna tecnologia. F Cass. civ., sez. un., 13

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