Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 4/2013
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Conversione in ap-
pello ex art. 580 c.p.p. – “Iudicium rescissorium”.
La Corte d’Appello, investita in sede di conversione del ricorso,
non deve limitarsi a effettuare il solo “iudicium rescindens”,
come avviene nel giudizio di legittimità, ma deve estendere la
sua cognizione anche al riesame del merito e, quindi, al “iudi-
cium rescissorium”, applicandosi le regole tipiche che governa-
no i poteri cognitivi del giudizio di appello. (Nella specie, in ade-
sione al principio, la S.C. ha affermato che la Corte d’Appello
avrebbe dovuto adempiere all’obbligo di motivazione nel merito
non soddisfatto dal giudice di primo grado). F Cass. pen., sez. II,
2 febbraio 2012, n. 4496 (ud. 25 gennaio 2012), Schiavetti e altro
(c.p.p., art. 580; c.p.p., art. 597). [RV251814]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Diversa e più grave qualif‌icazione giuridica del fatto.
Non sussiste la violazione del divieto di “reformatio in peius”
qualora, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato,
il giudice di appello, senza aggravare la pena inf‌litta nel primo
grado di giudizio, attribuisca al fatto una diversa e più grave qua-
lif‌icazione giuridica cui consegue un deteriore trattamento peni-
tenziario. F Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2012, n. 10445 (ud. 14 di-
cembre 2011), Protoduari e altro (c.p.p., art. 597). [RV252007]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Estensione anche ai singoli elementi di calcolo della
pena.
Il divieto della “reformatio in peius” in appello riguarda non
soltanto il risultato f‌inale, ma anche tutti gli elementi del calcolo
della pena, sicchè, in caso di accoglimento dell’appello dell’impu-
tato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non
solo l’obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche
l’impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi.
F Cass. pen., sez. V, 18 aprile 2012, n. 14991 (ud. 12 gennaio 2012),
P.G. in proc. Strisciuglio e altri (c.p.p., art. 597). [RV252326]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Riconoscimento in appello di un’ipotesi delittuosa meno
grave.
Il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, ri-
conosca la sussistenza di un’ipotesi delittuosa meno grave, non è
vincolato, ai f‌ini della determinazione della pena tra il minimo ed il
massimo edittale, dai criteri già adottati sul punto dal giudice della
sentenza impugnata. F Cass. pen., sez. V, 18 aprile 2012, n. 14991
(ud. 12 gennaio 2012), P.G. in proc. Strisciuglio e altri (c.p.p., art.
597; d.p.r. 10 settembre 1990, n. 309, art. 74). [RV252327]
Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Impe-
dimento a comparire del difensore.
Nel giudizio di appello instaurato a seguito dell’impugnazione
della sentenza emessa nel giudizio abbreviato l’impedimento a
comparire del difensore dell’imputato non può dare luogo al rin-
vio dell’udienza camerale, in quanto quest’ultima è espressamen-
te disciplinata dagli artt. 599 e 127 c.p.p., con conseguente inap-
plicabilità dell’art. 420-ter, comma quinto. F Cass. pen., sez. VI,
20 marzo 2012, n. 10840 (ud. 18 ottobre 2011), Cosentino (c.p.p.,
art. 127; c.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 599). [RV252278]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Compa-
tibilità con il rito abbreviato.
La rinnovazione dell’istruttoria in appello è compatibile con
il rito abbreviato anche al f‌ine di far valere, in tema di reati
concernenti gli stupefacenti, l’attenuante della collaborazione
prevista dall’art. 73, comma settimo, del D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309. F Cass. pen., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 1858 (ud. 22
settembre 2011), De Cesare (c.p.p., art. 438; c.p.p., art. 603;
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73). [RV251798]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Diritto
all’ammissione alla prova contraria.
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta nel giudi-
zio di appello, anche a seguito di rito abbreviato (nella specie per
prova sopravvenuta alla pronuncia della sentenza di primo grado),
implica il diritto delle parti all’ammissione della prova contraria.
F Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2012, n. 5863 (ud. 23 novembre
2011), G. e altro (c.p.p., art. 495; c.p.p., art. 603). [RV252128]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Prova so-
pravvenuta dopo la sentenza di primo grado pronunziata
all’esito del giudizio abbreviato.
Nel giudizio d’appello può essere disposta, anche su richiesta di
parte, la rinnovazione dell’istruzione nel caso di prova soprav-
venuta dopo la sentenza di primo grado pronunziata all’esito
del giudizio abbreviato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il
rigetto dell’istanza del P.G. di acquisizione del verbale di interro-
gatorio di un nuovo collaboratore di giustizia, in quanto conte-
nente dichiarazioni non superf‌lue, integri la violazione dell’art.
606, comma primo, lett. d), c.p.p.). F Cass. pen., sez. II, 9 marzo
2012, n. 9267 (ud. 3 febbraio 2012), P.G. in proc. Aracri (c.p.p.,
art. 438; c.p.p., art. 603; c.p.p., art. 606). [RV252108]
Motivi – Specif‌icità – Applicabilità del “favor impugna-
tionis”.
In tema di impugnazioni, la specif‌icità che deve caratterizzare i
motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del
“favor impugnationis”, in virtù del quale, in sede di appello, l’esi-
genza di specif‌icità del motivo di gravame ben può essere intesa
e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità,
avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo. (In applicazione
del principio di cui in massima la S.C. ha censurato l’ordinanza
di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte terri-
toriale ancorché la difesa avesse prospettato doglianze non
scollegate dagli accertamenti indicati nella sentenza di primo
grado, confrontandosi con essi e, pertanto, formulando motivi
di appello dotati delle necessarie, sia pure ridotte all’essenziale,
connotazioni di specif‌icità). F Cass. pen., sez. IV, 28 dicembre
2011, n. 48469 (c.c. 7 dicembre 2011), El Katib e altro (c.p.p.,
art. 581; c.p.p., art. 591). [RV251934]
Nullità (Questioni di) – Decreto di citazione a giudi-
zio in appello – Notif‌icazione ex art. 161, comma quarto,
c.p.p..
È legittima la notif‌icazione del decreto di citazione a giudizio in
appello eseguita, a norma dell’art. 161, comma quarto, c.p.p., me-
diante la consegna dell’atto ad uno solo dei due difensori dell’impu-
tato. F Cass. pen., sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 6934 (ud. 16 gennaio
2012), Siracusano (c.p.p., art. 157; c.p.p., art. 161). [RV252038]
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4/2013 Arch. nuova proc. pen.
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Sentenza – Tardivo deposito del verbale stenotipico
dell’udienza di primo grado – Irrilevanza.
Nel giudizio di appello il tardivo deposito del verbale stenoti-
pico dell’udienza di primo grado non comporta alcuna nullità
processuale della sentenza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha
ritenuto che, per la presentazione dell’impugnazione, al ritardo
poteva farsi fronte con il tempestivo deposito di motivi nuovi o
aggiunti). F Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2012, n. 6664 (ud. 20
dicembre 2011), Volpe (c.p.p., art. 134; c.p.p., art. 138; c.p.p.,
art. 177). [RV252033]
Applicazione della pena su richiesta del-
le parti
Pena – Pena illegale – Annullamento senza rinvio.
L’illegalità della pena applicata all’esito del patteggiamento ren-
de invalido l’accordo su di essa concluso tra le parti e ratif‌icato
dal giudice, comportando l’annullamento senza rinvio della sen-
tenza che l’abbia recepito con esclusione della procedura di ret-
tif‌icazione dell’errore materiale. F Cass. pen., sez. III, 18 gennaio
2012, n. 1883 (c.c. 22 settembre 2011), Pg in proc. La Sala (c.p.p.,
art. 444; c.p.p., art. 619; c.p.p., art. 620). [RV251796]
Presupposti – Patteggiamento “allargato” – Applica-
zione di misure di sicurezza e pene accessorie rimesse
alla valutazione discrezionale del giudice.
In tema di cosiddetto “patteggiamento allargato”, allorché sia
applicata una pena detentiva superiore ai due anni, congiunta o
meno a pena pecuniaria, è consentita, nei congrui casi, l’appli-
cazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quand’anche
non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del
giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare
la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell’imputa-
to. (In motivazione la Corte ha precisato che, trattandosi di con-
seguenze prevedibili, l’imputato può sempre evitarne l’applica-
zione subordinando l’eff‌icacia della richiesta di patteggiamento
all’esclusione delle pene accessorie o delle misure di sicurezza,
con facoltà per il giudice di rigettarla ove ritenga di doverle ap-
plicare). F Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2012, n. 3107 (c.c. 14
dicembre 2011), Bianco (c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.,
art. 19; c.p., art. 199). [RV251897]
Richiesta – Consenso – Revoca.
In tema di patteggiamento, il consenso prestato alla richiesta di
applicazione della pena è sempre revocabile qualora, dopo la
stipulazione del patto e prima della pronuncia della sentenza, ex
art. 444 c.p.p., sia sopravvenuta una legge più favorevole o tale
ritenuta dall’interessato, che alteri la precedente valutazione di
convenienza sulla base della quale la parte si sia determinata a
chiedere o ad acconsentire all’accordo. F Cass. pen., sez. IV, 22
marzo 2012, n. 11209 (c.c. 23 febbraio 2012), Marotti (c.p.p., art.
444; c.p.p., art. 447). [RV252173]
Sentenza – Errata individuazione del reato da assumere
ai f‌ini della determinazione della pena base – Sindacato
di legittimità.
L’erronea indicazione del reato base, individuato per la determi-
nazione della pena su cui operare l’aumento per la continuazio-
ne, rileva, ai f‌ini del sindacato di legittimità, solo nel caso in cui,
dall’errato recepimento dei termini dell’accordo sulla pena da
applicare ai sensi dell’art. 444 c.p.p., derivi l’impossibilità di far
coincidere la pena f‌inale indicata con quella concordata dalle
parti e non, invece, quando nessuna conseguenza vi sia rispetto
alla pena f‌inale oggetto dell’accordo. (In motivazione la Corte
- in una fattispecie nella quale il giudice, correttamente ratif‌i-
cando l’accordo tra le parti nella misura f‌inale, aveva però er-
roneamente individuato quale reato-base quello di furto, punito
meno gravemente rispetto a quello previsto dall’art. 73, comma
quinto, D.P.R. n. 309 del 1990 - ha dichiarato inammissibile il
ricorso dell’imputato per carenza di interesse). F Cass. pen.,
sez. III, 19 gennaio 2012, n. 2207 (c.c. 14 dicembre 2011), Morelli
(c.p., art. 81; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 568). [RV251898]
Sentenza – Motivazione – Estremi.
Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo
all’art. 129 c.p.p. è suff‌iciente a far ritenere che il giudice abbia
verif‌icato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento,
non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo.
F Cass. pen., sez. II, 17 febbraio 2012, n. 6455 (c.c. 17 novembre
2011), Alba (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 444). [RV252085]
Atti e provvedimenti del giudice penale
Atti abnormi – Provvedimento abnorme del Tribunale
– Fattispecie.
È abnorme l’ordinanza con cui il Tribunale - previa declarato-
ria di nullità di atti concernenti taluni imputati - disponga, per
motivi di opportunità connessi alla ritenuta inscindibilità delle
posizioni di tutti gli imputati, la restituzione degli atti al P.M.
anche per le posizioni soggettive non attinte dalle predette
nullità, determinando così un’indebita regressione nel procedi-
mento, non solo nei confronti di questi ultimi - in quanto con-
trastante con il principio di irretrattabilità dell’azione penale
nonché con il principio logico che non consente di ripetere atti
già validamente e utilmente compiuti - ma anche nei confronti
delle posizioni concernenti le predette nullità trattandosi, nella
specie, di attività procedimentali (quali il rinnovo di notif‌iche
ecc.), spettanti al giudice del dibattimento. F Cass. pen., sez. V,
12 gennaio 2012, n. 610 (c.c. 13 dicembre 2011), P.M. in proc.
Tomaselli (c.p.p., art. 568). [RV251939]
Atti abnormi – Provvedimento abnorme del g.i.p. – Fat-
tispecie.
E abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p., investito di
una richiesta di revoca di sequestro preventivo avente ad og-
getto una pluralità di beni, rimessi gli atti al P.M. perché decida
sulla restituzione di alcuni di essi, si riservi la decisione sulla
destinazione dei restanti all’esito di accertamenti della polizia
giudiziaria delegata dallo stesso giudice, verif‌icandosi in tal
caso una stasi ed una regressione del procedimento in palese
violazione dell’art. 321, comma terzo, c.p.p. nonchè un’inve-
stitura diretta della polizia giudiziaria contrastante con l’art. 326
c.p.p.. F Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2012, n. 7674 (c.c. 10
gennaio 2012), P.M. in proc. Ferrara (c.p.p., art. 321; c.p.p., art.
326). [RV252094]
Atti abnormi – Provvedimento del g.i.p. che rilevata la
violazione dell’art. 293 c.p.p. da parte della p.g. disponga
la trasmissione degli atti al p.m. per la rinnovazione del-
l’ordinanza di custodia cautelare – Esclusione.
Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., rilevata, in
sede di interrogatorio di garanzia, la violazione da parte della
polizia giudiziaria delle disposizioni in materia di adempimenti
esecutivi dell’ordinanza di custodia cautelare (art. 293 c.p.p.),
disponga la trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione
dell’ordinanza “de libertate”. (In motivazione la Corte ha pre-
cisato che il provvedimento del G.i.p. risulta espressione di un
potere riconosciuto dall’ordinamento e, in quanto tale, non può
qualif‌icarsi come abnorme). F Cass. pen., sez. III, 1 febbraio
2012, n. 4356 (c.c. 12 gennaio 2012), P.M. in proc. Di Lena (c.p.p.,
art. 191; c.p.p., art. 293). [RV251915]
Atti abnormi – Provvedimento di revoca del decreto
penale di condanna e trasmissione degli atti al p.m. –
Esclusione.
Non è abnorme il provvedimento con cui, a seguito dell’opposi-
zione a decreto penale emesso per un reato di competenza del
tribunale collegiale, per il quale sia necessaria l’udienza prelimi-
nare, il giudice, revocato il decreto, rimetta gli atti al P.M. perché
proceda con richiesta di rinvio a giudizio. (Principio affermato
all’esito di dichiarazione di insussistenza di conf‌litto negativo
di competenza fra il giudice dell’udienza preliminare, dinanzi al
quale era stato richiesto il rinvio a giudizio da parte del P.M. a
seguito di revoca del decreto penale, ed il tribunale in composi-
zione monocratica, dinanzi al quale era stato disposto il giudizio

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