Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 3/2013
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Cause di estinzione
del reato – Impugnazione proposta con riferimento al
solo aspetto della quantif‌icazione della pena.
L’impugnazione proposta dall’imputato con riferimento al solo
aspetto della quantif‌icazione della pena (nella specie in ordine
al giudizio di bilanciamento delle circostanze), impedendo che il
relativo capo della sentenza acquisti autorità di cosa giudicata,
non esime il giudice del gravame dal compito di rilevare, nel ri-
spetto dell’art. 129 c.p.p., eventuali cause di estinzione del reato.
(Fattispecie relativa a prescrizione del reato). F Cass. pen., sez.
I, 13 dicembre 2011, n. 45994 (ud. 17 novembre 2011), Dilernia
(c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 597). [RV251405]
Cognizione del giudice di appello – Circostanze – Esclu-
sione d’uff‌icio di circostanze aggravanti.
Il giudice d’appello non è legittimato ad escludere d’uff‌icio le
circostanze aggravanti ritenute sussistenti da quello di primo
grado. F Cass. pen., sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 800 (ud. 6 dicem-
bre 2011), Bidognetti e altri (c.p.p., art. 597). [RV251529]
Cognizione del giudice di appello – Istanze di restitu-
zione nel termine per la richiesta di riti alternativi e di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – Motivazio-
ne.
Il giudice di appello, che sia adito con impugnazione proposta in
forza di un provvedimento di restituzione nel termine in favore
del condannato contumaciale, deve motivare i provvedimenti
relativi alle istanze preliminari di remissione in termini per la
richiesta di riti alternativi, in quanto deve essere garantita la
parità di diritti all’imputato rimasto inconsapevole, senza colpa
alcuna, del procedimento a suo carico, così come é necessario
che il giudice motivi la sua decisione in ordine alla richiesta di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, pur essendo libero
di valutare la sussistenza dei presupposti che la rendano neces-
saria. F Cass. pen., sez. II, 13 gennaio 2012, n. 858 (ud. 22 dicem-
bre 2011), Gharsalli (c.p.p., art. 125; c.p.p., art. 175; c.p.p., art.
603). [RV251774]
Cognizione del giudice di appello – Pena – Determina-
zione.
Il giudice d’appello, che su impugnazione dell’imputato riformi
la sentenza di condanna escludendo la sussistenza di una tra
le più circostanze aggravanti contestate, non può confermare il
precedente trattamento sanzionatorio pur quando il giudice di
primo grado abbia ritenuto prevalente la circostanza attenuante
su tutte le aggravanti, ma deve diminuire la pena inf‌litta corri-
spondentemente alla diminuzione del disvalore complessivo
espresso dalle circostanza aggravanti residue. F Cass. pen., sez.
III, 4 novembre 2011, n. 40007 (ud. 22 settembre 2011), Iqbal
(c.p.p., art. 597). [RV251471]
Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Di-
chiarazione di inammissibilità.
La dichiarazione di inammissibilità dell’appello non richiede
l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 127 c.p.p., in quanto
la disciplina ivi stabilita non è espressamente richiamata dalla
norma generale di cui all’art. 591, comma secondo, c.p.p., la
quale si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia “an-
che d’uff‌icio”. F Cass. pen., sez. VI, 30 dicembre 2011, n. 48752
(c.c. 22 novembre 2011), Maddaluno (c.p.p., art. 127; c.p.p., art.
591). [RV251565]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Svolgi-
mento di tutte le attività processuali non espletate in
prime cure.
È legittimo, da parte del giudice di appello, nel caso in cui il
giudizio di primo grado sia stato erroneamente pretermesso,
lo svolgimento dell’intera gamma delle attività processuali non
espletate in prime cure. F Cass. pen., sez. II, 13 gennaio 2012, n.
847 (ud. 22 dicembre 2011), D’Ascanio (c.p.p., art. 602; c.p.p.,
art. 603). [RV251771]
Motivi – Motivi nuovi – Fattispecie.
È ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello,
la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in
relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta
irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione del-
l’appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, non ope-
rando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato
ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una ri-
chiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione,
ex art. 671 c.p.p. F Cass. pen., sez. I, 20 dicembre 2011, n. 47300
(ud. 29 novembre 2011), Destradi (c.p., art. 81; c.p.p., art. 585;
c.p.p., art. 671). [RV251504]
Provvedimenti appellabili e inappellabili – Sentenza
predibattimentale – Conseguenze.
Appellata erroneamente una sentenza predibattimentale che é
soltanto ricorribile per cassazione, le parti nel giudizio di ap-
pello possono sollecitare la trasmissione degli atti alla Corte di
cassazione, restando altrimenti la questione della qualif‌icazione
dell’impugnazione preclusa nel successivo giudizio di legittimi-
tà. F Cass. pen., sez. II, 13 gennaio 2012, n. 847 (ud. 22 dicembre
2011), D’Ascanio (c.p.p., art. 469; c.p.p., art. 568). [RV251770]
Sentenza – Attribuzione al fatto contestato di una di-
versa qualif‌icazione giuridica – Nullità della sentenza.
È nulla la sentenza d’appello con la quale sia stata attribuita al
fatto contestato una diversa qualif‌icazione giuridica senza che
l’imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire
sul punto. F Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2012, n. 6487 (ud.
28 ottobre 2011), Finocchiaro (c.p.p., art. 521; c.p.p., art. 597;
c.p.p., art. 598). [RV251730]
Sentenza – Predibattimentale – Omessa motivazione in
merito alle statuizioni civili.
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello dichiari
non doversi procedere in ordine ai reati - per i quali in primo
grado sia intervenuta sentenza di condanna alle pene di giu-
stizia nonché al risarcimento dei danni - perché estinti per pre-
scrizione, omettendo di motivare e, quindi, di esaminare i motivi
di gravame in funzione del giudizio di responsabilità, sia pure
ai soli rif‌lessi civilistici afferenti alla determinazione dell’”an
debeatur”; in tal caso, il giudice di legittimità deve annullare
con rinvio al giudice penale, in quanto l’annullamento con
rinvio al giudice civile, ex art. 622 c.p.p., postula il def‌initivo
accertamento della responsabilità penale - non sussistente nella
specie, in ragione dell’intervenuta declaratoria di prescrizione,
la cui applicazione richiede soltanto che non risulti l’evidenza
di più favorevole causa di proscioglimento nel merito, ai sensi
dell’art. 129, comma secondo, c.p.p. - o l’accoglimento dell’im-
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3/2013 Arch. nuova proc. pen.
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pugnazione proposta dalla sola parte civile avverso sentenza
di proscioglimento. F Cass. pen., sez. V, 16 novembre 2011, n.
42135 (ud. 15 luglio 2011), Roccheggiani (c.p.p., art. 129; c.p.p.,
art. 578). [RV251707]
Sentenza – Riforma in grado di appello – Illegittimità.
E illegittima la sentenza d’appello che, in riforma di quella as-
solutoria, condanni l’imputato sulla base di una alternativa, e
non maggiormente persuasiva, interpretazione del medesimo
compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio,
in quanto tale inidonea a far cadere ogni ragionevole dubbio
sulla colpevolezza dell’imputato. F Cass. pen., sez. VI, 9 febbraio
2012, n. 4996 (ud. 26 ottobre 2011), Abbate e altro (c.p.p., art.
192; c.p.p., art. 533; c.p.p., art. 606). [RV251782]
Applicazione della pena su richiesta del-
le parti
Sentenza – Estinzione del reato – Cessazione dell’ob-
bligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali.
L’estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento,
prevista in caso di assenza di commissione in un dato periodo
temporale di un delitto o di una contravvenzione della stessa
indole, vale a far cessare l’obbligo di comunicazione al nucleo di
polizia tributaria delle variazioni patrimoniali eccedenti un de-
terminato limite, ove la sentenza di patteggiamento abbia avuto
ad oggetto il delitto di associazione di tipo maf‌ioso. F Cass. pen.,
sez. I, 6 dicembre 2011, n. 45378 (ud. 27 ottobre 2011), Aiello
(c.p.p., art. 445; l. 13 settembre 1982, n. 646). [RV251458]
Sentenza – Estinzione del reato – Condizioni.
L’estinzione del reato prevista dall’art. 445, comma secondo,
c.p.p. è preclusa dalla commissione, nei termini di legge, di un
nuovo delitto (o contravvenzione della stessa indole) da parte
del soggetto che abbia def‌inito il primo addebito con “patteggia-
mento”, a nulla rilevando che per il reato sopravvenuto sia stata
conseguita la riabilitazione, poiché l’art. 178 c.p. fa salve diverse
disposizioni di legge, e tale “salvezza” opera anche con riguardo
alla disciplina in tema di condizioni ostative all’estinzione del
reato prevista dall’art. 445 comma secondo, c.p.p.. F Cass. pen.,
sez. I, 1 agosto 2011, n. 30489 (c.c. 5 luglio 2011), Di Renzo (c.p.,
art. 178; c.p., art. 179; c.p.p., art. 445). [RV251488]
Sentenza – Estinzione del reato – Condizioni.
La commissione di un delitto, nel termine di cinque anni dalla
sentenza di applicazione della pena, ancorché non accertata
con sentenza def‌initiva, comporta il rigetto della richiesta
di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di
patteggiamento, salva restando la possibilità di riproposizione
dell’istanza in caso di successiva, anche oltre il quinquennio,
def‌initiva sentenza di assoluzione dal reato “condizionante”. F
Cass. pen., sez. III, 13 ottobre 2011, n. 36993 (c.c. 7 luglio 2011),
Marilli (c.p.p., art. 445). [RV251389]
Sentenza – Modif‌ica della contestazione non notif‌icata
all’imputato contumace – Accordo intervenuto successi-
vamente alla modif‌ica.
Non è viziata la sentenza di patteggiamento relativa ad un reato
sul quale, nell’udienza precedente a quella in cui è stata emessa
la detta sentenza, sia stata effettuata una modif‌ica della conte-
stazione non notif‌icata all’imputato contumace, posto che la
nullità deve ritenersi sanata dall’accordo intervenuto, succes-
sivamente a detta modif‌ica, tra il difensore munito di procura
speciale che abbia chiesto il rito alternativo ed il pubblico mi-
nistero. F Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2011, n. 38944 (c.c. 6
luglio 2011), Gillani (c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 444; c.p.p., art.
517). [RV251465]
Sentenza – Motivazione – Esclusione dell’operatività
della recidiva.
La sentenza di “patteggiamento” non impone al giudice una
specif‌ica motivazione sull’esclusione dell’operatività della reci-
diva e del conseguente aumento di pena, in quanto la ratif‌ica
dell’accordo presuppone che egli abbia effettuato il controllo
sulla correttezza e congruità della pena def‌inita dalle parti. F
Cass. pen., sez. VI, 9 febbraio 2012, n. 5027 (c.c. 2 febbraio 2012),
Pg in proc. Filippi (c.p.p., art. 444; c.p., art. 69; c.p., art. 99).
[RV251791]
Atti e provvedimenti del giudice penale
Atti abnormi – Provvedimento abnorme del G.i.p. –
Esclusione.
Non è abnorme l’ordinanza con cui il Gip, dopo avere dispo-
sto l’archiviazione, ordini, relativamente al medesimo fatto, la
formazione di un autonomo fascicolo per la prosecuzione delle
indagini nei confronti di ignoti. (In motivazione la Corte ha an-
che precisato, tuttavia, che la f‌issazione di un termine tempo-
rale per il compimento delle stesse, in quanto illegittima, deve
considerarsi “tamquam non esset”, non versandosi in ipotesi di
prosecuzione di indagini già avviate in precedenza nei confronti
di ignoti). F Cass. pen., sez. III, 7 dicembre 2011, n. 45711 (c.c. 4
novembre 2011), Pg in proc. Porrati (c.p.p., art. 408; c.p.p., art.
409; c.p.p., art. 415; c.p.p., art. 568). [RV251597]
Atti abnormi – Provvedimento abnorme del G.i.p. – Fat-
tispecie.
È abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. ordina l’imputazione
coatta a seguito di opposizione della persona offesa alla richie-
sta di archiviazione proposta in procedimento per il medesimo
fatto per cui già era in precedenza intervenuto provvedimento
di archiviazione e non era stata rilasciata alcuna autorizzazione
alla riapertura delle indagini. F Cass. pen., sez. V, 10 novembre
2011, n. 40896 (c.c. 28 settembre 2011), Cevenini e altri (c.p.p.,
art. 409; c.p.p., art. 414). [RV251522]
Atti abnormi – Separazione di procedimenti all’esito
dell’udienza preliminare per mancata notif‌ica dell’avviso
della conclusione delle indagini ad alcuni coimputati –
Legittimità.
Deve ritenersi legittimo e non abnorme, in quanto esercizio di
un potere attribuito dalla legge, il provvedimento con il quale
il giudice dell’udienza preliminare, rilevata la mancata notif‌ica
dell’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di alcuni
imputati, dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio
limitatamente a tali posizioni e disponga la separazione dei pro-
cedimenti connessi, con la restituzione di parte degli atti al pub-
blico ministero. F Cass. pen., sez. II, 13 ottobre 2011, n. 36933
(c.c. 22 settembre 2011), Brandimarte (c.p.p., art. 18; c.p.p.,
art. 415 bis; c.p.p., art. 424). [RV251352]
Atti abnormi – Sostituzione del giudice – Revoca del
provvedimento di ammissione per inammissibilità della
lista.
Non è abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione il
provvedimento con cui il giudice subentrato nel processo di-
chiari inammissibile, per mancanza dei requisiti di legge, la lista
testimoniale presentata dall’imputato, revocando la precedenza
ordinanza di ammissione delle prove emessa dal precedente
giudice. F Cass. pen., sez. V, 21 novembre 2011, n. 42948 (c.c.
18 luglio 2011), Fabiani (c.p.p., art. 468; c.p.p., art. 495; c.p.p.,
art. 568). [RV251519]
Atti abnormi – Trasmissione degli atti al pubblico mi-
nistero per mancata corrispondenza delle imputazioni ai
fatti – Legittimità.
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibatti-
mento disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero
per mancata corrispondenza delle imputazioni ai fatti, trattan-
dosi di atto emesso nell’esercizio di un potere riconosciuto al
giudice dall’ordinamento, che, se mal esercitato, può sfociare in
un atto illegittimo ma non abnorme. F Cass. pen., sez. II, 13 otto-
bre 2011, n. 36937 (c.c. 28 settembre 2011), P.M.in proc. Hujer e
altro (c.p.p., art. 521). [RV251353]

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