Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 2/2013
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Ambito di applicazione.
È illegittima la sentenza d’appello che, in riforma di quella asso-
lutoria condanni l’imputato sulla base di una alternativa e non
maggiormente persuasiva interpretazione del medesimo com-
pendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio. F Cass.
pen., sez. VI, 7 novembre 2011, n. 40159 (ud. 3 novembre 2011),
Galante (c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 606). [RV251066]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Diversa e più grave qualif‌icazione giuridica del fatto.
Non viola il divieto della “reformatio in peius” la sentenza di
appello che, su impugnazione dell’imputato, dia al fatto una
def‌inizione giuridica più grave che impedisca la declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione. F Cass. pen., sez. II, 6 otto-
bre 2011, n. 36217 (ud. 16 giugno 2011), De Silvio (c.p., art. 56;
c.p., art. 610; c.p., art. 629; c.p.p., art. 597). [RV251160]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Diverso computo degli aumenti per le circostanze o per
la continuazione.
L’obbligo di diminuzione, in misura corrispondente, della pena
non opera per il giudice d’appello che, nell’esercizio dei poteri
di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. e non in acco-
glimento dell’appello dell’imputato, dichiari l’estinzione di alcu-
ni degli episodi che compongono un reato continuato, sicché
ben può, in tal caso, rideterminare l’aumento di pena per la
continuazione in modo meno favorevole. F Cass. pen., sez. II,
6 ottobre 2011, n. 36219 (ud. 16 giugno 2011), Signoretta e altri
(c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 597; c.p., art. 81; c.p., art. 157).
[RV251161]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Subordinazione della sospensione condizionale della
pena alla demolizione del manufatto abusivo.
È illegittima, per violazione del divieto della “reformatio in
peius”, la decisione off‌iciosa del giudice di appello di subordi-
nazione del benef‌icio della sospensione condizionale della pena
alla demolizione del manufatto abusivo. F Cass. pen., sez. III,
2 agosto 2011, n. 30557 (ud. 15 luglio 2011), Di Martino e altri
(c.p.p., art. 597; c.p., art. 165). [RV251041]
Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – As-
senza dell’imputato.
Nel giudizio d’appello avverso la sentenza pronunciata all’esi-
to del rito abbreviato la richiesta di partecipazione da parte
dell’imputato impedito può essere tratta anche da “facta con-
cludentia” da cui possa desumersi la sua inequivoca manifesta-
zione di volontà di comparire all’udienza camerale. F Cass. pen.,
sez. un., 7 febbraio 2012, n. 4694 (ud. 27 ottobre 2011), Casani ed
altri (c.p.p., art. 599). [RV251272]
Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Impu-
tato soggetto ad obbligo di dimora.
È legittimamente impedito a comparire in giudizio (nella specie,
d’appello) l’imputato che, nonostante espressa richiesta, non
sia stato autorizzato dal giudice ad allontanarsi dal comune,
diverso da quello ove ha sede l’uff‌icio giudiziario, in cui egli è
sottoposto all’obbligo di dimora. F Cass. pen., sez. III, 4 ottobre
2011, n. 35871 (ud. 15 giugno 2011), A.O. (c.p.p., art. 283; c.p.p.,
art. 420 ter). [RV251082]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Revoca
dell’ordinanza di rinnovazione del dibattimento.
È legittima la revoca, da parte del giudice di appello, dell’ordi-
nanza di rinnovazione del dibattimento fondata sulla suff‌icienza
delle prove già acquisite. F Cass. pen., sez. IV, 26 settembre 2011,
n. 34730 (ud. 12 luglio 2011), Allalo (c.p.p., art. 178; c.p.p., art.
603). [RV251112]
Applicazione della pena su richiesta del-
le parti
Ambito di applicazione – Continuazione tra più fatti-
reato – Reati posti in continuazione con altri già giudicati
con rito ordinario.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti per reati in con-
tinuazione con altri già giudicati con il rito ordinario richiede
che non sia comunque superato il limite dei cinque anni di pena
di cui all’art. 444, comma primo, c.p.p.. F Cass. pen., sez. II, 25
ottobre 2011, n. 38550 (c.c. 5 ottobre 2011), P.G. in proc. Belluso
(c.p., art. 81; c.p.p., art. 444; att. c.p.p., art. 137). [RV251119]
Pena – Sanzione amministrativa – Applicabilità – San-
zione amministrativa conseguente a violazione del codice
della strada – Competenza del giudice penale – Sussi-
stenza.
Deve essere annullata con rinvio la sentenza, anche di patteg-
giamento, che ometta di applicare, unitamente alla pena, la
sanzione per la violazione amministrativa connessa al reato. F
Cass. pen., sez. II, 29 settembre 2011, n. 35364 (c.c. 17 giugno
2011), P.G. in proc. Miron (l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 24;
c.p.p., art. 444). [RV251156]
Richiesta – Poteri del giudice – Qualif‌icazione giuridica
del fatto.
Il giudice del patteggiamento, nell’esercizio del potere di con-
trollo sulla qualif‌icazione del fatto, trova il limite degli atti
processuali, sicché, ove la diversa qualif‌icazione dipenda da un
elemento non univocamente ivi contenuto, non può procedervi,
neppure in favore dell’imputato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto
inammissibile la doglianza relativa al fatto che in una sentenza
di patteggiamento la condotta fosse stata qualif‌icata come ri-
conducibile alla previsione di cui all’art. 640 bis c.p. piuttosto
che a quella di cui all’art. 316 ter c.p., affermando che la linea di
discrimine tra il reato di indebita percezione di pubbliche ero-
gazioni e quello di truffa aggravata f‌inalizzata al conseguimento
delle stesse può essere ravvisata nella mancata inclusione tra gli
elementi costitutivi del primo reato dell’induzione in errore del
soggetto passivo soltanto se essa emerga dagli atti processuali).
F Cass. pen., sez. II, 30 settembre 2011, n. 35576 (c.c. 13 luglio
2011), Tutino (c.p., art. 316 ter; c.p., art. 640 bis; c.p.p., art.
444). [RV251158]
Sentenza – Natura – Termine per l’impugnazione.
La sentenza di applicazione della pena deliberata in sede di
udienza preliminare ha natura di provvedimento camerale, con
la conseguenza che, in tal caso, il termine di impugnazione è
quello di quindici giorni - previsto dall’art. 585, comma primo,
c.p.p. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in
camera di consiglio - decorrente, nel caso di indicazione di un

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