Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 1/2013
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Pene accessorie –
Applicazione d’uff‌icio in appello.
È legittima l’applicazione d’uff‌icio, da parte del giudice d’ap-
pello, delle pene accessorie non applicate da quello di primo
grado, ancorché la cognizione della specif‌ica questione non sia
stata devoluta con l’impugnazione del pubblico ministero. F
Cass. pen., sez. VI, 5 agosto 2011, n. 31358 (ud. 14 giugno 2011),
Navarria e altro (c.p.p., art. 597; c.p., art. 20). [RV250553]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Acquisi-
zione al fascicolo per il dibattimento dell’atto di querela.
Il giudice d’appello ha l’obbli go di disporre, anche d’uff‌icio,
l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell’atto di que-
rela, nel caso in cui sorgano questioni sull’accertamento della
sua proposizione e non risultino dagli atti elementi decisivi
tali da farla ritenere omessa. (Nella s pecie la Corte ha esc luso
che l’acquisizione potesse considerarsi tardiva in quanto non
disposta al momento delle questioni preliminari in primo gra-
do). F Cass. pen., sez. III, 5 luglio 2011, n. 26162 (ud. 9 marzo
2011), P.C. e C. (c.p., art. 120; c.p.p., art. 431; c.p.p., art. 603).
[RV250957]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Acquisi-
zione di prova documentale.
L’acquisizione di una prova documentale, nel giudizio di appel-
lo, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza
di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, postula che la
prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro proba-
torio in atti. F Cass. pen., sez. V, 7 ottobre 2011, n. 36422 (ud. 17
maggio 2011), Bellone e altri (c.p.p., art. 234; c.p.p., art. 603).
[RV250933]
Nullità (Questioni di) – Difetto di motivazione – Potere
del giudice d’appello.
Il giudice d’appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cogni-
zione della nullità della sentenza del giudice monocratico del
tutto priva di motivazione, e composta soltanto del dispositivo
letto in udienza, non può sostituirsi al primo giudice redigendo
la motivazione del tutto omessa e deve trasmettere a quest’ul-
timo gli atti per non privare l’imputato di un grado del giudizio.
(Nella specie il magistrato che aveva def‌inito il giudizio dando
lettura del dispositivo in udienza non aveva redatto la motiva-
zione perché deceduto). F Cass. pen., sez. II, 19 luglio 2011, n.
28467 (ud. 13 aprile 2011), Castrogiovanni (c.p.p., art. 546).
[RV250905]
Nullità (Questioni di) – Omessa sottoscrizione della
sentenza di primo grado – Annullamento con rinvio.
Va annullata con trasmissione degli atti ai f‌ini della celebrazione
di un nuovo giudizio, e non al solo f‌ine di integrare la relativa
omissione, la sentenza di primo grado affetta da nullità per man-
cata sottoscrizione del Presidente del collegio. F Cass. pen., sez.
III, 4 novembre 2011, n. 40025 (ud. 13 ottobre 2011), Q.H. (c.p.p.,
art. 546; c.p.p., art. 604). [RV250872]
Applicazione della pena su richiesta del-
le parti
Presupposti – Accordo con il P.M. – Patteggiamento
“parziale”.
È legittima la sentenza di patteggiamento per alcuni soltanto tra
i più reati contestati all’interno di uno stesso procedimento, con
la restituzione degli atti al P.M. per le altre imputazioni non com-
prese nell’accordo tra le parti. F Cass. pen., sez. III, 27 settembre
2011, n. 34915 (c.c. 13 luglio 2011), D.L. (c.p.p., art. 444; c.p.p.,
art. 445; c.p.p., art. 447). [RV250860]
Sentenza – Impugnazioni – Della parte civile.
È ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella
parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte
civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma
liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto,
una volta che sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di
discussione, nulla sia stato eccepito. (Nella specie la Corte ha
annullato la sentenza di applicazione della pena, limitatamente
alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, con rinvio
al giudice competente per valore in grado d’appello, dovendosi
discutere in detta sede solo sul “quantum”). F Cass. pen., sez.
un., 7 novembre 2011, n. 40288 (c.c. 14 luglio 2011), Tizzi e altro
(c.p.p., art. 76; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 541; c.p.p., art. 606;
c.p.p., art. 622; att. c.p.p., art. 153). [RV250680]
Sentenza – Impugnazioni – Ricorso per cassazione.
Non può essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione
della sentenza di patteggiamento l’omessa applicazione dell’au-
mento di pena per la continuazione criminosa. (In motivazione
la Corte ha precisato che, fatta eccezione per l’ipotesi di pena
illegale è precluso alle parti proporre in sede di legittimità cen-
sure od eccezioni attinenti al merito delle valutazioni sottese
al consenso prestato in sede di patteggiamento). F Cass. pen.,
sez. III, 8 giugno 2011, n. 23084 (ud. 3 maggio 2011), P.G. in
proc. Cicerone (c.p., art. 81; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 606).
[RV250966]
Sentenza – Impugnazioni – Ricorso per cassazione.
La sentenza di patteggiamento può essere oggetto di controllo
di legittimità, sotto il prof‌ilo del vizio di motivazione, se dal
testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’art. 129 c.p.p.. (Nella specie, relativa a pat-
teggiamento per lesioni colpose per cui si era proceduto senza
tempestiva querela del curatore speciale, la S.C. ha chiarito
che l’amministratore di sostegno non ha un autonomo potere
di querela, potendo al massimo sollecitare il giudice tutelare
alla nomina del curatore speciale). F Cass. pen., sez. IV, 3 agosto
2011, n. 30867 (c.c. 17 giugno 2011), Hallulli e altro (c.p.p., art.
120; c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 444; l. 9 gennaio 2004, n. 6,
art. 3). [RV250902]
Atti e provvedimenti del giudice penale
Atti abnormi – Provvedimento abnorme del G.I.P. – Fat-
tispecie.
Èabnorme l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini prelimi-
nari, in esito all’udienza camerale f‌issata per l’opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al pubblico
ministero, tra le ulteriori indagini necessarie, anche l’interroga-
torio dell’indagato da svolgersi “personalmente e senza delega”
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da parte del P.M. (In motivazione la Corte, nell’annullare senza
rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alle parole “perso-
nalmente e senza delega”, ha precisato che il potere del G.i.p.
di indicare nuovi temi di indagine non si estende sino al punto
di coartare l’organo inquirente sulle modalità di svolgimento
delle investigazioni e inibirgli il legittimo esercizio della facoltà
di delega previsto dall’art. 370 c.p.p.). F Cass. pen., sez. III, 25
luglio 2011, n. 29631 (c.c. 14 giugno 2011), P.M. in proc. Schirru
(c.p.p., art. 65; c.p.p., art. 191; c.p.p., art. 370; c.p.p., art. 409).
[RV250622]
Atti abnormi – Provvedimento abnorme del Tribunale
– Fattispecie.
È abnorme l’ordinanza con la quale il tribunale, investito di
una richiesta di rito abbreviato condizionata alla dichiarazione
di inutilizzabilità di un atto allegato al fascicolo per il dibatti-
mento, ammetta l’imputato al rito abbreviato non condiziona-
to, e ciò perchè la richiesta di rito abbreviato non può essere
condizionata a declaratorie di inutilizzabilità. (In motivazione,
la Suprema Corte ha precisato che la richiesta doveva essere
rigettata “in toto”). F Cass. pen., sez. IV, 31 maggio 2011, n. 21803
(c.c. 26 maggio 2011), Cioff‌i (c.p.p., art. 438; c.p.p., art. 568).
[RV250712]
Atti abnormi – Provvedimento abnorme del Tribunale
del riesame – Fattispecie.
È abnorme la decisione con cui il Tribunale, in sede di riesame
di un provvedimento di sequestro preventivo, rilevata la parzia-
le trasmissione da parte del P.M. degli atti posti a fondamento
dell’istanza di sequestro, rinvii il procedimento a nuovo ruolo,
al f‌ine di consentire la trasmissione degli atti mancanti per poi
f‌issare l’udienza di trattazione, invece di dichiarare l’ineff‌icacia
del provvedimento. (In motivazione la Corte ha precisato che
l’abnormità discende dall’aver in tal modo il tribunale prorogato
un termine perentorio già scaduto). F Cass. pen., sez. III, 16 giu-
gno 2011, n. 24163 (c.c. 3 maggio 2011), Wang (c.p.p., art. 191;
c.p.p., art. 309; c.p.p., art. 322; c.p.p., art. 324). [RV250603]
Correzione di errori materiali – Omessa statuizione
sulle spese di custodia e conservazione – Esclusione.
L’omessa statuizione sulle spese di custodia e conservazione,
nella specie in sede di sentenza di applicazione della pena supe-
riore a due anni, non può essere emendata attraverso il ricorso
alla procedura di correzione degli errori materiali, ex art. 130
c.p.p., considerato che tali spese non rientrano nel “genus” delle
spese processuali in senso stretto, ex art. 535, comma quarto e
445, comma primo, c.p.p., e per di più la relativa liquidazione
può ben richiedere una valutazione discrezionale.(Nella specie
la Corte ha precisato che l’organo giudiziario competente può
anche non deliberare secondo tariffe prestabilite e trasfuse in
tabelle approvate dal Ministero con decreto ma avverta la ne-
cessità di un richiamo agli usi locali, peraltro, a sua volta insuff‌i-
ciente ove la liquidazione concerna lo svolgimento di un’attività
particolare circa la cosa in custodia, che va oltre la custodia
materiale della cosa sequestrata). F Cass. pen., sez. V, 21 giugno
2011, n. 24948 (c.c. 29 aprile 2011), Benevento e altri (c.p.p., art.
130; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 535). [RV250919]
Correzione di errori materiali – Sentenza – Omessa
conf‌isca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite.
L’errore consistente nell’omessa conf‌isca dei terreni abusiva-
mente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, al mo-
mento della pronuncia della sentenza di condanna, non è, di
regola, emendabile con il ricorso alla procedura di correzione
dell’errore materiale, integrando un “vitium in iudicando” retti-
f‌icabile solo dal giudice dell’impugnazione a seguito di apposito
gravame del P.M. (In motivazione la Corte ha, tuttavia, precisato
che il ricorso alla procedura di cui all’art. 130 c.p.p. è ammesso
quando la motivazione della sentenza sia estesa ai prof‌ili ogget-
tivi e soggettivi della vicenda lottizzatoria e conf‌iguri la parteci-
pazione, quanto meno colpevole, dei soggetti sui quali incombe
il provvedimento ablatorio: solo in tal caso, secondo la Corte, la
correzione integrativa non comporta la modif‌ica essenziale o la
sostituzione della decisione già assunta). F Cass. pen., sez. III,
22 giugno 2011, n. 25011 (ud. 23 marzo 2011), Carandente e altri
(c.p.p., art. 130; d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380). [RV250600]
Declaratoria di determinate cause di non punibilità –
Prescrizione – Giudizio di legittimità.
La prescrizione dei reati maturata nel corso del giudizio di
legittimità è rilevabile a condizione che il ricorso, almeno in
parte, sia ammissibile e sempre che non risulti dagli atti la
prova evidente che il fatto non sussiste, non è stato commesso
dall’imputato o non costituisce reato. F Cass. pen., sez. VI, 25
agosto 2011, n. 32872 (ud. 4 luglio 2011), Agulli e altri (c.p.p.,
art. 129). [RV250907]
Deposito – Attestazione della data – Esistenza giuridi-
ca dell’atto.
La giuridica esistenza di un atto dell’autorità giudiziaria dipende
unicamente dalla sua effettiva provenienza dal soggetto legitti-
mato ad adottarlo nel rispetto delle regole che presiedono alla
sua regolare emanazione, sicché non è inesistente la richiesta
del P.M. di sequestro preventivo pur priva dell’attestazione della
data di deposito nella segreteria. F Cass. pen., sez. III, 29 settem-
bre 2011, n. 35310 (c.c. 7 giugno 2011), Maracci (c.p.p., art. 125;
c.p.p., art. 267; c.p.p., art. 321). [RV250857]
Atti processuali penali
Lingua italiana – Imputato straniero – Alloglotta.
Il diritto alla traduzione della sentenza e dell’avviso di deposito
spettano personalmente all’imputato alloglotta, che non cono-
sca la lingua italiana e questi soltanto, non anche il suo difen-
sore, ha interesse a rilevarne l’eventuale violazione per mezzo
dell’impugnazione. F Cass. pen., sez. VI, 29 settembre 2011, n.
35571 (ud. 21 settembre 2011), Paheshti (c.p.p., art. 143; c.p.p.,
art. 571). [RV250877]
Lingua italiana – Imputato straniero – Traduzione.
La sentenza non è compresa tra gli atti per i quali è previsto un
obbligo di traduzione in lingua nota all’imputato che non com-
prenda la lingua italiana. (In motivazione la Corte ha precisato
che l’obbligo di dare attuazione alla previsione dell’art. 3 della
direttiva 2010/64/UE, secondo cui gli Stati membri devono as-
sicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per
l’esercizio del diritto di difesa, tra i quali la sentenza, è esercita-
bile sino al 27 ottobre 2013). F Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2011,
n. 26703 (ud. 18 marzo 2011), Kara (c.p.p., art. 143; c.p.p., art.
544). [RV250636]
Lingua italiana – Imputato straniero – Traduzione.
Il giudice che emetta ordinanza di custodia cautelare in carcere
nei confronti di imputato che ignori la lingua italiana non è tenu-
to alla traduzione della stessa nella lingua a quest’ultimo nota. F
Cass. pen., sez. I, 2 settembre 2011, n. 33058 (c.c. 14 luglio 2011),
Ben Nasr (c.p.p., art. 143; c.p.p., art. 292; att. c.p.p., art. 94).
[RV250830]
Atti sessuali con minorenne
Minore in tenera età – Richiesta di perizia in contrad-
dittorio – Illegittimità del rif‌iuto del giudice.
In tema di reati sessuali su minori in tenera età, è illegittimo,
per violazione del principio della formazione della prova in con-
traddittorio, il rif‌iuto del giudice di disporre una perizia psicolo-
gica in contraddittorio, al f‌ine di accertare l’aderenza alla realtà
o meno della narrazione dei fatti, in dipendenza di eventuali
elaborazioni fantasiose proprie dell’età o della struttura perso-
nologica del minore. F Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2011, n. 26692
(ud. 23 febbraio 2011), B. (c.p., art. 609 bis; c.p.p., art. 220).
[RV250629]

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