Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2012
Massimario
Assicurazione obbligatoria
Fondo di garanzia per le vittime della strada – Sinistro
causato da veicolo o natante non identif‌icato.
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneg-
giato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti
del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto
che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non iden-
tif‌icato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n.
990), ha l’onere di provare sia che il sinistro si è verif‌icato per
condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo
o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto; a quest’ultimo
f‌ine è suff‌iciente dimostrare che, dopo la denuncia dell’inci-
dente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute
o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identif‌icazione
del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo,
senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori
indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una
condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esau-
stiva esposizione degli stessi. F Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011,
n. 15367, Picale c. Generali Assic. S.p.a (l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 19; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209). [RV618653]
Giurisdizione civile
Giurisdizione ordinaria o amministrativa – Giurisdizio-
ne del giudice ordinario.
La controversia promossa da un privato, nei confronti del Co-
mune, avverso l’invito al pagamento emesso da quest’ultimo al
f‌ine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la chiusura
di un passo carrabile, aperto senza autorizzazione, appartiene
alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attinente alla
materia delle violazioni di norme sulla circolazione stradale e
delle relative sanzioni. F Cass. civ., sez. un., 26 luglio 2011, n.
16243, Sviluppo Immobiliare Roma S.r.l. c. Comune di Roma
(nuovo c.s., art. 22; nuovo c.s., art. 211). [RV618582]
Guida in stato di ebbrezza
Accertamento – Alcoltest – Esito positivo.
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest
costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è
onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a
tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione
o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo suf-
f‌iciente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della
mancata omologazione dell’apparecchio. (In motivazione, la
Corte ha precisato che l’art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita
ad indicare le verif‌iche alle quali gli etilometri devono essere sot-
toposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede
alcun divieto la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle
prove acquisite). F Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17463
(ud. 24 marzo 2011), Neri (nuovo c.s., art. 186). [RV250324]
Lavoro subordinato
Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione) – Li-
cenziamento in genere – Licenziamento per inidoneità al
servizio a seguito di infortunio sul lavoro.
Ai f‌ini dell’accertamento dell’idoneità al servizio degli autisti
dipendenti da aziende concessionarie di servizi di linea automo-
bilistica di pubblico trasporto, il parere della Commissione me-
dica di cui all’art. 29 r.d. n. 148 del 1931, all. A), non è vincolante
per il giudice di merito adito per l’accertamento dell’illegittimità
del licenziamento disposto a seguito di giudizio di inidoneità,
avendo egli, anche in riferimento ai principi costituzionali di
tutela processuale il potere-dovere di controllare l’attendibilità
degli accertamenti sanitari effettuati dalla predetta Commis-
sione. F Cass. civ., sez. lav., 25 luglio 2011, n. 16195, Subalpina
di Imprese Ferroviarie Ssif S.p.a. c. Migliorati (r.d. 8 gennaio
1931, n. 148, art. 29). [RV618659]
Peculato
Appropriazione indebita – Differenze – Fattispecie.
Integra il delitto di peculato, e non quello di appropriazione
indebita. la condotta del titolare di una tabaccheria che si ap-
propri di una somma di denaro della quale abbia il possesso
perché autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche
regionali. F Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2011, n. 17109 (ud. 22
marzo 2011), P.G. in proc. Venturi (c.p., art. 314; c.p., art. 646).
[RV250315]
Responsabilità civile
Amministrazione pubblica – Opere pubbliche – Strade
– Sinistro stradale.
In tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimo-
strata l’esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per
sé suff‌iciente a far presumere sussistente la colpa dell’ente
proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimo-
strando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od
uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal f‌ine, il
giudice di merito dovrà considerare che quanto più la situazione
di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele
da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerar-
si sul piano causale il comportamento di quest’ultimo. (Nella
specie un automobilista era deceduto fuoriuscendo dalla sede
stradale, precipitando nel canale di scarico delle acque di una
vicina centrale elettrica. La Corte, applicando l’enunciato prin-
cipio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la
responsabilità dell’ente proprietario della strada, sul presuppo-
sto che lo stato di dissesto, la mancanza di barriere, nonché di
segnaletica di pericolo, non apparissero dotate di autonoma ef-
f‌icienza causale rispetto all’incidente, essendo piuttosto risulta-
ta determinante la repentina e non necessaria manovra di guida
della vittima verso il margine opposto della strada). F Cass. civ.,
sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375, Giannursini ed altri c. Comune
di Cittaducale (c.c., art. 1227; c.c., art. 2043). [RV618633]
Amministrazione pubblica – Opere pubbliche – Strade.
L’insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero
stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua
conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo
occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza
probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea
a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico
con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla
sicurezza del luogo, non esime il giudice dall’accertare in con-
creto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 2043
c.c.. Pertanto, la concreta possibilità per l’utente danneggiato
di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia,

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