Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. e cond. 4/2012
Massimario
Amministratore
Attribuzioni.
In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario
ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore
del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi
tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di ap-
provazione del bilancio da parte dell’assemblea) e senza l’onere
di specif‌icare le ragioni della richiesta (f‌inalizzata a prendere vi-
sione o estrarre copia dai documenti), purché l’esercizio di tale
facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione,
non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in
un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi
alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini
richiedenti. F Cass. civ., sez. II, 21 settembre 2011, n. 19210, Con-
dominio via Piero Aloisi 29 Roma c. Tempesta (c.c., art. 1130;
c.c., art. 1136; c.c., art. 1713). [RV619094]
Appalto (Contratto di)
Rovina e difetto di cose immobili (responsabilità del
costruttore) – Difetto di costruzione – Elementi accessori
o secondari dell’opera.
Il “difetto di costruzione” che, a norma dell’art. 1669 c.c., legitti-
ma il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale
nei confronti dell’appaltatore, come del progettista, può consi-
stere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfa-
cente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti
essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina”
o il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o se-
condari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata,
incida negativamente e in modo considerevole sul godimento
dell’immobile medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sen-
tenza di merito, che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 1669
c.c. in relazione alla progettazione, fornitura e posa in opera di
un impianto di ascensore per esterni da installare in un albergo,
avendo desunto che l’impianto non incidesse sull’eff‌icienza
dell’attività alberghiera, così attribuendo una funzione secon-
daria all’uso dello stesso impianto per i disabili, nonché al suo
richiamo panoramico per i clienti dell’albergo). F Cass. civ., sez.
II, 4 ottobre 2011, n. 20307, Hotel Plaza S.r.l. c. Marchetti ed altro
(c.c., art. 1669). [RV619328]
Azioni giudiziarie
Legittimazione del condomino
Nel condominio di edif‌ici, il principio secondo cui l’esistenza
dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli con-
dómini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta
partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio
in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’ammini-
stratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazio-
ne per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata
nei confronti del condominio, non trova applicazione relativa-
mente alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di
deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella
relativa alla nomina dell’amministratore, perseguono f‌inalità di
gestione di un servizio comune e tendono a soddisfare esigenze
soltanto collettive, senza attinenza diretta all’interesse esclusivo
di uno o più partecipanti; ne consegue che in tali controversie
la legittimazione ad agire, e quindi ad impugnare, spetta in via
esclusiva all’amministratore, con esclusione della possibilità
di impugnazione da parte del singolo condomino. F Cass. civ.,
sez. II, 21 settembre 2011, n. 19223, G.S. c. Condominio ed altri
(c.c., art. 1117; c.c., art. 1129; c.c., art. 1130; c.c., art. 1131).
[RV619331]
Beni materiali
Pertinenze – Costituzione del vincolo – Requisiti.
Ai f‌ini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene prin-
cipale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito
soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo sogget-
to nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo
di servizio, tra i due beni, ai f‌ini del quale è necessario che il
bene accessorio arrechi una “utilità” al bene principale e non
al proprietario di esso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza di appello che aveva escluso la pertinenzialità tra un
immobile condominiale ed un’autorimessa privata in quanto
appartenenti a lotti diversi ed aveva stabilito che il garage do-
vesse essere arretrato in osservanza della norma contenuta nel
P.R.G. di Vicenza). F Cass. civ., sez. II, 10 giugno 2011, n. 12855,
Di Cappello c. Finotello (c.c., art. 817; c.c., art. 818; c.c., art.
873). [RV619437]
Contratti in genere
Invalidità – Nullità del contratto – Immobili privi della
necessaria concessione edif‌icatoria.
La sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della legge 28 feb-
braio 1985, n. 47 con riferimento a vicende negoziali relative ad
immobili privi della necessaria concessione edif‌icatoria trova
applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche
con riguardo ai contratti con eff‌icacia obbligatoria, quale il pre-
liminare di vendita, come si desume dal tenore letterale della
norma, nonché dalla circostanza che successivamente al con-
tratto preliminare può intervenire la concessione in sanatoria
degli abusi edilizi commessi o essere prodotta la dichiarazione
prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti
anteriormente al 1° settembre 1967, con la conseguenza che in
queste ipotesi rimane esclusa la sanzione di nullità per il succes-
sivo contratto def‌initivo di vendita, ovvero si può far luogo alla
pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c. F Cass. civ., sez. III, 18
luglio 2011, n. 15734, Ferrari c. Incisioni Belotti S.n.c. ed altri
(c.c., art. 1351; c.c., art. 2932; l. 28 febbraio 1985, n. 47, art.
40). [RV619069]
Scioglimento del contratto – Risoluzione per inadempi-
mento – Importanza dell’inadempimento.
In difetto di una valutazione legale tipica della gravità dell’ina-
dempimento, la violazione del divieto pattizio di sublocazione
di cui all’art. 1954, comma primo, c.c. o di cessione in uso
dell’immobile locato ad uso non abitativo in tanto consente la
pronuncia di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c.
in quanto l’inadempimento integrato dalla violazione del patto
non abbia, secondo quanto richiesto dalla norma di generale
applicazione posta dall’art. 1455 c.c., scarsa importanza avuto
riguardo all’interesse dell’altra parte, da apprezzarsi dal giudice
in base alle circostanze del caso. F Cass. civ., sez. III, 18 agosto
2011, n. 17348, De Nittis M.T. c. Golden Lady Company (c.c., art.
1453; c.c., art. 1455; c.c., art. 1954). [RV619115]

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