Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2012
Massimario
Assicurazione (Contratto di)
Assicurazione della responsabilità civile – Facoltà e
obblighi dell’assicuratore – Autonomia dei rapporti tra
danneggiato e danneggiante e tra danneggiante e assicu-
ratore.
Qualora in uno stesso giudizio di risarcimento dei danni conse-
guenti alla responsabilità civile automobilistica siano stati de-
dotti due diversi rapporti, uno tra danneggiato e danneggiante
e l’altro tra il danneggiante e il suo assicuratore (tra i quali non
sussiste un rapporto di inscindibilità), nell’ambito del rapporto
tra assicurato e assicuratore la ricostruzione dell’incidente può
portare a negare il diritto del primo ad essere manlevato dal
secondo, anche se venga accertato (con eff‌icacia di giudicato) il
diritto al risarcimento del danno del danneggiato nei confronti
del danneggiante, in quanto il giudicato formatosi nel primo rap-
porto non può avere eff‌icacia in relazione al secondo, diverso
rapporto processuale. F Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2011, n.
10919, Generali Assicurazioni S.p.a. c. Farcomeni ed altri (c.c.,
art. 1917; c.c., art. 2909). [RV618131]
Assicurazione obbligatoria
Risarcimento danni – Danno da ritardato adempimento
dell’obbligazione risarcitoria gravante sull’assicuratore
della RCA
L’obbligazione dell’assicuratore della responsabilità civile deri-
vante dalla circolazione di veicoli nei confronti della vittima di
un sinistro stradale ha natura di debito di valuta; essa tuttavia,
nei limiti del massimale, va liquidata secondo i criteri propri dei
debiti di valore, perché di valore è l’obbligazione risarcitoria
che determina l’entità del debito indennitario. Quando, invece,
il credito della vittima ecceda il massimale, l’obbligazione del-
l’assicuratore del responsabile va liquidata applicando le regole
dettate per le obbligazioni di valuta dall’art. 1224 c.c.. F Cass. civ.,
sez. III, 19 aprile 2011, n. 8988, Bellinvia c. Fondiaria Sai S.p.a
(c.c., art. 1218; c.c., art. 2056; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
18; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144). [RV617895]
Risarcimento del danno – Richiesta stragiudiziale di ri-
sarcimento inviata prima dell’entrata in vigore del codice
delle assicurazioni
Nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale proponga la
domanda di risarcimento nei confronti dell’assicuratore del
responsabile dopo l’entrata in vigore del codice delle assicu-
razioni (1° gennaio 2006) non è tenuto a reiterare la richiesta
scritta di risarcimento con le nuove modalità previste dagli artt.
145 e 148 del suddetto codice, se a tale adempimento abbia già
provveduto nel vigore dell’abrogata l. 24 dicembre 1969, n. 990,
con le modalità previste dall’art. 22 di tale legge. F Cass. civ., sez.
III, 21 aprile 2011, n. 9140 (), Borredon c. Milano Assicurazioni
S.p.a. ed altri (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22; d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 145; d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 148). [RV617786]
Avvocato
Responsabilità – Mancata indicazione delle prove indi-
spensabili per l’accoglimento della domanda – Negligenza
nell’espletamento dell’attività professionale.
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, la manca-
ta indicazione al giudice delle prove indispensabili per l’acco-
glimento della domanda costituisce, di per sé, manifestazione
di negligenza del difensore, salvo che egli dimostri di non aver
potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di avere svolto
tutte le attività che, nella particolare contingenza, gli potevano
essere ragionevolmente richieste, tenuto conto, in ogni caso,
che rientra nei suoi doveri di diligenza professionale non solo la
consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi
della domanda espone il cliente alla soccombenza, ma anche che
il cliente, normalmente, non è in grado di valutare regole e tempi
del processo, né gli elementi che debbano essere sottoposti alla
cognizione del giudice, così da rendere necessario che egli, per
l’appunto, sia indirizzato e guidato dal difensore, il quale deve
fornirgli tutte le informazioni necessarie, pure al f‌ine di valutare i
rischi insiti nell’iniziativa giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cas-
sato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità
professionale del difensore - il quale, in un giudizio risarcitorio
a seguito di sinistro stradale, aveva chiesto f‌issarsi l’udienza di
precisazione delle conclusioni senza aver dato corso alle prove
sulle modalità del fatto, sulla responsabilità e sull’entità dei dan-
ni - reputando, erroneamente, che gravasse sul cliente l’onere di
provare di aver fornito al difensore la lista testimoniale, là dove,
invece, era onere di quest’ultimo dimostrare di aver sollecitato
adeguatamente il cliente a siffatta comunicazione). F Cass. civ.,
sez. III, 12 aprile 2011, n. 8312, Pilloni c. Caggiano (c.c., art. 1176;
c.c., art. 1218; c.c., art. 2236). [RV618003]
Responsabilità Omessa comunicazione al cliente
dell’avvenuta notif‌icazione della sentenza di condanna –
Esaurimento del termine di impugnazione.
L’omessa comunicazione al cliente dell’avvenuta notif‌icazione
della sentenza di condanna (nella specie, al pagamento delle spe-
se processuali per il rigetto della domanda di risarcimento danni
a seguito di sinistro stradale), f‌ino a far decorrere il termine per
impugnare, costituisce grave negligenza e fonte di responsabilità
professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato, per vizio di mo-
tivazione, la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza
della responsabilità professionale del difensore in forza dell’apo-
dittica affermazione che non sussistevano ragioni suff‌icienti “a
rendere accoglibile un’impugnazione, sia in fatto sia in diritto”).
F Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2011, n. 8312, Pilloni c. Caggiano
(c.c., art. 1176; c.c., art. 1218; c.c., art. 2236). [RV618004]
Comunione dei diritti reali
Condominio negli edif‌ici – Innovazioni – Barriere ar-
chitettoniche
Le opere, cui fa riferimento l’art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n.
13, servono a consentire l’accesso ai portatori di handicap e non
alle autovetture di proprietà degli stessi, né tali opere possono
anche essere in contrasto con la specif‌ica destinazione delle
parti comuni, sulle quali esse vanno ad incidere. (Nell’affermare
il principio, la Corte ha confermato la sentenza di merito, la
quale aveva ritenuto che l’apposizione di scivoli permanenti so-
pra un marciapiede di proprietà condominiale per permettere
l’accesso di autovetture al locale uso negozio di proprietà di un
condomino, dal medesimo utilizzato come box auto, esulasse
dal disposto della norma citata). F Cass. civ., sez. II, 7 giugno
2011, n. 12310, Tedone c. Cond. via Zuccarello 79 Genova (l. 9
gennaio 1989, n. 13, art. 2; c.c., art. 1102). [RV618105]

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