Massimario

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i testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. i titoli sono stati elaborati dalla redazione

Appello penale

Cognizione del giudice di appello – Circostanze – Effetto devolutivo.

La sentenza di appello che escluda la sussistenza di una circo-stanza aggravante deve essere qualificata come pronuncia incidente sulla responsabilità penale dell’imputato, concorrendo a definire la concreta configurazione di tale responsabilità, sicché, per l’effetto devolutivo di cui all’art. 574, comma quarto, c.p.p., ha diretta efficacia sulla quantificazione del risarcimento del danno. F Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 2011, n. 1917 (ud. 18 novembre 2010), Rondelli (c.p.p., art. 574). [RV249098]

Decisioni in camera di consiglio – Poteri del giudice – Pena richiesta dalle parti.

Deve essere annullata con rinvio al giudice d’appello, perché illegittima ma non abnorme, la sentenza che dopo l’abrogazione normativa dell’istituto del cosiddetto patteggiamento in appello, abbia provveduto all’esito di una successiva udienza sull’accordo delle parti per l’accoglimento di alcuni motivi con rinuncia ad altri, proposto prima dell’intervento normativo, perché emessa nell’esercizio di un potere non più attribuito all’organo giurisdizionale. F Cass. pen., sez. II, 16 dicembre 2010, n. 44347 (ud. 25 novembre 2010), Angelini e altri (c.p.p., art. 599). [RV249182]

Decisioni in camera di consiglio – Presupposti – Rinuncia all’impugnazione.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla riduzione di pena, dichiari, in virtù degli art. 589, commi secondo e terzo e 591, comma primo, lett. d) c.p.p., l’inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l’esame ai fini dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poiché, ex art. 597, comma primo, c.p.p., l’effetto devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un’ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l’irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali. F Cass. pen., sez. II, 1 febbraio 2011, n. 3593 (ud. 3 dicembre 2010), Izzo (c.p.p., art. 589; c.p.p., art. 591). [RV249269]

Dibattimento – Omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia della data di udienza – Nullità a regime intermedio.

L’omessa notifica dell’avviso della data fissata per il giudizio d’appello ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato comporta una nullità a regime intermedio che, non attenendo alla fase del giudizio, bensì a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall’art. 180 c.p.p., prima della deliberazione della sentenza. F Cass. pen., sez. II, 16 dicembre 2010, n. 44363 (ud. 26 novembre 2010), D’Aria (c.p.p., art. 180; c.p.p., art. 599). [RV249184]

Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Condizioni.

Nel giudizio di appello (nella specie relativo a rito abbreviato), il provvedimento del giudice di ammissione di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado va adottato senza ritardo con ordinanza dibattimentale nel contraddittorio delle parti alla stregua di quanto previsto dagli artt. 190 e 495, comma primo, c.p.p. (Fattispecie di decisione sulla richiesta di integrazione della prova adottata, invece, solo con sentenza). F Cass. pen., sez. I, 9 dicembre 2010, n. 43473 (ud. 14 ottobre 2010), Arshad e altri (c.p.p., art. 190; c.p.p., art. 495; c.p.p., art. 603). [RV248979]

Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Condizioni.

Va annullata con rinvio la sentenza d’appello che utilizzi, con parziale rinnovazione istruttoria a seguito di un giudizio di primo grado svolto nelle forme del rito abbreviato, il verbale relativo alle operazioni e ai risultati di accertamenti tecnici di polizia giudiziaria. (Fattispecie nella quale il giudice d’appello, pur ritenendo necessario accertare con esattezza la quantità e qualità dello stupefacente in sequestro, anziché disporre perizia, aveva preferito acquisire il verbale delle analisi tossicologiche eseguite dalla polizia giudiziaria sulla sostanza sequestrata, le cui risultanze erano ignote al reo al momento della richiesta di abbreviato in quanto attività di indagine svolta dopo il termine di chiusura delle indagini preliminari). F Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 2010, n. 44983 (ud. 5 novembre 2010), Nehdi (c.p.p., art. 442; c.p.p., art. 603). [RV249091]

Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Prove nuove.

In tema di rinnovazione in appello dell’istruzione dibattimentale, rientrano nella nozione di prova nuova quelle prove che, pur provenendo dalla medesima fonte già assunta in primo grado, abbiano contenuto nuovo rispetto al precedente bagaglio valutativo. F Cass. pen., sez. I, 9 dicembre 2010, n. 43473 (ud. 14 ottobre 2010), Arshad e altri (c.p.p., art. 190; c.p.p., art. 495; c.p.p., art. 603). [RV248980]

Effetto devolutivo – Inammissibilità dell’appello per rinuncia del P.M. all’impugnazione ed estinzione del reato per prescrizione in relazione all’impugnazione della parte civile – Condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Il giudice di appello, nel dichiarare l’inammissibilità, per rinuncia all’impugnazione, dell’appello proposto avverso la sentenza di assoluzione dal Pubblico Ministero e l’estinzione del reato per prescrizione in relazione all’impugnazione della parte civile, può condannare l’imputato al risarcimento dei danni in favore di quest’ultima, atteso che l’art. 576 c.p.p. conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto. F

Cass. pen., sez. V, 19 gennaio 2011, n. 1463 (ud. 10 novembre 2010), Zanetti (c.p.p., art. 576; c.p.p., art. 578). [RV249046]

Facoltà del giudice di appello – Rinnovazione del dibattimento – Prova nuova.

Nel giudizio abbreviato, sia condizionato che non condizionato, è consentito al giudice d’appello, d’ufficio e anche su sollecitazione delle parti, acquisire documenti sopravvenuti necessari ai

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fini della decisione. F Cass. pen., sez. III, 1 marzo 2011, n. 7974 (ud. 13 gennaio 2011), Ndreu e altri (c.p.p., art. 438; c.p.p., art. 603). [RV249114]

Provvedimenti appellabili e inappellabili – Sentenza di condanna alla pena dell’ammenda in virtù di continuazione tra delitto e contravvenzione – Appellabilità.

Deve essere qualificato appello e non ricorso per cassazione l’atto di impugnazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado, ritenuta la continuazione tra delitto e contravvenzione e assunta quest’ultima come violazione più grave, applichi la pena dell’ammenda. (La Corte ha al riguardo osservato che, ai fini dell’operatività dell’art. 593, comma terzo, c.p.p. - per il quale sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda - il giudice di appello non deve limitarsi a fare riferimento alla denominazione attribuita alla pena nel dispositivo ma deve innanzitutto verificare la propria competenza in ordine alla norma incriminatrice cui è correlata la sanzione, procedendo ad una lettura congiunta degli art. 593 c.p.p. e 17 ss. c.p.. F Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2010, n. 40051 (ud. 24 settembre 2010), Rota (c.p., art. 81; c.p.p., art. 593). [RV248900]

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Pena – Misura di sicurezza – Confisca.

Il condannato con sentenza di patteggiamento, con cui è stata disposta la confisca dei proventi del reato di cessione di stupefacenti, non ha diritto alla restituzione di detti proventi, atteso che, pur non essendo prevista l’ablazione obbligatoria del profitto del reato in caso di patteggiamento, tali beni non sono mai entrati nel patrimonio dell’imputato, trattandosi del corrispettivo di una prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative. F Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 44096 (c.c. 18 novembre 2010), Mbaye (c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p., art. 240; d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73). [RV249073]

Atti e provvedimenti del giudice penale

Atti abnormi – Opposizione della persona offesa all’archiviazione – Ordinanza del g.i.p. con la quale si dispongono nuove indagini.

Non è abnorme l’ordinanza con la quale cui il Giudice per le indagini preliminari, in esito all’udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, disponga che il M. proceda ad un supplemento di indagine nelle forme, alternativamente menzionate, di una nuova consulenza tecnica o di una perizia da assumersi in incidente probatorio. F

Cass. pen., sez. IV, 3 novembre 2010, n. 38704 (c.c. 28 settembre 2010), P.M. in proc. Accolla e altro (c.p.p., art. 409; c.p.p., art. 410). [RV248854]

Atti abnormi – Ordinanza di rigetto dell’eccezione di incompetenza funzionale dell’autorità giudiziaria – Esclusione.

L’autorità giudiziaria che procede per un reato comune, avendone escluso la natura ministeriale previa verifica dei presupposti della propria competenza, non è tenuta ad informare della sua decisione la Camera di appartenenza dell’indagato, ricorrendo l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 8, comma quarto,
L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, solo nell’ipotesi in cui il Collegio per i reati ministeriali sia...

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