Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. e cond. 2/2012
Massimario
Amministratore
Amministratore cessato.
L’amministratore di condominio cessato dalla carica conserva
una limitata legittimazione passiva a resistere alle pretese fatte
valere nei confronti dell’ente di gestione, in forza di una “pro-
rogatio” dei poteri che si esaurisce con la nomina del nuovo
amministratore. Pertanto, successivamente a tale evento, l’am-
ministratore cessato e sostituito non ha l’obbligo né il potere
di costituirsi in giudizio per difetto dell’interesse a contraddire,
permanendo a suo carico solo l’obbligo di dare notizia al nuo-
vo amministratore delle pretese azionate in giudizio, mediante
comunicazione dell’atto notif‌icato, attesa la conservazione di
un dovere di diligenza, anche dopo l’estinzione del mandato, in
relazione ai fatti verif‌icatisi nell’epoca di operatività del mandato
stesso o comunque ad esso collegabili. F Cass. civ., sez. VI, 4 luglio
2011, n. 14589, Corsaro Santi c. Arena ed altro (c.c., art. 1129;
c.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.c., art. 1710). [RV618415]
Attribuzioni.
In tema di condominio degli edif‌ici, l’art 1133 c.c. prevede la
facoltà del ricorso all’assemblea avverso i provvedimenti del-
l’amministratore, ma “senza pregiudizio” del ricorso all’autorità
giudiziaria, e, pertanto, non subordina il diritto alla tutela giuri-
sdizionale al preventivo ricorso all’assemblea. F Cass. civ., sez.
II, 22 giugno 2011, n. 13689, Orlando c. Guida ed altri (c.c., art.
1133). [RV618391]
Attribuzioni.
Il provvedimento con il quale l’amministratore del condominio
di edif‌icio, nell’esercizio dei suoi poteri di curare l’osservanza
del regolamento di condominio, ai sensi dell’art. 1130, primo
comma, n. 1, c.c., e di adottare provvedimenti obbligatori per i
condomini, ai sensi dell’art. 1133 c.c., inviti un condomino (nella
specie, mediante lettera raccomandata con determinazione di
un termine per l’adempimento) al rispetto del divieto regola-
mentare di collocazione di targhe, senza autorizzazione, sulla
facciata dell’edif‌icio, non costituisce atto illecito, e non può,
quindi, porsi a fondamento di una responsabilità risarcitoria
personale dell’amministratore stesso. F Cass. civ., sez. II, 22 giu-
gno 2011, n. 13689, Orlando c. Guida ed altri (c.c., art. 1130; c.c.,
art. 1133; c.c., art. 1137). [RV618390]
Revoca – Decreto della corte di appello emesso in sede
di reclamo avverso il provvedimento del tribunale – Ri-
corso per cassazione ai sensi dell’art. 111 cost. – Inam-
missibilità – Fondamento.
È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111
Cost. avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede
sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca
dell’amministratore di condominio ai sensi degli art. 1129 cod.
civ. e 64 disp. att. cod. civ., trattandosi di provvedimento di
volontaria giurisdizione (sostitutivo della volontà assembleare,
per l’esigenza di assicurare una rapida ed eff‌icace tutela dell’in-
teresse alla corretta gestione dell’amministrazione condomi-
niale in ipotesi tipiche - contemplate dall’art. 1129 cod. civ. - di
compromissione della stessa) che, pur incidendo sul rapporto
di mandato tra condòmini e amministratori, non ha carattere
decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionale
piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui
il provvedimento incide. F Cass. civ., sez. VI, 1 luglio 2011, n.
14524, Morichelli d’Altemps c. Marcorelli (c.c., art. 1129; att.
c.c., art. 64). [RV618326]
Azioni giudiziarie
Legittimazione del singolo condomino.
Ciascun partecipante al condominio di edif‌ici può agire in giu-
dizio per la tutela del decoro architettonico della proprietà co-
mune, sicché nel relativo giudizio non è necessaria la presenza
in causa di tutti i condomini, né del condominio. F Cass. civ.,
sez. II, 30 giugno 2011, n. 14474, Scozzarini c. Melilli (c.c., art.
1117; c.c., art. 1120; c.p.c., art. 102). [RV618311]
Bellezze naturali (Protezione delle)
Deturpamento o distruzione – Esecuzione di lavori o
attività di modif‌icazione ambientale non autorizzati – In-
stallazione di pannelli solari.
In tema di reati ambientali, l’installazione di pannelli solari su di
un immobile necessita di previa autorizzazione paesaggistica, in
quanto intervento idoneo ad incidere negativamente sull’assetto
paesaggistico. F Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2011, n. 19328
(c.c. 27 aprile 2011), Cuzzolin (l. 22 gennaio 2004, n. 42, art.
181; l. 9 luglio 2010, n. 139). [RV250015]
Canone
Aggiornamento – Determinazione convenzionale in mi-
sura differenziata e crescente.
In materia di contratto di locazione di immobili destinati ad uso
non abitativo, in virtù del principio della libera determinazione
convenzionale del canone locativo, la clausola che prevede la
determinazione del canone in misura differenziata e crescente
per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto è legitti-
ma a condizione che l’aumento sia ancorato ad elementi prede-
terminati ed idonei ad inf‌luire sull’equilibrio del sinallagma con-
trattuale ovvero appaia giustif‌icata la riduzione del canone per
un limitato periodo iniziale, salvo che la suddetta clausola non
costituisca un espediente per aggirare la norma imperativa di
cui all’art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392 circa le modalità
e la misura di aggiornamento del canone in relazione alle varia-
zioni del potere d’acquisto della moneta. F Cass. civ., sez. VI, 17
maggio 2011, n. 10834, Good Food S.r.l. c. Sb di Sunseri S.n.c. ed
altro (c.c., art. 1362; c.c., art. 1571; l. 27 luglio 1978, n. 392,
art. 32; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79). [RV618213]
Comodato
Estinzione – Richiesta del comodante – Famiglia di
fatto con f‌iglio minore – Immobile adibito ad abitazione
familiare – Risolubilità del comodato “ad nutum” – Esclu-
sione – Fondamento.
Il comodato, stipulato senza pref‌issione di termine, di un immobile
successivamente adibito, per inequivoca e comune volontà delle
parti contraenti, ad abitazione di un nucleo familiare di fatto, co-
stituito dai conviventi e da un f‌iglio minore, non può essere risolto
in virtù della mera manifestazione di volontà “ad nutum” espressa
dal comodante ai sensi dell’art. 1810, primo comma, ultima parte,
cod. civ., dal momento che deve ritenersi impresso al contratto un
vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari idoneo a
conferire all’uso cui la cosa è destinata il carattere implicito della
durata del rapporto, anche oltre la crisi familiare tra i conviventi.
Ne consegue che il rilascio dell’immobile, f‌inché non cessano le
esigenze abitative familiari cui esso è stato destinato, può essere
richiesto, ai sensi dell’art. 1809, secondo comma, cod. civ., solo
nell’ipotesi di un bisogno contrassegnato dall’urgenza e dall’im-
prevedibilità. F Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2011, n. 13592, Cassano
c. Castagna ed altri (c.c., art. 1809; c.c., art. 1810). [RV618353]

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