Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 1/2012
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Diverso computo degli aumenti per le circostanze o per
la continuazione.
Il divieto di “reformatio in peius” della sentenza di primo grado
impugnata dal solo imputato riguarda non solo il risultato f‌inale,
ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. Ne conse-
gue che il giudice d’appello, qualora escluda una circostanza
aggravante ovvero accolga il gravame in relazione a reati con-
correnti, deve necessariamente ridurre non solo la pena com-
plessivamente inf‌litta, ma anche tutti gli elementi che rilevano
nel calcolo di essa. (Fattispecie nella quale il giudice d’appello,
assolto l’imputato dal reato più grave tra più reati in continua-
zione, aveva erroneamente determinato la pena-base per la nuo-
va violazione più grave in misura identica a quella individuata
dal primo giudice per un reato di maggiore gravità, pur avendo
ridotto la pena complessivamente inf‌litta) F Cass. pen., sez. IV,
24 novembre 2010, n. 41585 (ud. 4 novembre 2010), Pizzi (c.p.p.,
art. 597). [RV248549]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Indicazione di un termine per il pagamento della provvi-
sionale in favore della parte civile.
Non viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice di ap-
pello che f‌issi il termine per il pagamento della provvisionale
in favore della parte civile, non indicato dal giudice di primo
grado che, peraltro, al pagamento della provvisionale aveva
subordinato la concessione del benef‌icio della sospensione
condizionale della pena. F Cass. pen., sez. II, 30 settembre 2010,
n. 35351 (ud. 17 settembre 2010), Rabbia (c.p.p., art. 597; c.p.,
art. 165). [RV248545]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Misura di sicurezza.
Non viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice d’ap-
pello che, riformando la sentenza di condanna pronunciata dal
primo giudice, applichi la misura di sicurezza prevista dalla
legge quale conseguenza del proscioglimento per vizio di mente
dell’appellante. (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato con
rinvio la sentenza impugnata per violazione dl principio di tas-
satività, essendo stata applicata una misura di sicurezza non
prevista dall’ordinamento). F Cass. pen., sez. VI, 26 novembre
2010, n. 42026 (ud. 4 novembre 2010), Trovato (c.p.p., art. 597;
c.p., art. 199; c.p., art. 215). [RV248716]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Pena confermata in caso di esclusione di una circostan-
za aggravante o di una più grave tipologia di recidiva.
Non sussiste violazione del divieto di “reformatio in peius” qua-
lora il giudice di appello, su impugnazione del solo imputato,
lasci inalterata la misura della pena inf‌litta in primo grado, pur
non riconoscendo l’esistenza di una circostanza aggravante o
di una più grave forma di recidiva (nella specie, escludendone
l’infraquinquennalità). F Cass. pen., sez. IV, 24 novembre 2010,
n. 41566 (ud. 27 ottobre 2010), Tantucci (c.p.p., art. 597).
[RV248457]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Revoca parziale dell’indulto applicato in primo grado.
Viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice d’appello
che, impugnante il solo imputato, revochi parzialmente il be-
nef‌icio dell’indulto già applicato in primo grado. F Cass. pen.,
sez. III, 11 novembre 2010, n. 39748 (ud. 28 settembre 2010), P.
(c.p.p., art. 597; l. 31 luglio 2006, n. 241). [RV248565]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Sentenza di primo grado inappellabile.
Non sussiste violazione del divieto di “reformatio in peius” qua-
lora, proposto appello da parte dell’imputato avverso sentenza
di primo grado inappellabile ed intervenuta sentenza di secondo
grado di accoglimento parziale dell’appello (nella specie, con
assoluzione per uno dei due reati per i quali era intervenuta con-
danna), la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto
dal solo imputato, annulli senza rinvio la sentenza di secondo
grado e si pronunci sull’originario gravame qualif‌icandolo come
ricorso. F Cass. pen., sez. V, 6 dicembre 2010, n. 43358 (ud. 19
ottobre 2010), Celico e altro (c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 627).
[RV248781]
Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Giu-
dizio contumaciale.
È legittima la dichiarazione di contumacia pronunciata - in sede
di giudizio di appello - nei confronti di soggetto sottoposto a mi-
sura di prevenzione personale (nella specie obbligo di soggior-
no) che, ritualmente citato, non sia comparso al dibattimento,
considerato che quest’ultimo può, ove lo voglia, essere presente
in udienza, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria com-
petente, mentre il principio per cui l’imputato detenuto non ha
alcun onere di comunicazione del proprio “status” di impedito
non è applicabile a favore dell’imputato sottoposto a misura di
prevenzione personale. F Cass. pen., sez. V, 29 ottobre 2010, n.
38422 (ud. 12 luglio 2010), La Marca (c.p.p., art. 420 quater).
[RV248649]
Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Impe-
dimento a comparire del difensore.
L’istituto dell’impedimento a comparire del difensore, previsto
dall’art. 420 ter c.p.p., in relazione all’udienza preliminare, è
applicabile nel giudizio abbreviato di primo grado, giusta il di-
sposto dell’art. 441 c.p.p., e non anche nel giudizio camerale di
appello. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C.
ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di
appello ha rigettato la richiesta - determinata da partecipazione
ad astensione deliberata dall’unione camere penali - di rinvio
del procedimento svoltosi secondo il rito camerale, ex art. 599
c.p.p.). F Cass. pen., sez. V, 13 ottobre 2010, n. 36623 (ud. 16
luglio 2010), Borra e altri (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 420 ter;
c.p.p., art. 599). [RV248435]
Decisioni in camera di consiglio – Rideterminazione
della pena su accordo delle parti – Abrogazione dell’isti-
tuto.
In tema di patteggiamento in appello, l’abrogazione dei commi
quarto e quinto dell’art. 599 c.p.p. ad opera della L. n. 125 del
2008 intervenuta dopo che il pubblico ministero abbia prestato
il proprio consenso alla richiesta presentata dall’imputato, ma
prima della deliberazione del giudice sull’accordo, impedisce
a quest’ultimo di tenerne conto e lo autorizza a determinare
in modo autonomo la pena. F Cass. pen., sez. VI, 25 novembre
2010, n. 41675 (ud. 30 settembre 2010), Held (c.p.p., art. 599; l.
24 luglio 2008, n. 125). [RV248803]
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1/2012 Arch. nuova proc. pen.
MASSIMARIO
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Condi-
zioni.
In caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove dopo il giu-
dizio di primo grado, il giudice di appello, in presenza di istanza
di parte, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento,
con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti
prove vietate dalla legge o manifestamente superf‌lue o irrile-
vanti. (Fattispecie relativa all’accoglimento della richiesta del
P.M. di assumere dichiarazioni di collaboratore di giustizia so-
pravvenute al giudizio di primo grado). F Cass. pen., sez. I, 10
novembre 2010, n. 39663 (ud. 7 ottobre 2010), Cascarino e altro
(c.p.p., art. 603). [RV248437]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Docu-
mentazione acquisita per mezzo delle indagini difensive.
Il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur eser-
citabile in ogni stato e grado del procedimento, deve tuttavia
essere coordinato, aff‌inché i risultati di dette indagini possano
trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specif‌ica-
mente previsti dal codice per la formazione della prova. (Fatti-
specie di richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
in grado d’appello, rigettata correttamente in quanto la docu-
mentazione acquisita per mezzo delle indagini difensive e che
si chiedeva fosse acquisita al giudizio non costituiva una prova
nuova sopravvenuta e il processo era def‌inibile allo stato degli
atti). F Cass. pen., sez. III, 30 settembre 2010, n. 35372 (ud. 26
maggio 2010), G. (c.p.p., art. 190; c.p.p., art. 327 bis; c.p.p.,
art. 495). [RV248366]
Applicazione della pena su richiesta del-
le parti
Costituzione di parte civile – Spese processuali – Con-
danna al pagamento.
In tema di patteggiamento, il giudice, nell’applicare la pena su
richiesta delle parti, deve provvedere a condannare l’imputato
al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile
(salvo che sussistano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale), anche senza l’esplicita richiesta di questa, liquidando-
le, in assenza della nota spese di cui all’art. 153, disp.att., c.p.p.,
con riferimento alla tariffa professionale vigente e fornendo
adeguata motivazione circa i criteri adottati relativamente alle
somme dovute per onorari ed indennità, essendo illegittima la
determinazione globale delle somme. F Cass. pen., sez. V, 4 no-
vembre 2010, n. 39208 (c.c. 28 settembre 2010), Filpi (c.p.p., art.
444; c.p.p., art. 541; att. c.p.p. art. 153). [RV248661]
Pena – Sospensione condizionale – Sentenza non può
essere rettif‌icata con la procedura di correzione dell’er-
rore materiale.
La sentenza di patteggiamento che non contenga la concessione
della sospensione condizionale della pena, oggetto di accordo
delle parti, non può essere rettif‌icata “in parte qua” con la pro-
cedura di correzione dell’errore materiale. (Nella specie, in cui
nel dispositivo di sentenza risultava un segno di cancellazione
sulla dicitura di concessione della sospensione condizionale, il
benef‌icio non poteva essere concesso). F Cass. pen., sez. I, 11
ottobre 2010, n. 36257 (c.c. 29 settembre 2010), Iarusso e altro
(c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV248284]
Richiesta – Poteri del giudice – Accoglimento parziale.
In tema di patteggiamento, non è consentito al giudice di modi-
f‌icare unilateralmente i termini dell’accordo intervenuto tra le
parti, poiché in tal modo verrebbe meno la base consensuale su
cui si fonda il rito semplif‌icato. (Fattispecie in cui il giudice ha
accolto solo in parte la richiesta congiunta di patteggiamento,
prendendo in considerazione solo uno dei reati ivi indicati, e
non pronunciandosi sull’altro reato oggetto dell’accordo origi-
nario). F Cass. pen., sez. VI, 5 novembre 2010, n. 39213 (c.c. 15
ottobre 2010), Nasri (c.p.p., art. 444). [RV248520]
Sentenza – Impugnazioni – Fattispecie.
In tema di patteggiamento, una volta ratif‌icato dal giudice l’ac-
cordo tra le parti, non è consentito censurare il relativo prov-
vedimento con riguardo alla disciplina della continuazione tra
i reati, neppure sotto il prof‌ilo della mancanza di motivazione,
poiché il giudice è tenuto in proposito a verif‌icare soltanto la
corretta quantif‌icazione della pena. F Cass. pen., sez. V, 19 otto-
bre 2010, n. 37307 (c.c. 14 luglio 2010), Pg in proc. Parisi e altri
(c.p., art. 81; c.p.p., art. 444). [RV248642]
Atti e provvedimenti del giudice penale
Atti abnormi – Provvedimento del giudice del dibatti-
mento – Fattispecie.
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibatti-
mento, dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio
per indeterminatezza del capo d’imputazione, disponga la resti-
tuzione degli atti al g.u.p. per la f‌issazione di una nuova udienza
preliminare. (In conseguenza dell’applicazione di tale principio
la Corte, richiesta di dirimere il relativo conf‌litto negativo di
competenza, ha dichiarato la competenza del Gup, stante la pre-
valenza della decisione del giudice del dibattimento ex art. 28,
comma secondo, c.p.p.). F Cass. pen., sez. I, 3 novembre 2010,
n. 38640 (c.c. 21 ottobre 2010), Conf‌l.comp. in proc. Tenuzzo
(c.p.p., art. 28; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 429). [RV248719]
Correzione di errori materiali – Modif‌ica per integra-
zione – Fattispecie in tema di misure di prevenzione pa-
trimoniale.
Il procedimento di correzione dell’errore materiale può modi-
f‌icare il provvedimento per integrazione soltanto con elementi
che necessariamente ne dovevano far parte, con esclusione di
qualsiasi modif‌ica che introduca elementi estranei alla “ratio
decidendi” e che comporti l’esercizio di un potere discrezionale
(Fattispecie nella quale la Corte ha considerato corretta la inte-
grazione di un decreto di sequestro e successiva conf‌isca di una
porzione di terreno emesso nell’ambito di un procedimento di
prevenzione patrimoniale, con la quale si era prevista l’estensio-
ne dei relativi effetti all’intero fabbricato su di esso edif‌icato,
rilevando che tale intervento non incideva su un aspetto es-
senziale del provvedimento, ma offriva solo una descrizione
più dettagliata dell’immobile oggetto del sequestro, già insita
nell’originaria individuazione dello stesso bene). F Cass. pen.,
sez. I, 30 luglio 2010, n. 30483 (c.c. 6 maggio 2010), Madonia e
altro (c.p.p., art. 130; l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter).
[RV248316]
Correzione di errori materiali – Omessa pronunzia sul-
le statuizioni civili – Esclusione.
È illegittima l’ordinanza di correzione di errore materiale me-
diante la quale il giudice d’appello abbia provveduto ad emen-
dare, integrandone il dispositivo, la sentenza di proscioglimento
per estinzione del reato nella quale era stato pretermesso ogni
riferimento in ordine alla conferma delle statuizioni civili. F
Cass. pen., sez. VI, 14 dicembre 2010, n. 43993 (c.c. 24 novembre
2010), Laus (c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 578). [RV248814]
Correzione di errori materiali – Omesso ordine di de-
molizione – Esclusione.
L’omissione del giudice della cognizione, che non ordini la
demolizione del manufatto abusivo, non può essere corretta in
fase esecutiva per mezzo della procedura di correzione dell’er-
rore materiale. F Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2010, n. 40861
(c.c. 23 settembre 2010), Pozzessere (c.p.p., art. 130; c.p.p., art.
547; c.p.p., art. 676; d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31).
[RV248696]
Correzione di errori materiali – Rifusione delle spese
del procedimento di primo grado sostenute dalla parte
civile – Esclusione.
Non è emendabile dalla Corte di cassazione, mediante la pro-
cedura di correzione di errore materiale, l’omessa condanna
dell’imputato, in sede di giudizio di appello, alla rifusione delle

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