Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. e cond. 1/2012
Massimario
Amministratore
Obbligo di garantire il rispetto del regolamento di con-
dominio.
A norma dell’art. 1133 c.c., l’amministratore di condominio ha
il potere di assumere provvedimenti obbligatori nei confronti
dei condomini, i quali possono impugnarli davanti all’assemblea
e, ricorrendone le condizioni, davanti all’autorità giudiziaria;
pertanto, poiché l’amministratore è tenuto a garantire il rispetto
del regolamento di condominio allo scopo di tutelare la pacif‌ica
convivenza, qualora egli inviti uno dei condomini al rispetto
delle leggi o del regolamento vigenti, non è conf‌igurabile, a suo
carico, alcun atto di turbativa del diritto altrui nel caso in cui
egli abbia agito, secondo ragionevole interpretazione, nell’ambi-
to dei suoi poteri-doveri di cui agli artt. 1130 e 1133 c.c.. (Fatti-
specie in tema di azione di manutenzione del possesso promos-
sa nei confronti dell’amministratore). F Cass. civ., sez. II, 11
maggio 2011, n. 10347, Orlando c. Guida ed altri (c.c., art. 1130;
c.c., art. 1131; c.c., art. 1133; c.c., art. 1137). [RV617700]
Rendiconto.
La deliberazione dell’assemblea di condominio che procede al-
l’approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall’ammini-
stratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione
alle poste passive specif‌icamente indicate; pertanto, ove il
rendiconto - che è soggetto al principio di cassa - evidenzi un
disavanzo tra le entrate e le uscite, l’approvazione dello stesso
non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva,
che la differenza sia stata versata dall’amministratore con dena-
ro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di
volizione, da parte dell’assemblea, su un oggetto specif‌ico posto
all’esame dell’organo collegiale. F Cass. civ., sez. II, 9 maggio
2011, n. 10153, Cond. via Vincenzo Picardi Roma c. Tomassetti
ed altri (c.c., art. 1130; c.c., art. 1135; c.c., art. 1136; c.p.c., art.
263). [RV617706]
Assemblea dei condomini
Deliberazioni – Diritto di voto – Computo della maggio-
ranza – Conf‌litto di interesse tra il singolo condomino e
il condominio – Conf‌igurabilità in concreto – Necessità –
Condizioni – Fattispecie.
In tema di validità delle delibere assembleari condominiali,
sussiste il conf‌litto d’interessi ove sia dedotta e dimostrata in
concreto una sicura divergenza tra specif‌iche ragioni personali
di determinati singoli condòmini, il cui voto abbia concorso a
determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti speci-
f‌ico contrario interesse istituzionale del condominio. (Principio
affermato dalla S.C. con riguardo alla delibera di sistemazione
del tetto e ripulitura del canale di gronda, motivatamente ap-
prezzati nella sentenza impugnata come attività inquadrabili
nella manutenzione ordinaria del fabbricato e non coinvolgenti
la responsabilità del costruttore - anche condomino votante -,
per presunti vizi dell’edif‌icio, tra l’altro in assenza di specif‌i-
ca contestazione di difetti costruttivi). F Cass. civ., sez. II, 16
maggio 2011, n. 10754, Tomassi c. Cond. Recupero Fontesecco
via Fontesecco (c.c., art. 1135; c.c., art. 1136; c.c., art. 2373).
[RV617841]
Avviamento commerciale
Indennità – Vendita dell’immobile prima dello spirare
della locazione.
Il diritto del conduttore all’indennità per la perdita dell’av-
viamento commerciale sorge per effetto ed al momento della
cessazione del contratto di locazione. Da ciò consegue che se
l’immobile locato viene venduto dopo la comunicazione della
disdetta da parte del locatore alienante, ma prima della prevista
data di cessazione del rapporto, obbligato al pagamento della
suddetta indennità è, ai sensi dell’art. 1602 c.c., l’acquirente del-
l’immobile locato. F Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2011, n. 9408, La
Mima S.r.l. c. Ofaa Gima S.r.l (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 69;
c.c., art. 1602). [RV617785]
Azioni giudiziarie
Legittimazione dei singoli condomini.
Conf‌igurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito
di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini,
l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’ammi-
nistratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire
a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edif‌icio condo-
miniale; non sussistono impedimenti, pertanto, a che i singoli
condomini, non solo intervengano nel giudizio in cui tale difesa
sia stata assunta dall’amministratore, ma anche si avvalgano, in
via autonoma, dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti
sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del con-
dominio rappresentato dall’amministratore, non spiegando in-
f‌luenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impu-
gnazione di tale sentenza da parte dell’amministratore. F Cass.
civ., sez. III, 16 maggio 2011, n. 10717, A/2f Mobili Fassari S.r.l. c.
Cammarata ed altri (c.c., art. 1131). [RV617438]
Comodato
Estinzione – Richiesta del comodante – Comodato sen-
za determinazione di durata.
Nel contratto di comodato, il termine f‌inale - che rileva, ai sensi
degli artt. 1809 e 1810 c.c., ai f‌ini della restituzione del bene in
oggetto - può risultare dall’uso cui la cosa deve essere destina-
ta solo in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata
predeterminata nel tempo; in tema di comodato immobiliare,
pertanto, ove manchi una particolare prescrizione di durata,
l’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile
conf‌igura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo
precario, e, dunque, revocabile “ad nutum” da parte del como-
dante, a norma dell’art. 1810 c.c.. F Cass. civ., sez. VI, 11 marzo
2011, n. 5907, Bajeli c. Magro (c.c., art. 1809; c.c., art. 1810).
[RV617152]
Competenza civile
Competenza per materia Servizi del condominio
– Cause relative alle modalità di uso dei sevizi del con-
dominio – Controversia sull’esistenza del diritto di par-
cheggio negli spazi comuni – Competenza del giudice di
pace – Esclusione.
Rientrano nella competenza per materia del giudice di pace tut-
te le controversie nelle quali siano in discussione i limiti quan-
titativi e qualitativi dell’esercizio delle facoltà spettanti ai con-
dòmini, ma non quelle nelle quali si controverta circa l’esistenza

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