Massimario

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Assemblea dei condomini

Deliberazioni – Impugnazione – Forma – Citazione – Sussiste.

In tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell’assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall’art. 163 c.p.c., vanno proposte con citazione, non disciplinando l’art. 1137 c.c. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l’atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall’art. 1137 citato. F Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2011, n. 8491, Lazzari ed altro c. Cond. Paola Azzano San Paolo (c.c., art. 1137; c.p.c., art. 163). [RV616563]

Deliberazioni.

Qualora il condomino agisca per far valere l’invalidità di una delibera assembleare, incombe sul condominio convenuto l’onere di provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente avvisati della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell’assemblea, mentre resta a carico dell’istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà dell’assemblea medesima. F Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5254, Policella c. Cond. via Campomorone 57 Roma ed altro (c.c., art. 1136; c.c., art. 1137; c.c., art. 2697). [RV617024]

Deliberazioni.

Per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione del-l’assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell’amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito dall’art. 1137, terzo comma, c.c., non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ai sensi dell’art. 1418 c.c., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell’impugnazione della delibera, da considerare, perciò, annullabile. F Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5254, Policella c. Cond. via Campomorone 57 Roma ed altro (c.c., art. 1135; c.c., art. 1136; c.c., art. 1137; c.c., art. 1418). [RV617025]

Avviamento commerciale

Indennità – Ulteriore indennità prevista dall’art. 34, comma 2, L. 392/78 – Applicabilità della previsione alla prosecuzione dell’esercizio precedente ad opera di un nuovo titolare

In tema di locazione di immobili urbani, la locuzione “nuovo esercizio” contenuta nell’art. 34, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (che riconosce all’ex conduttore una ulteriore indennità “qualora l’immobile venga, da chiunque, adibito all’esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente”) non esclude, né sotto il profilo linguistico, né sotto quello dell’interpretazione sistematica, la riferibilità della norma anche alla prosecuzione dell’esercizio precedente ad opera di un nuovo titolare che acquisisca il diritto alla permanenza nell’immobile non per effetto dell’avvenuta cessione dell’azienda da parte del pregresso titolare dopo che era cessato il contratto di locazione (stante l’impossibilità della cessione di un contratto ormai cessato), bensì per effetto di un nuovo contratto di locazione stipulato con il locatore. F Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2011, n. 7234, Fumagalli c. Olsson May (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV616935]

Competenza civile

Competenza per materia – Cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali – Impugnazione di delibera assembleare

In tema di condominio, qualora venga impugnata una delibera assembleare, il riparto di competenza deve avvenire in base al principio contenutistico, ossia con riguardo al tema specifico del deliberato assembleare di cui l’attore si duole; ne consegue che è devoluta alla competenza per materia del giudice di pace - in quanto attinente alle modalità di uso dei servizi condominiali, ai sensi dell’art. 7, quarto comma, n. 2, c.p.c. - la controversia relativa alle modalità di custodia della chiave di accesso al lastrico solare, a nulla rilevando che l’attore abbia dedotto come fondamentale motivo di censura la mancata inclusione di tale oggetto nell’ordine del giorno dell’assemblea condominiale. F Cass. civ., sez. VI, 28 marzo 2011, n. 7074, Mannocchi c. Cond. via Sestriere Pal Roma ed altro (c.c., art. 1136; c.c., art. 1137; c.p.c., art. 7; l. 21 novembre 1991, n. 374, art. 17). [RV616899]

Contratti in genere

Invalidità – Nullità del contratto – Contratto preliminare di vendita di immobili esistenti sulla carta.

Il d.l.vo 20 giugno 2005, n. 122 detta una disciplina di tutela dell’acquirente o del promissario acquirente di immobili da costruire in ragione dell’elevato rischio di inadempienze della parte alienante ovvero del pericolo di sottoposizione del costruttore ad esecuzione immobiliare o a procedura concorsuale, trovando però applicazione, in forza del contenuto definitorio di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), soltanto riguardo agli immobili per cui, da un lato, sia stato già richiesto il permesso di costruire (o, se del caso, sia già stata presentata la denuncia di inizio attività, ex art. 22, comma 3, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380) e che, dall’altro lato, non siano stati oggetto di completamento e, dunque, non sia stato ancora richiesto il relativo certificato di agibilità. Ne consegue che i contratti preliminari di compravendita di immobili esistenti soltanto “sulla carta”, ossia per i quali sussista un progetto, ma non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire o un titolo equipollente, si collocano fuori dell’ambito applicativo della speciale disciplina recata dal citato d.l.vo n. 122 del 2005 e la chiara lettera della legge non consente di pervenire, a tutela dell’acquirente o promissario acquirente di immobile esistente “sulla carta”, ad una interpretazione adeguatrice che ne permetta invece l’applicazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la...

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