Massimario

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Abuso d`ufficio

Abuso – Nozione – Estremi.

Il delitto di abuso d’ufficio è configurabile non solo quando la condotta si ponga in contrasto con il significato letterale o logico-sistematico di una norma di legge o di regolamento, ma anche quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno “svolgimento della funzione o del servizio” che oltrepassi ogni possibile scelta discrezionale attribuita al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio. F Cass. pen., sez. V, 1 ottobre 2010, n. 35501 (ud. 16 giugno 2010), De Luca e altro (c.p., art. 323). [RV248496]

Acque pubbliche e private

Inquinamento – Responsabilità penale – Condizione di punibilità dell’omessa bonifica.

Ai fini della punibilità della condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, di cui all’art. 257 D.L.vo n. 152 del 2006, la condizione a contenuto negativo dell’omessa bonifica deve ritenersi integrata anche laddove il soggetto attivo, omettendo di adempiere al piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione. F Cass. pen., sez. III, 6 ottobre 2010, n. 35774 (ud. 2 luglio 2010), Morgante (d.l.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 257). [RV248561]

Appello penale

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Diverso computo degli aumenti per le circostanze o per la continuazione.

Il divieto di “reformatio in peius” della sentenza di primo grado impugnata dal solo imputato riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. Ne consegue che il giudice d’appello, qualora escluda una circostanza aggravante ovvero accolga il gravame in relazione a reati concorrenti, deve necessariamente ridurre non solo la pena complessivamente inflitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo di essa. (Fattispecie nella quale il giudice d’appello, assolto l’imputato dal reato più grave tra più reati in continuazione, aveva erroneamente determinato la pena-base per la nuova violazione più grave in misura identica a quella individuata dal primo giudice per un reato di maggiore gravità, pur avendo ridotto la pena complessivamente inflitta) F Cass. pen., sez. IV, 24 novembre 2010, n. 41585 (ud. 4 novembre 2010), Pizzi (c.p.p., art. 597). [RV248549]

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Indicazione di un termine per il pagamento della provvisionale in favore della parte civile.

Non viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice di appello che fissi il termine per il pagamento della provvisionale in favore della parte civile, non indicato dal giudice di primo grado che, peraltro, al pagamento della provvisionale aveva subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. F Cass. pen., sez. II, 30 settembre 2010, n. 35351 (ud. 17 settembre 2010), Rabbia (c.p.p., art. 597; c.p., art. 165). [RV248545]

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Pena confermata in caso di esclusione di una circostanza aggravante o di una più grave tipologia di recidiva.

Non sussiste violazione del divieto di “reformatio in peius” qualora il giudice di appello, su impugnazione del solo imputato, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, pur non riconoscendo l’esistenza di una circostanza aggravante o di una più grave forma di recidiva (nella specie, escludendone l’infraquinquennalità). F Cass. pen., sez. IV, 24 novembre 2010, n. 41566 (ud. 27 ottobre 2010), Tantucci (c.p.p., art. 597). [RV248457]

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Revoca parziale dell’indulto applicato in primo grado.

Viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice d’appello che, impugnante il solo imputato, revochi parzialmente il beneficio dell’indulto già applicato in primo grado. F Cass. pen., sez. III, 11 novembre 2010, n. 39748 (ud. 28 settembre 2010), P. (c.p.p., art. 597; l. 31 luglio 2006, n. 241). [RV248565]

Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Impedimento a comparire del difensore.

L’istituto dell’impedimento a comparire del difensore, previsto dall’art. 420 ter c.p.p., in relazione all’udienza preliminare, è applicabile nel giudizio abbreviato di primo grado, giusta il disposto dell’art. 441 c.p.p., e non anche nel giudizio camerale di appello. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha rigettato la richiesta - determinata da partecipazione ad astensione deliberata dall’unione camere penali - di rinvio del procedimento svoltosi secondo il rito camerale, ex art. 599 c.p.p.). F Cass. pen., sez. V, 13 ottobre 2010, n. 36623 (ud. 16 luglio 2010), Borra e altri (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 599). [RV248435]

Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Condizioni.

In caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello, in presenza di istanza di parte, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. (Fattispecie relativa all’accoglimento della richiesta del P.M. di assumere dichiarazioni di collaboratore di giustizia sopravvenute al giudizio di primo grado). F Cass. pen., sez. I, 10 novembre 2010, n. 39663 (ud. 7 ottobre 2010), Cascarino e altro (c.p.p., art. 603). [RV248437]

Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Documentazione acquisita per mezzo delle indagini difensive.

Il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve tuttavia essere coordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova. (Fatti- specie di richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in grado d’appello, rigettata correttamente in quanto la documentazione acquisita per mezzo delle indagini difensive e che si chiedeva fosse acquisita al giudizio non costituiva una prova nuova sopravvenuta e il processo era definibile allo stato degli atti). F Cass. pen., sez. III, 30 settembre 2010, n. 35372 (ud. 26 maggio 2010), G. (c.p.p., art. 190; c.p.p., art. 327 bis; c.p.p., art. 495). [RV248366]

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Applicazione della pena su richiesta delle parti

Pena – Sospensione condizionale – Sentenza non può essere rettificata con la procedura di correzione dell’er-rore materiale.

La sentenza di patteggiamento che non contenga la concessione della sospensione condizionale della pena, oggetto di accordo delle parti, non può essere rettificata “in parte qua” con la procedura di correzione dell’errore materiale. (Nella specie, in cui nel dispositivo di sentenza risultava un segno di cancellazione sulla dicitura di concessione della sospensione condizionale, il beneficio non poteva essere concesso). F Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2010, n. 36257 (c.c. 29 settembre 2010), Iarusso e altro (c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV248284]

Richiesta – Poteri del giudice – Accoglimento parziale.

In tema di patteggiamento, non è consentito al giudice di modificare unilateralmente i termini dell’accordo intervenuto tra le parti, poiché in tal modo verrebbe meno la base consensuale su cui si fonda il rito semplificato. (Fattispecie in cui il giudice ha accolto solo in parte la richiesta congiunta di patteggiamento, prendendo in considerazione solo uno dei reati ivi indicati, e non pronunciandosi sull’altro reato oggetto dell’accordo originario). F Cass. pen., sez. VI, 5 novembre 2010, n. 39213 (c.c. 15 ottobre 2010), Nasri (c.p.p., art. 444). [RV248520]

Armi e munizioni

Armi da guerra – Mitraglietta “uzi” – Equiparazione.

La mitraglietta “UZI” rientra nel novero delle “armi da guerra”, trattandosi di arma già in dotazione a diverse Forze armate e tuttora utilizzata da Forze speciali e di polizia. F Cass. pen., sez. I, 30 luglio 2010, n. 30438 (ud. 20 maggio 2010), Arba e altri (l. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 1). [RV248309]

Armi da guerra – Parti d’arma – Riduttori di calibro.

Agli effetti della legge penale costituiscono parti di arma anche i riduttori di calibro per fucili da caccia. (Fattispecie in tema di illecita detenzione di una pistola). F Cass. pen., sez. II, 18 ottobre 2010, n. 37101 (ud. 6 luglio 2010), Demoro (l. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 10; l. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 14). [RV248534]

Materie esplodenti – Omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti – Natura di reato istantaneo.

La contravvenzione di omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti, prevista dall’art. 679 c.p., ha natura di reato istantaneo, che si consuma con l’omissione dell’adempimento richiesto. F Cass. pen., sez. I, 30 luglio 2010, n. 30431 (ud. 22 aprile 2010), Martella (c.p., art. 679). [RV248308]

Associazione per delinquere

Associazione di tipo mafioso – Condotta iniziatasi ante- riormente all’introduzione della fattispecie – Permanenza dell’associazione in epoca posteriore.

Allorché sia stato contestato il delitto di associazione per delinquere, proseguito, anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 646 del 1982 - introduttiva del delitto di associazione di tipo mafioso, nella forma più grave della previsione sopravvenuta - non si è in presenza di un concorso di reati in continuazione, ma di un unico reato permanente, la cui disciplina ricade interamente sotto il vigore della più recente disposizione. (Fattispecie relativa a richiesta, formulata in sede esecutiva e rigettata, di imputazione della quota di pena riferibile al delitto di cui all’art. 416 c.p. all’associazione di tipo mafioso, unico delitto ostativo alla fruizione di benefici penitenziari). F...

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