Massimario

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Amnistia, indulto e grazia

Indulto – Concesso dal giudice della cognizione – Revoca da parte del giudice dell’esecuzione.

L’indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell’esecuzione solo per la sopravvenienza di una causa prevista dalla legge e non per un mero ripensamento, sia pur fondato, sulla correttezza della sua applicazione, ostandovi l’intangibilità del giudicato. (Fattispecie relativa all’applicazione dell’indulto a pena irrogata per delitto in relazione al quale il beneficio non si sarebbe potuto concedere). F Cass. pen., sez. I, 30 giugno 2010, n. 24549 (c.c. 17 giugno 2010), Pmt in proc. Vescio. (c.p., art. 174; c.p.p., art. 672; c.p.p., art. 674; l. 31 luglio 2006, n. 241). [RV247789]

Appello penale

Cognizione del giudice di appello – Appello del P.M. sulla qualificazione giuridica – Inasprimento della sanzione.

L’impugnazione del P.M. volta ad ottenere una diversa e più grave qualificazione giuridica ha pieno effetto devolutivo rispetto a tutti i profili consequenziali, in essi compresa la determinazione di una eventuale più grave pena. F Cass. pen., sez. III, 24 giugno 2010, n. 24270 (ud. 27 maggio 2010), C. (c.p.p., art. 597). [RV247705]

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Riferimento anche ai criteri di determinazione della pena e ai calcoli intermedi.

Il divieto della “reformatio in peius” riguarda soltanto il risultato finale dell’operazione di computo della pena e non anche i criteri di determinazione della medesima e i relativi calcoli di pena base o intermedi. F Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2010, n. 25606 (ud. 24 marzo 2010), Capolino e altro. (c.p.p., art. 597). [RV247739]

Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Imputato detenuto o soggetto a misure limitative della liberta personale – Diritto di presenziare all’udienza – Sussistenza.

L’imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all’udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d’appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente. (In motivazione la Corte, nell’escludere che la richiesta debba rispettare il termine di cinque giorni indicato dall’art. 127, comma secondo, cod. proc. pen., ha precisato che detto principio è conforme ai principi enucleabili dall’art. 111 Cost., dall’art. 6, comma terzo, lett. c), d) ed e), della Cedu, dall’art. 14, comma terzo, lett. d), e) ed f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici e da quanto affermato da Corte cost., sent. n. 45 del 1991). F Cass. pen., sez. un., 1 ottobre 2010n., n. 35399 (ud. 24 giugno 2010), X. (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 442; c.p.p., art. 443; c.p.p., art. 599). [RV247835]

Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale – Diritto di presenziare all’udienza – Sussistenza – Tempestività della richiesta – Doveri del giudice d’appello – Individuazione.

Nel giudizio camerale d’appello l’imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l’autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest’ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell’imputato di presenziarvi, v’è l’obbligo del giudice d’appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza. F Cass. pen., sez. un., 1 ottobre 2010n., n. 35399 (ud. 24 giugno 2010), X. (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 442; c.p.p., art. 443; c.p.p., art. 599). [RV247837]

Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Patteggiamento.

È legittima la condanna in appello, intervenuta dopo l’abrogazione dell’art. 599, commi 4 e 5, c.p.p., a una pena più elevata di quella concordata dall’imputato con il pubblico ministero prima di detta abrogazione. F Cass. pen., sez. I, 14 luglio 2010, n. 27215 (ud. 16 giugno 2010), Cincinnato. (c.p.p., art. 599; d.l. 23 maggio 2008, n. 92). [RV247715]

Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Udienza – Richiesta dell’imputato di comparire – Traduzione – Omissione – Nullità assoluta – Sussistenza.

La mancata traduzione all’udienza camerale d’appello, perchè non disposta o non eseguita, dell’imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza. F Cass. pen., sez. un., 1 ottobre 2010n., n. 35399 (ud. 24 giugno 2010), X. (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 442; c.p.p., art. 599). [RV247836]

Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Accoglimento della richiesta.

Il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo. F Cass. pen., sez. III, 25 giugno 2010, n. 24294 (ud. 7 aprile 2010), D. S. B. (c.p.p., art. 125; c.p.p., art. 603). [RV247872]

Applicazione della pena su richiesta delle parti

Cosiddetto “patteggiamento allargato” – Preclusione per i recidivi reiterati – Operatività – Pregressa dichiarazione di recidiva – Necessità – Esclusione.

Ai fini dell’interdizione al cosiddetto “patteggiamento allargato” nei confronti di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell’art. 99, comma quarto, cod. pen., non occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene “dichiarata”, ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la testuale disposizione dall’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., la quale

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fa riferimento a “coloro che siano stati dichiarati recidivi”, è tecnicamente imprecisa ed è stata utilizzata dal legislatore per motivi di uniformità lessicale, in quanto riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di specifici “status”, come quelli di delinquente abituale, professionale e per tendenza, richiedono un’apposita dichiarazione espressamente prevista e disciplinata dalla legge). F Cass. pen., sez. un., 5 ottobre 2010, n. 35738 (c.c. 27 maggio 2010), Calibè ed altro. (c.p., art. 99; c.p.p., art. 444). [RV247840]

Sentenza – “patteggiamento allargato” – Condanna al pagamento delle spese processuali.

Va annullata senza rinvio, con contestuale integrazione della statuizione omessa, la sentenza di patteggiamento che ometta la statuizione di condanna alla rifusione delle spese processuali, ove non sia stata previamente esperita la procedura di correzione dell’errore materiale. F Cass. pen., sez. II, 12 luglio 2010, n. 26817 (c.c. 9 aprile 2010), P.G. in proc. Petrozzi. (c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 541). [RV247678]

Appropriazione indebita

Elemento oggettivo del reato – Appropriazione di cose smarrite – Configurabilità.

Il delitto di appropriazione di cose smarrite, viene in essere quando per il legittimo detentore, al momento dell’appropriazione, risulti impossibile ricostituire sulla cosa smarrita il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi, sicché non può parlarsi di smarrimento ove la cosa possa essere rintracciata con relativa facilità, sulla base di uno sforzo di memoria che consenta una ricerca mirata nel luogo in cui è stata lasciata. (Fattispecie in tema di furto). F Cass. pen., sez. II, 7 luglio 2010, n. 25939 (ud. 17 giugno 2010), PM. in proc. Contessi. (c.p., art. 624; c.p., art. 647). [RV247752]

Armi e munizioni

Caricatore – Omessa denuncia di cartucce – Numero di cartucce superiore al limite della capienza del caricatore di arma regolarmente denunciata.

Integra il reato previsto dall’art. 697 c.p. l’omissione della denuncia delle cartucce detenute in numero eccedente il normale munizionamento di un’arma già regolarmente denunciata, ossia il limite della capienza del relativo caricatore. F Cass. pen., sez. I, 30 giugno 2010, n. 24506 (ud. 9 giugno 2010), Naccarato. (l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 26; c.p., art. 697). [RV247755]

Detenzione abusiva – Di armi da fuoco o da sparo – Armi prodotte prima dell’entrata in vigore della legge n. 110 del 1975 e prive di numero di matricola.

Integra il reato di detenzione di armi clandestine previsto dall’art. 23 della legge n. 110 del 1975 (norme integrative per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) la detenzione di armi comuni da sparo prodotte dopo il 1920 e prima dell’entrata in vigore della citata legge, non presentate tempestivamente al Banco nazionale di prova per l’apposizione del numero di matricola di cui fossero sprovviste. F Cass. pen., sez. I, 2 luglio 2010, n. 25118 (ud. 9 giugno 2010), Erion. (l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 7; l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 11; l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23; d.m. (Min. int.) 30 giugno 1978). [RV247712]

Materie esplodenti – Omessa denuncia – Natura sanzionatoria del reato.

Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti ha carattere sanzionatorio dei precetti contenuti nelle leggi speciali che individuano le ipotesi in cui occorre la denuncia, le modalità di presentazione della stessa e l’autorità alla quale deve essere effettuata. (Fattispecie in tema di omessa denuncia della detenzione di milleduecento litri di gasolio). F Cass. pen., sez. I, 30 giugno 2010, n. 24508 (ud. 17 giugno 2010)...

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