Massimario

Page 347

Alberghi

Attività di affittacamere – Contratto di affittacamere – Cessione del godimento di un locale provvisto di somministrazione e prestazione di servizi personali.

L’attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, richiede non solo la cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno. In difetto della prestazione di detti servizi, pertanto, quella cessione non può essere ricondotta nell’ambito dell’attività di affittacamere, né quindi sottratta alla disciplina della locazione ad uso abitativo (Fattispecie in tema di applicazione di sanzione amministrativa conseguente alla violazione degli artt. 16 e 17, comma 1, lettera m), della legge della Regione Marche 22 ottobre 1994, n. 42). F Cass. civ., sez. II, 8 novembre 2010, n. 22665, Bilancioni c. Com. Pesaro (c.c., art. 1571; c.c., art. 1615; l.rMarche 22 ottobre 1994, n. 42, art. 16; l.rMarche 22 ottobre 1994, n. 42, art. 17). [RV615307]

Appello civile

Domande nuove – Giudizio di divisione – Introduzione in appello di un tema d’indagine riguardante la stima del bene.

Non costituisce domanda nuova, nel giudizio di divisione avente ad oggetto un bene immobile, quella con cui si introduca per la prima volta in grado di appello un tema d’indagine riguardante la stima del bene, atteso che essa non modifica né l’oggetto né la “causa petendi” del giudizio, costituendo la stima del bene momento necessario per procedere alla divisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto domanda nuova quella con la quale - in sede di stima di uno degli immobili oggetto di divisione - uno dei condividenti aveva eccepito un mutamento di destinazione d’uso del bene, da abitazione a studio professionale). F Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2010, n. 21791, Abbondanza c. Benvenuti (c.p.c., art. 345; c.c., art. 713; c.c., art. 726). [RV615045]

Assemblea dei condomini

Convocazione.

In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, ai fini della validità dell’ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun con- domino di comprenderne esattamente il tenore e l’importanza, e di poter ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che autorizzazione all’amministratore ad aprire un nuovo conto corrente, una volta saldato quello precedente in passivo, e di procedere ad uno sconfinamento, in quanto connessa e logicamente conseguenziale ai punti dell’ordine del giorno relativi alla nomina del nuovo amministratore ed all’avvio della nuova gestione condominiale, con l’approvazione del rendiconto relativo alle annualità pregresse, non richiedesse una indicazione analitica e separata dalla questione). F Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2010, n. 21449, Tipografia Un s.n.c. c. Cond. via Brembo Milano ed altro (c.c., art. 1105; c.c., art. 1136; c.c., art. 1139). [RV614730]

Deliberazioni.

È legittima la delibera dell’assemblea di condominio che, con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, quinto comma, c.c., richiamato dall’art. 1120 c.c., deliberi l’installazione di un ascensore nel vano scala condominiale a cura e spese di alcuni condòmini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri condòmini di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi di tale innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell’impianto ed in quelle di manutenzione dell’opera, ed ove risulti che dalla stessa non derivi, sotto il profilo del minor godimento delle cose comuni, alcun pregiudizio a ciascun condomino ai sensi dell’art. 1120, secondo comma, c.c., non dovendo necessariamente derivare dall’innovazione un vantaggio compensativo per il condomino dissenziente. F Cass. civ., sez. II, 8 ottobre 2010, n. 20902, Cesani c. Cond. viale Tappani 18 Chiavari ed altro (c.c., art. 1120; c.c., art. 1136). [RV615462]

Canone

Aggiornamento – Richiesta.

In materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso di abitazione, la richiesta di aggiornamento del canone ex art. 32 legge n. 392 del 1978 può essere formulata, in mancanza della previsione di una forma determinata, anche verbalmente nonchè implicitamente o per fatti concludenti. F Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2010, n. 25645, Presta c. Cesarano (c.c., art. 1322; c.c., art. 1350; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32). [RV615204]

Controversie – Pagamento degli oneri condominiali.

In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore, convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri condominiali, contesti che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una cor-retta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell’aver indirizzato la richiesta prevista dall’art. 9 della legge n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l’esistenza, l’ammontare e i criteri di ripartizione del rimborso richiesto. F Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2010, n. 20348, Consortile Centro Commerciale Centro c. Inpdap (c.c., art. 2697; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 9). [RV614714]

Cassazione civile

Motivi del ricorso – Questioni nuove – Domanda originaria di risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo pretensivo.

Ove il privato abbia agito in giudizio nei confronti della P.A. domandando il risarcimento del danno per la lesione dell’interesse legittimo pretensivo dovuta ad esercizio illegittimo dell’attività amministrativa (nella specie, concernente il rifiuto di trasferimento di un immobile già concesso in uso), costituisce questione nuova - e dunque inammissibile, implicando un accertamento di fatto - quella, prospettata per la prima volta con i motivi del ricorso per cassazione, diretta a far valere il risarcimento del danno derivato dalla violazione delle regole

Page 348

procedimentali dell’attività amministrativa stessa, la cui lesione, giacché riconducibile all’inadempimento del rapporto che si instaura in relazione all’obbligo imposto dalla norma che disciplina il comportamento dell’Amministrazione (così da inquadrarsi nell’ambito della responsabilità contrattuale), assume carattere del tutto autonomo rispetto al pregiudizio costituito dalla perdita sostanziale del bene della vita al quale il privato aspira. F Cass. civ., sez. II, 1 dicembre 2010, n. 24382, Laffi c. Min. Economia Finanze ed altri (c.c., art. 1175; c.c., art. 1218; c.p.c., art. 112; c.p.c., art. 360). [RV615324]

Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) – Ordinanze – Provvedimento del giudice dell’esecuzione di liberazione dell’immobile pignorato.

Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 560, terzo comma, c.p.c. (come sostituito dall’art. 2, terzo comma, lettera e), n. 21, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall’art. 1, terzo comma, lett. i) della legge 28 dicembre 2005, n. 263), ordina la liberazione dell’immobile pignorato, il rimedio esperibile da parte del debitore esecutato non è il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., bensì l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., la cui applicabilità non è esclusa dalla proclamazione di inimpugnabilità del provvedimento. F Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2010, n. 25654, San Paolo Di Mauro Rinaldi Sas c. Custodia Beni Immobili Pignorati Capo Palinuro S.r.l. ed altri (c.p.c., art. 560; c.p.c., art. 617). [RV615226]

Consorzi

Contributi consortili – Obbligo contributivo – Determinazione a seguito di piano di classifica regionale.

In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, ma tale inversione dell’onere probatorio realizza una presunzione “iuris tantum” e non “iuris ed de iure” (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7 del d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente. Ne deriva che il contribuente è ammesso a provare in giudizio l’insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato. F Cass. civ., sez. V, 21 luglio 2010, n. 17066, Frattini c. Cons. Bonif. Media Pianura Bergamasca (c.c., art. 860; c.c., art. 2697; d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10). [RV614684]

Contratti in genere

Contratto preliminare (compromesso) –...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT