Massimario

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Assicurazione obbligatoria

Fondo di garanzia per le vittime della strada – Impresa designata – Interruzione della prescrizione nei confronti del responsabile civile

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l’art. 26 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (“ratione temporis” applicabile nella specie), che estende all’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa designata per la liquidazione dei danni coperti dal fondo di garanzia per le vittime della strada nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione (nonché all’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore) il termine di prescrizione dell’azione verso il responsabile, va interpretato nel senso che - a prescindere dalla sussistenza o meno di solidarietà tra le varie obbligazioni - operano nei confronti dell’impresa designata (nonché dell’assicuratore) le cause di interruzione e sospensione verificatesi, in concreto, in relazione all’azione contro il responsabile, atteso che il legislatore non ha operato, per unificare i termini di prescrizione nei confronti di tutti i soggetti passivi dell’azione risarcitoria, con la tecnica del richiamo diretto dell’art. 2947, secondo comma, c.c., bensì con quella del riferimento alla durata del termine di prescrizione dell’azione esperibile dal danneggiato nei confronti del danneggiante, e ciò in coerenza con la “ratio” di impedire l’estinzione anticipata dell’azione proprio nei confronti di quegli organismi attraverso i quali si intende garantire il danneggiato. F Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2010, n. 4943, Fondiaria Sai Spa c. Inail (c.c., art. 2947; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 20; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 26). [RV611732]

Fondo di garanzia per le vittime della strada – Liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione – Liquidazione dei danni

Il privilegio di cui all’art. 2767 c.c., avente ad oggetto l’indennità dovuta dall’assicuratore all’assicurato e la cui previsione è ispirata all’esigenza di sottrarre il terzo al concorso dei creditori chirografari dell’assicurato, trova applicazione solo nel settore dell’assicurazione volontaria e non anche con riguardo all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, in cui la legge 24 dicembre 1969, n. 990 riconosce al danneggiato l’azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore; in tale settore, tuttavia, il diritto del Fondo di garanzia per le vittime della strada (gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici, CONSAP s.p.a.) al rimborso, da parte dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa, di quanto pagato a titolo di indennizzo ai soggetti rimasti danneggiati, ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576 (conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738), è assistito dal diverso privilegio speciale sulle riserve tecniche, di cui all’art. 85 del d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449 e all’art. 78, comma quarto, del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 175, anche per il periodo, come nella specie, antecedente all’entrata in vigore del d.l.vo 9 aprile 2003, n. 93. F Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2010, n. 5172 (), Pan Ass. Comp. Assic. Riassic. Spa In Lca c. Consap Concessionaria Servizi Assi (c.c., art. 2767; d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 85; d.l. 26 settembre 1978, n. 576, art. 3; d.l.vo 17 marzo 1995, n. 175, art. 78; d.l.vo 9 aprile 2003, n. 93, art. 7). [RV611991]

Fondo di garanzia per le vittime della strada – Liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione – Pagamento all’impresa cessionaria del portafoglio, da parte della CONSAP, delle somme destinate agli indennizzi

In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la CONSAP S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) ove corrisponda all’impresa cessionaria del portafoglio della compagnia assicuratrice, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, le somme necessarie a soddisfare le richieste risarcitorie dei danneggiati, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 576 del 1978 (conv. nella legge n. 738 del 1978), fa fronte ad un debito non proprio ed ha, quindi, diritto di rivalsa nei confronti della predetta compagnia, esercitabile mediante insinuazione al passivo della procedura stessa, ex art. 29 della legge n. 990 del 1969. F Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2010, n. 5172 (), Pan Ass. Comp. Assic. Riassic. Spa In Lca c. Consap Concessionaria Servizi Assi (d.l. 26 settembre 1978, n. 576, art. 3; d.l. 26 settembre 1978, n. 576, art. 4). [RV611992]

Risarcimento danni – Azione di rivalsa ex art. 18, secondo comma, L. n. 990/1969 – Azione di rivalsa ex art. 18, secondo comma, L. n. 990/1969

Il principio secondo cui all’azione di rivalsa prevista dall’art. 18, secondo comma, della legge n. 990 del 1969 (“ratione temporis” applicabile nella specie) si applica il termine di prescrizione annuale di cui al secondo comma dell’art. 2952 c.c., che decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato, si estende, stante l’identità di “ratio”, anche all’ipotesi in cui l’azione di rivalsa sia esercitata dal Fondo di Garanzia, ora gestito dal Consap, che abbia risarcito direttamente il danno ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 576 del 1978, convertito, con modif., nella legge n. 738 del 1978. F Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5088 (), Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a. c. Crespi ed altri (c.c., art. 2952; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; d.l. 26 settembre 1978, n. 576, art. 4). [RV611578]

Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti dell’assicuratore – Litisconsorzio necessario nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante

Il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso e si traducano in un inutile dispendio di energie processuali e di formalità non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dall’effettivo rispetto del principio del contraddittorio, espresso dall’art...

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