Massimario

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Abuso d’ufficio

Elemento oggettivo – Condotta omissiva – Configurabilità.

Il delitto di abuso d’atti d’ufficio può essere integrato anche attraverso una condotta meramente omissiva, rimanendo in tal caso assorbito il concorrente reato di omissione d’atti d’ufficio in forza della clausola di consunzione contenuta nell’art. 323, comma primo, c.p. (Fattispecie in cui è stata ritenuto configurabile il reato di abuso d’atti d’ufficio in relazione alla condotta del sindaco e di alcuni funzionari comunali che avevano deliberatamente omesso di dare esecuzione all’ordinanza di demolizione di un immobile al fine di procurare un indebito vantaggio ai proprietari). F Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 2010, n. 10009 (ud. 22 gennaio 2010), Lombardi e altri (c.p., art. 323; c.p., art. 328). [RV246481]

Elemento oggettivo – Omessa esecuzione di un ordine di demolizione – Responsabilità del sindaco.

Integra il delitto di abuso d’ufficio la condotta del sindaco che ometta intenzionalmente di attivare le specifiche procedure di garanzia atte a porre rimedio alla mancata esecuzione dolosa da parte dei funzionari comunali, competenti per legge in materia di violazioni edilizie, di un’ordinanza di demolizione di un immobile. F Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 2010, n. 10009 (ud. 22 gennaio 2010), Lombardi e altri (c.p., art. 323; d.l. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107; l. 8 giugno 1990, n. 142, art. 36; l. 8 giugno 1990, n. 142, art. 51). [RV246482]

Estremi – Ingiustizia della condotta – Vantaggio patrimoniale. – Necessità – Valutazione – Criteri – Fattispecie.

Il delitto di abuso d’ufficio è integrato dalla doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta che deve essere connotata da violazione di legge, che dell’evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall’accertata illegittimità della condotta (Nella fattispecie, relativa all’asserito ingiusto vantaggio tratto da due componenti del consiglio direttivo di una Fondazione in virtù della cessazione di una lite civile in corso con la Fondazione stessa, la Corte ha specificato che il danno ingiusto è quello contrario al diritto oggettivo, e tale non può definirsi l’ipotesi di soluzione tecnica, per quanto opinabile, di una controversia giudiziale che conduce a un dato risultato, in sè stesso non contrario all’ordinamento seppure non soddisfacente). F Cass. pen., sez. II, 21 gennaio 2010, n. 2754 (ud. 11 dicembre 2009), P.G. in proc. Fiori (c.p., art. 323). [RV246262]

Acquisto di cose di sospetta provenienza

Provenienza da delitto delle cose acquistate – Dubbio sulla provenienza da reato – Sufficienza.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza non occorre che sia accertata la provenienza delle cose da reato, perchè è richiesta solo la prova dell’acquisto o della ricezione, senza gli opportuni accertamenti, di cose rispetto alle quali l’agente abbia motivi di sospetto circa la loro provenienza, come indicati nell’art. 712 c.p. F Cass. pen, sez. un., 30 marzo 2010n., n. 12433 (ud. 26 novembre 2009), Nocera (c.p., art. 712). [RV246325]

Amnistia, indulto e grazia

Indulto – Indulto concesso con l. n. 241 del 2006 – Pene irrogate per reati ex art. 1, comma secondo, lett. b).

L’inapplicabilità dell’indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241 alle pene irrogate per i reati indicati nell’art. 1, comma secondo, lettera b) della stessa legge opera solo con riferimento ai delitti consumati e non si estende ai delitti tentati. (In motivazione, la S.C. ha riferito il principio enunciato in massima anche ai reati indicati nell’art. 1, comma secondo, lett. a), L. n. 241 del 2006). F Cass. pen., sez. I, 3 marzo 2010, n. 8316 (c.c. 10 dicembre 2009), Coletta (l. 31 luglio 2006, n. 241; c.p., art. 56; c.p., art. 174). [RV246307]

Indulto – Legge n. 241 del 2006 – Reato di riciclaggio.

L’esclusione dell’applicabilità dell’indulto, di cui alla L. 31 luglio 2006 n. 241, per i reati di riciclaggio dei proventi di delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione o dei delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope si riferisce a tutte le condotte previste dall’art. 648 bis c.p., comprese quelle di trasferimento. F Cass. pen., sez. I, 18 febbraio 2010, n. 6606 (c.c. 27 gennaio 2010), Bernya (c.p., art. 648 bis; l. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1). [RV246321]

Indulto – Pene concorrenti inflitte con distinte condanne – Modalità di applicazione dell’indulto.

In caso di pene concorrenti, inflitte con plurime sentenze di condanna, l’indulto non può essere imputato a una singola pena prima che si proceda al cumulo materiale, ma si applica una sola volta dopo la formazione del cumulo, nell’ambito del quale va individuata la più grave delle pene concorrenti, da assumere a base di calcolo per la determinazione del limite moderatore del quintuplo previsto dall’art. 78, comma primo, c.p. F Cass. pen., sez. I, 1 marzo 2010, n. 8115 (c.c. 11 febbraio 2010), Di Rocco (c.p., art. 76; c.p., art. 78; c.p., art. 80; c.p., art. 174). [RV246386]

Appalto (Contratto di)

Responsabilità – Dell’appaltatore – Concorso di responsabilità con il committente.

In tema di responsabilità civile, l’appaltatore (o subappaltatore) è, di regola, l’unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall’esecuzione dell’opera, salva la corresponsabilità del committente in presenza di specifiche violazioni di regole di cautela ex art. 2043 c.c., ovvero se l’evento è riferibile allo stesso committente (per essere stata l’opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza arrecare danno a terzi), od infine in caso di sue ingerenze nell’attività dell’appaltatore. F Cass. pen., sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 1479 (ud. 13 novembre 2009), p.c. in proc. Cirillo e altro (c.p., art. 185; c.p.p., art. 83; c.c., art. 2043; c.c., art. 2049). [RV246301]

Appello penale

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Riconoscimento di una circostanza attenuante

Non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice d’appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur

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riconoscendo l’esistenza di un’altra attenuante (nella specie la circostanza di cui all’art. 62, n. 6, c.p.), lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatto riconoscimento comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata. F Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 2010, n. 10448 (ud. 22 dicembre 2009), Ducoli (c.p.p., art. 597; c.p., art. 62). [RV246529]

Applicazione della pena su richiesta delle parti

Sentenza – Erronea qualificazione giuridica del fatto – Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione.

In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità’ che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. (Fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si deduceva l’asserita erroneità del riconoscimento della continuazione). F Cass. pen., sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10692 (c.c. 11 marzo 2010), PG in proc. Hernandez (c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 606; c.p., art. 81). [RV246394]

Armi e munizioni

Detenzione e porto abusivi – Confisca – Obbligatorietà per tutti i reati concernenti le armi.

La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato. (Fattispecie in tema di illecita detenzione di munizioni e omessa denuncia del trasferimento di armi). F Cass. pen., sez. I, 25 marzo 2010, n. 11480 (ud. 20 gennaio 2010), Trisolino (c.p., art. 240; l. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6). [RV246532]

Porto abusivo – Armi da fuoco o da sparo – Norma applicabile.

Il porto in luogo pubblico, o aperto al pubblico, di un’arma comune da sparo, senza autorizzazione dell’autorità, integra il reato previsto dagli artt. 12 e 14 L. n. 497 del 1974, atteso che la disposizione di cui all’art. 4, comma primo, L. n. 110 del 1975, costituisce una norma precettiva di carattere generale che deve essere interpretata in modo conforme alle altre disposizioni che, in via particolare, sanzionano i singoli comportamenti vietati dalla predetta disposizione. F Cass. pen., sez. I, 31 marzo 2010, n. 12510 (ud. 11 marzo 2010), Gamba (l. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 12; l. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 14; l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4; c.p., art. 699). [RV246535]

Porto abusivo – Implicita configurabilità del reato di detenzione illegale di armi – Sussistenza.

L’affermazione di responsabilità per il reato di porto illegale di arma comporta, in assenza di prova contraria, l’affermazione di responsabilità per il connesso reato di detenzione illegale della stessa arma, in quanto tale reato costituisce il normale antecedente logico del primo sicché è ravvisabile il concorso tra i due reati, in quanto si tratta di condotte diverse che integrano distinte ipotesi delittuose. F Cass. pen., sez. II, 29 gennaio 2010, n. 3998 (ud. 13 gennaio 2010), Di Leo (l. 2...

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