Massimario

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Amnistia, indulto e grazia

Indulto – Indulto concesso dal giudice della cognizione – Revoca da parte del giudice dell’esecuzione.

L’indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell’esecuzione solo per la sopravvenienza di una causa prevista dalla legge e non per un mero ripensamento, sia pur fondato, sulla correttezza della sua applicazione, ostandovi l’intangibilità del giudicato. (Fattispecie relativa all’applicazione dell’indulto a delitto per il quale il beneficio non si sarebbe potuto concedere). F Cass. pen., sez. I, 16 febbraio 2010, n. 6320 (c.c. 17 dicembre 2009), Magurano (c.p., art. 174; c.p.p., art. 672; c.p.p., art. 674). [RV246109]

Indulto – Pena inflitta per reato continuato – Applicazione e revoca dell’indulto.

Ai fini dell’applicazione o della revoca dell’indulto, in caso di reati unificati per la continuazione, si deve avere riguardo alla pena inflitta relativamente a ciascuno di essi e non a quella complessiva. (Fattispecie in tema di revoca dell’indulto). F Cass. pen., sez. I, 30 dicembre 2009, n. 49986 (c.c. 24 novembre 2009), Agnello (c.p., art. 81; c.p., art. 174; c.p.p., art. 672). [RV245967]

Appalto (Contratto di)

Responsabilità – Dell’appaltatore – Concorso di responsabilità con il committente.

In tema di responsabilità civile, l’appaltatore (o subappaltatore) è, di regola, l’unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall’esecuzione dell’opera, salva la corresponsabilità del committente in presenza di specifiche violazioni di regole di cautela ex art. 2043 c.c., ovvero se l’evento è riferibile allo stesso committente (per essere stata l’opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza arrecare danno a terzi), od infine in caso di sue ingerenze nell’attività dell’appaltatore. F Cass. pen., sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 1479 (ud. 13 novembre 2009), p.c. in proc. Cirillo e altro (c.p., art. 185; c.p.p., art. 83; c.c., art. 2043; c.c., art. 2049). [RV246301]

Appello penale

Cognizione del giudice di appello – Benefici – Motivazione delle decisioni ex art. 597, comma quinto, c.p.p.

Il giudice d’appello deve, sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere di applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, tanto più quando una delle parti ne abbia fatto esplicita richiesta con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della richiesta stessa. F Cass. pen., sez. V, 18 gennaio 2010, n. 2094 (ud. 23 ottobre 2009), Coluccio e altri (c.p.p., art. 597). [RV245924]

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Esclusione.

Non viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice di appello che, richiesto dell’applicazione della continuazione tra più reati per uno dei quali è stata pronunciata sentenza di condanna a pena sospesa, revochi, nel riconoscere la continuazione, il beneficio già concesso. F Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 5835 (ud. 13 gennaio 2010), Mulliri (c.p. art. 81; c.p.p. art. 597). [RV246189]

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Riconoscimento di una circostanza attenuante

Non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice d’appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur riconoscendo l’esistenza di un’altra attenuante (nella specie la circostanza di cui all’art. 62, n. 6, c.p.), lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatto riconoscimento comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata. F Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 2010, n. 10448 (ud. 22 dicembre 2009), Ducoli (c.p.p., art. 597; c.p., art. 62). [RV246529]

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Riduzione della pena detentiva e aumento della pena pecuniaria.

Non viola il divieto di “reformatio in peius” la sentenza del giudice d’appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria, sempre che, operato il ragguaglio di quest’ultima ai sensi dell’art. 135 c.p., l’entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte d’appello ha ridotto la pena detentiva previo riconoscimento dell’attenuante della limitata partecipazione dell’imputato all’attività delittuosa). F Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2010, n. 2936 (ud. 16 dicembre 2009), Bertolini (c.p., art. 110; c.p., art. 114; c.p., art. 133; c.p., art. 135; c.p.p., art. 597). [RV246137]

Decisioni in camera di consiglio – Concordato sui motivi di appello – Estinzione del reato per prescrizione.

Dopo la definizione concordata della pena in appello a norma dell’art. 599, comma quarto, c.p.p. non può essere dedotta l’estinzione del reato per prescrizione, tanto nel caso in cui il relativo termine sia decorso prima della pronuncia del giudice di appello, quanto in quello in cui sia decorso successivamente ad essa. F Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2010, n. 3391 (c.c. 15 ottobre 2009), Camassa e altri (l. 24 luglio 2008, n. 125; c.p.p., art. 599; c.p., art. 157). [RV245920]

Decisioni in camera di consiglio – Concordato sui motivi di appello – Motivazione sulle cause di non punibilità, di nullità o di inutilizzabilità delle prove.

Il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell’art. 599, comma quarto, c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste nell’art. 129 stesso codice, né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. F Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2010, n. 3391 (c.c. 15 ottobre 2009), Camassa e altri (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 599; l. 24 luglio 2008, n. 125). [RV245919]

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Decisioni in camera di consiglio – Concordato sui motivi di appello – Sentenza di accoglimento successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008.

È legittima la sentenza, pronunciata dopo l’entrata in vigore dell’art. 2, comma primo, lett. i), D.L. 23 maggio 2008, n. 92 che ha abrogato i commi quarto e quinto, dell’art. 599, c.p.p., con la quale il giudice d’appello, su accordo delle parti perfezionatosi prima dell’entrata in vigore della norma abrogatrice, ha accolto i motivi d’impugnazione, in tutto o in parte e con rinuncia agli altri eventuali motivi. F Cass. pen., sez. V, 8 febbraio 2010, n. 4976 (ud. 1 ottobre 2009), P.G. in proc. Mancuso e altri (c.p.p. art. 599; d.l. 23 maggio 2008, n. 92). [RV246063]

Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Rigetto.

Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili. F Cass. pen., sez. IV, 11 dicembre 2009, n. 47095 (ud. 2 dicembre 2009), Sergio e altri (c.p.p., art. 603). [RV245996]

Incidentale – Inefficacia – Condanna dell’appellante in via incidentale al pagamento delle spese del procedimento.

Non deve essere disposta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nei confronti dell’appellante in via incidentale nel caso in cui l’impugnazione abbia perso efficacia per inammissibilità dell’appello principale o rinuncia allo stesso, non essendo assimilabile l’inefficacia alla declaratoria di rigetto o d’inammissibilità dell’impugnazione prevista dall’art. 592 c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che tale situazione è equiparabile all’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non comportando l’”inefficacia” alcuna soccombenza dell’impugnante). F Cass. pen., sez. III, 21 gennaio 2010, n. 2718 (ud. 16 dicembre 2009), Caccavale (c.p.p., art. 592; c.p.p., art. 595). [RV245903]

Interessi civili – Esecuzione delle condanne civili – Ordinanza del giudice di appello che rigetta la richiesta di sospensione della condanna al pagamento della provvisionale.

È inoppugnabile, per assenza di una previsione di legge in tal senso, l’ordinanza con cui il giudice di appello rigetta la richiesta dell’imputato intesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 600, comma terzo, c.p.p., la sospensione della esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal giudice di primo grado. F Cass. pen., sez. II, 25 gennaio 2010, n. 3012 (ud. 23 ottobre 2009), Bonfilio (c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 600). [RV246044]

Nullità (Questioni di) – Decisione sulle richieste della parte civile – Omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di primo grado.

L’omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di primo grado delle statuizioni di carattere civile, quantunque dovuta a mera dimenticanza, non può essere sanata ricorrendo alla procedura di correzione dell’errore materiale, ma il giudice d’appello può, entro i limiti del devoluto, emendare tale omissione decidendo nel merito sulle richieste della parte civile senza necessità di annullare il provvedimento impugnato. F Cass. pen., sez. VI, 25 febbraio 2010, n. 7643 (ud. 22 ottobre 2009), Tessitore (c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 538; c.p.p., art. 546; c.p.p., art. 547; c.p.p., art. 604). [RV246165]

Nullità (Questioni di) – Sentenza di primo grado – Mancanza della motivazione.

La mancanza di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di...

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